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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 23 Novembre 2015 ore 10,00
Paragrafo n. 36
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2015-02280
RIFORMA DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.
Interventi

CUNTRÒ Gioacchino (Vicepresidente)
Riprendiamo l'esame della proposta di deliberazione n. mecc. 201502280/094,
presentata dalla Giunta Comunale in data 29 maggio 2015, avente per oggetto:

"Riforma del decentramento e della partecipazione - Approvazione nuovo
Regolamento del decentramento".

CUNTRÒ Gioacchino (Vicepresidente)
Riprendiamo l'analisi dell'emendamento n. 3047.
La parola al Consigliere Carbonero.

CARBONERO Roberto
Secondo la dottrina più recente per autarchia si intende la capacità degli enti pubblici
di amministrare i propri interessi, svolgendo un'attività avente gli stessi caratteri e la
stessa efficacia dell'attività amministrativa dello Stato.
Altro orientamento dottrinale, invece, considera l'autarchia come la caratteristica
degli enti diversi dello Stato di disporre potestà pubbliche. Dunque, si ha autarchia
quando a una persona giuridica che ha compiti e funzioni di interesse pubblico viene
riconosciuta la titolarità dei pubblici poteri attraverso un'equiparazione degli atti
posti in essere da tale ente pubblico, da quelli posti in essere direttamente dallo Stato.
L'autarchia si esprime attraverso il potere di agire emanando atti amministrativi
equiparati agli atti amministrativi dello Stato, il potere di certificazione, il potere di
autorganizzazione interna e l'autotutela.
L'autotutela è la capacità riconosciuta della legge a favore dello Stato o di un ente
pubblico, di farsi ragione da sé, attraverso l'utilizzo dei mezzi amministrativi a sua
disposizione. Essa si configura come l'insieme di attività amministrative con cui ogni
Pubblica Amministrazione risolvere i conflitti, potenziali o attuali, relativi ai suoi
provvedimenti e alle sue pretese.
È fuori dubbio che la Pubblica Amministrazione nell'esercizio dell'autotutela non può
agire arbitrariamente, né può servirsi di tali attività per farsi ragione, anche quando
oggettivamente non ne ha. L'autotutela, infatti, non è uno strumento di sopraffazione,
ma uno strumento di giustizia, per cui può essere esercitata solo quando sia
necessaria per attuare l'osservanza della legge.
L'attività amministrativa dell'autotutela si considera un'attività sussidiaria, cioè
strumentale, ed ha lo scopo di verificare la legittimità degli atti posti in essere
dall'ente stesso, nonché garantire l'efficacia e l'esecuzione degli atti amministrativi.
Un'autorevole fonte ha così distinto l'attività di autotutela: autotutela decisoria ed
autotutela esecutiva.
Autotutela decisoria, cioè quella attuata attraverso l'emanazione di una decisione
amministrativa. Essa può riguardare atti amministrativi precedentemente posti in
essere dalla Pubblica Amministrazione, ed in questo caso può essere diretta, quando
la Pubblica Amministrazione esercita i suoi poteri spontaneamente, o
nell'adempimento di un preciso dovere, come per esempio con atti di ritiro di
precedenti provvedimenti amministrativi posti in essere dall'ente pubblico (revoca,
annullamento, rimozione, sospensione).
L'autotutela decisoria è invece in diretta nei casi in cui il potere della Pubblica
Amministrazione trovi fondamento in un'azione dell'interessato, cioè in un ricorso.
Rapporti giuridici di diritto amministrativo, cioè comportamenti tenuti da soggetti, in
rapporto giuridico con l'amministrazione.

CUNTRÒ Gioacchino (Vicepresidente)
Consigliere Carbonero, il tempo a sua disposizione è terminato.
La parola al Consigliere Tronzano.

TRONZANO Andrea
Ricordo a tutti, perché forse lo avete dimenticato, che le Circoscrizioni 1 e 10 non
hanno dato pareri, mentre le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 hanno espresso i
seguenti pareri: Circoscrizione 2, parere favorevole condizionato. Come diceva la
Consigliera Ambrogio, questo vuol dire che non erano tanto d'accordo; in ogni caso
si parlava di sei Consiglieri, sei coordinatori, anziché quattro.
La Circoscrizione 3, parere favorevole condizionato. Anche qui si parla di sette
Circoscrizioni, per non parlare delle sei o delle cinque, perché chiaramente in
Circoscrizione sfido chiunque a vedere qualche Consigliere favorevole alla
diminuzione da dieci a sette. In più, anche qui, quattro Consiglieri delegati non erano
adeguati e se ne proponevano sei.
La Circoscrizione 4, parere favorevole condizionato. Qui addirittura proponevano
l'elezione diretta del Presidente e non meno di sette Circoscrizioni. Qui il concetto si
evolveva e andava a non meno di sette, quindi siamo già più in linea con quello che
chiede l'opposizione sin dall'inizio. La Circoscrizione 4 addirittura dava parere
negativo sull'introduzione dello speaker, sulla riduzione del numero dei coordinatori,
di rinviare al Consiglio Comunale l'articolazione delle sette Circoscrizioni, quindi
non voleva assolutamente che fossimo noi a stabilire i confini, di rinviare al
Consiglio Circoscrizionale l'articolazione delle materie di competenza delle sei
Commissioni di lavoro permanenti.
La Circoscrizione 5, parere favorevole condizionato, perché loro volevano l'elezione
diretta del Presidente, il mantenimento di sei coordinatori e l'eliminazione della
figura dello speaker.
La Circoscrizione 6, parere favorevole condizionato; emendamento aggiuntivo,
anche qui sei coordinatori invece di quattro. La Circoscrizione 7, parere favorevole
condizionato, inserimento senza smembramento del mercato Vanchiglia,
Vanchiglietta, Sassi e Madonna del Pilone, eccetera. Qui non si parlava dei sei
coordinatori, stranamente. Circoscrizione 8, parere favorevole condizionato. Quindi,
si manteneva quello che dicono le altre Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni 1, 9 e 10, al contrario di quello che dicevano, non hanno espresso
parere, perciò siamo di fronte a una riforma che neanche le Circoscrizioni
condividono.

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