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CUNTRÒ Gioacchino (Vicepresidente) Riprendiamo l'esame della proposta di deliberazione n. mecc. 201502280/094, presentata dalla Giunta Comunale in data 29 maggio 2015, avente per oggetto: "Riforma del decentramento e della partecipazione - Approvazione nuovo Regolamento del decentramento". CUNTRÒ Gioacchino (Vicepresidente) Riprendiamo l'analisi dell'emendamento n. 3047. La parola al Consigliere Carbonero. CARBONERO Roberto Secondo la dottrina più recente per autarchia si intende la capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, svolgendo un'attività avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia dell'attività amministrativa dello Stato. Altro orientamento dottrinale, invece, considera l'autarchia come la caratteristica degli enti diversi dello Stato di disporre potestà pubbliche. Dunque, si ha autarchia quando a una persona giuridica che ha compiti e funzioni di interesse pubblico viene riconosciuta la titolarità dei pubblici poteri attraverso un'equiparazione degli atti posti in essere da tale ente pubblico, da quelli posti in essere direttamente dallo Stato. L'autarchia si esprime attraverso il potere di agire emanando atti amministrativi equiparati agli atti amministrativi dello Stato, il potere di certificazione, il potere di autorganizzazione interna e l'autotutela. L'autotutela è la capacità riconosciuta della legge a favore dello Stato o di un ente pubblico, di farsi ragione da sé, attraverso l'utilizzo dei mezzi amministrativi a sua disposizione. Essa si configura come l'insieme di attività amministrative con cui ogni Pubblica Amministrazione risolvere i conflitti, potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti e alle sue pretese. È fuori dubbio che la Pubblica Amministrazione nell'esercizio dell'autotutela non può agire arbitrariamente, né può servirsi di tali attività per farsi ragione, anche quando oggettivamente non ne ha. L'autotutela, infatti, non è uno strumento di sopraffazione, ma uno strumento di giustizia, per cui può essere esercitata solo quando sia necessaria per attuare l'osservanza della legge. L'attività amministrativa dell'autotutela si considera un'attività sussidiaria, cioè strumentale, ed ha lo scopo di verificare la legittimità degli atti posti in essere dall'ente stesso, nonché garantire l'efficacia e l'esecuzione degli atti amministrativi. Un'autorevole fonte ha così distinto l'attività di autotutela: autotutela decisoria ed autotutela esecutiva. Autotutela decisoria, cioè quella attuata attraverso l'emanazione di una decisione amministrativa. Essa può riguardare atti amministrativi precedentemente posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, ed in questo caso può essere diretta, quando la Pubblica Amministrazione esercita i suoi poteri spontaneamente, o nell'adempimento di un preciso dovere, come per esempio con atti di ritiro di precedenti provvedimenti amministrativi posti in essere dall'ente pubblico (revoca, annullamento, rimozione, sospensione). L'autotutela decisoria è invece in diretta nei casi in cui il potere della Pubblica Amministrazione trovi fondamento in un'azione dell'interessato, cioè in un ricorso. Rapporti giuridici di diritto amministrativo, cioè comportamenti tenuti da soggetti, in rapporto giuridico con l'amministrazione. CUNTRÒ Gioacchino (Vicepresidente) Consigliere Carbonero, il tempo a sua disposizione è terminato. La parola al Consigliere Tronzano. TRONZANO Andrea Ricordo a tutti, perché forse lo avete dimenticato, che le Circoscrizioni 1 e 10 non hanno dato pareri, mentre le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 hanno espresso i seguenti pareri: Circoscrizione 2, parere favorevole condizionato. Come diceva la Consigliera Ambrogio, questo vuol dire che non erano tanto d'accordo; in ogni caso si parlava di sei Consiglieri, sei coordinatori, anziché quattro. La Circoscrizione 3, parere favorevole condizionato. Anche qui si parla di sette Circoscrizioni, per non parlare delle sei o delle cinque, perché chiaramente in Circoscrizione sfido chiunque a vedere qualche Consigliere favorevole alla diminuzione da dieci a sette. In più, anche qui, quattro Consiglieri delegati non erano adeguati e se ne proponevano sei. La Circoscrizione 4, parere favorevole condizionato. Qui addirittura proponevano l'elezione diretta del Presidente e non meno di sette Circoscrizioni. Qui il concetto si evolveva e andava a non meno di sette, quindi siamo già più in linea con quello che chiede l'opposizione sin dall'inizio. La Circoscrizione 4 addirittura dava parere negativo sull'introduzione dello speaker, sulla riduzione del numero dei coordinatori, di rinviare al Consiglio Comunale l'articolazione delle sette Circoscrizioni, quindi non voleva assolutamente che fossimo noi a stabilire i confini, di rinviare al Consiglio Circoscrizionale l'articolazione delle materie di competenza delle sei Commissioni di lavoro permanenti. La Circoscrizione 5, parere favorevole condizionato, perché loro volevano l'elezione diretta del Presidente, il mantenimento di sei coordinatori e l'eliminazione della figura dello speaker. La Circoscrizione 6, parere favorevole condizionato; emendamento aggiuntivo, anche qui sei coordinatori invece di quattro. La Circoscrizione 7, parere favorevole condizionato, inserimento senza smembramento del mercato Vanchiglia, Vanchiglietta, Sassi e Madonna del Pilone, eccetera. Qui non si parlava dei sei coordinatori, stranamente. Circoscrizione 8, parere favorevole condizionato. Quindi, si manteneva quello che dicono le altre Circoscrizioni. Le Circoscrizioni 1, 9 e 10, al contrario di quello che dicevano, non hanno espresso parere, perciò siamo di fronte a una riforma che neanche le Circoscrizioni condividono. |