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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 19 Gennaio 2015 ore 10,00
Paragrafo n. 16

Comunicazioni del Sindaco su: "Trascrizione atto di nascita di minore cittadino spagnolo 'figlio matrimoniale di due madri'".
Interventi

PORCINO Giovanni (Presidente)
La parola, per le comunicazioni, al Sindaco.

SINDACO
Nella scorsa seduta, ho fatto distribuire a tutti i Consiglieri il provvedimento assunto
dalla Magistratura e quindi, nel merito, tutti i fatti sono ampiamente conosciuti ed
anche motivati. Ricordo soltanto gli elementi salienti.
Gli elementi salienti sono che la signora Lisa Jolanda Margherita Bay ha chiesto la
trascrizione dell'atto di nascita del minore Thomas Bay Varella nel registro dello
Stato Civile di Torino. Thomas Bay Varella è figlio di Reyes Varella Martì, cittadina
spagnola che ha partorito questo bambino, e la gravidanza è avvenuta con
procedimento di fecondazione medicalmente assistita, perché la signora Lisa Jolanda
Margherita Bay è stata la donatrice degli ovuli per il concepimento, che hanno poi
consentito la nascita di Thomas. Queste due signore, che vivono in Spagna, hanno
contratto matrimonio e dal 2009, sulla base della Legislazione spagnola, sono un
nucleo familiare legalmente costituito. Il bambino è dunque, essendo nato in Spagna,
cittadino spagnolo.
Una delle due signore, in particolare la signora Lisa Jolanda Margherita Bay, ha
chiesto la trascrizione dell'atto di nascita, essendo cittadina italiana, e, sulla base
della nostra Legislazione, il figlio di un cittadino italiano ha diritto alla trascrizione
dell'atto di nascita nel registro dello Stato Civile del nostro Paese.
Alla prima istanza, l'ufficiale di Stato Civile della nostra città ha respinto la richiesta,
ritenendo che il minore di nazionalità spagnola non avesse i requisiti per essere
iscritto, soprattutto ritenendo che quella trascrizione potesse contraddire i principi
dell'ordine pubblico regolati dalla nostra Legge.
A questa decisione si è contrapposto un primo ricorso da parte della signora Lisa
Jolanda Margherita Bay e questo primo ricorso non ha trovato recepimento da parte
dell'autorità giudiziaria, che ha confermato la decisione dell'ufficio di Stato Civile
della nostra Città. In seguito a questa decisione, la signora ha contrapposto un nuovo
ricorso e in questa seconda sede di carattere giurisdizionale il ricorso è stato accolto,
perché è stato dimostrato e confermato il rapporto di filiazione che regola Thomas
con la signora Lisa Jolanda Margherita Bay ed è stata accolta la richiesta di
trascrizione perché, confermata la filiazione, è evidente che il minore è figlio di una
cittadina italiana e come tale ha diritto alla trascrizione dell'atto di nascita.
Sulla base di queste due motivazioni e soprattutto di una serie di motivazioni che voi
avete potuto leggere e che ruotano intorno alla tutela primaria del diritto del minore,
il Magistrato ha concluso l'esame di questo ricorso ordinando (nel testo, il
dispositivo finale è "ordina") alla Città di Torino di accogliere la richiesta di
trascrizione e, quindi, di trascrivere l'atto di nascita del minore Thomas Bay Varella
nei registri degli uffici di Stato Civile della nostra Città.
Di fronte ad una decisione di tipo ordinatorio della Magistratura è evidente che da
parte della Città di Torino non ci può essere che l'accoglimento di quella indicazione
e per questo motivo gli uffici di Stato Civile della nostra Città hanno avviato le
procedure che consentono la trascrizione dell'atto di nascita, ma di nessun altro
documento, nel senso che la trascrizione del minore non significa in alcun modo
automaticamente la trascrizione o la registrazione dello stato matrimoniale contratto
in Spagna dalle due signore. L'ordinanza della Magistratura è molto esplicita in tal
senso e noi siamo impegnati a trascrivere l'atto di nascita del minore e questo è
quello che intendiamo fare.
Peraltro, nei mesi precedenti, si è prodotto anche un ulteriore fatto nella vicenda, cioè
la separazione legale che è intervenuta tra le due signore che avevano contratto
matrimonio in Spagna.
Questo fatto, dal punto di vista della relazione tra le due signore, non ha alcun rilievo
per quanto ci riguarda, ma rafforza ulteriormente, come avete letto nell'ordinanza,
l'attenzione della Magistratura nel tutelare i diritti del minore, perché è evidente che,
essendo il minore membro di un nucleo familiare investito da un processo di
separazione, è esposto ad un rischio di maggiore precarietà nell'esercizio dei propri
diritti e dunque la trascrizione dell'atto di nascita (che, ovviamente, è registrato in
Spagna, dove è nato) anche negli uffici dello Stato Civile italiani rafforza quelle che
sono le tutele di natura giuridica a cui ha diritto un minore.
Sottolineo questo aspetto perché, nella rappresentazione mediatica, tutta questa
vicenda si è molto concentrata sulla questione del rapporto tra le due donne ed il fatto
che il minore sia figlio di un nucleo familiare composto da due donne, ma al centro
della vicenda non sta questa questione, perché al centro della vicenda sta la
condizione del minore e tutta l'ordinanza, come avete potuto leggere, è fondata
essenzialmente sulla valutazione della condizione in cui si è venuto a trovare il
minore e sulla necessità di tutelarne, nel modo più pieno, i diritti, a partire dal fatto,
appunto, che, essendo un soggetto minore, è esposto maggiormente ad una
condizione di precarietà e dunque occorre compiere quegli atti che lo mettano al
riparo da qualsiasi rischio.
Questa è la situazione, dopodiché è possibile (ma non dipende da un atto di volontà
della nostra Amministrazione) che, in sede giurisdizionale, la vicenda non sia
esaurita, nel senso che ci può essere un terzo grado di giudizio; qualora ci fosse,
ovviamente ne prenderemo atto, perché non dipende da noi un terzo grado di
giudizio. La Procura ha già annunciato di ricorrere e quindi, probabilmente, ci sarà
un ricorso da parte della Procura; in questo senso, quando ci sarà un terzo grado di
giudizio, ne prenderemo atto.
Noi, ad oggi, dobbiamo stare ad una sentenza che è stata emessa e questa sentenza
ordina alla Città di Torino di trascrivere l'atto di nascita, per cui noi lo faremo. È un
atto che incide unicamente, dal punto di vista degli effetti civilistici, sulla condizione
del minore e non sulla condizione di altre persone e questa ci pare essere la scelta più
coerente con il provvedimento assunto dalla Magistratura. Naturalmente, tutto questo
richiama anche altre riflessioni di natura più politica e culturale, se volete.
È del tutto legittimo che ciascuno abbia le proprie posizioni e sappiamo che tutta la
materia delle convivenze di fatto è un tema su cui sono aperti un dibattito ed una
riflessione politico-culturale molto ampi; però balza agli occhi una considerazione,
perché questa non è la prima vicenda di questo genere di cui ci dobbiamo occupare:
l'intero apparato normativo e legislativo che regola la vita delle famiglie, delle
convivenze, delle relazioni affettive e delle relazioni interpersonali appare
assolutamente arretrato rispetto all'evoluzione sociale e culturale di questi tempi.
Non posso che auspicare che vicende di questa natura portino il Parlamento a
colmare i ritardi che ci sono con una Legislazione che sia adeguata ai tempi di oggi e
che sia anche più netta e chiara nei diritti che vengono garantiti e nelle modalità e
nelle forme con cui questi diritti devono essere assicurati.

PORCINO Giovanni (Presidente)
Apriamo il dibattito sulle comunicazioni; ricordo i tempi di intervento, così come
deciso in Conferenza dei Capigruppo: cinque minuti per un componente del Gruppo
e tre minuti per tutti gli altri.
La parola al Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Ringrazio il Sindaco. Il mio intervento sarà sulla scia di quello che il Sindaco aveva
chiesto in Aula, cioè l'approfondimento della sentenza. Lasciando da parte le
considerazioni più politiche (sulle quali ognuno di noi avrà modo di confrontarsi e
che, di fatto, sono state espresse già la scorsa seduta, in un inizio di dibattito), ho
invece fatto un approfondimento su questa sentenza, che, alla fine, mi porta ad
evidenziare alcuni punti.
Il primo punto è che, quando si è investiti di un fatto di questo tipo, visto che, in
prima istanza, il Tribunale ha respinto il ricorso (la valutazione può essere che non
spettava a lui entrare nel merito), la seconda istanza ha poi prodotto questa sentenza.
È una sentenza che fa riferimento alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che,
come sapranno i Consiglieri in Aula, a differenza della Corte di Giustizia ragiona in
termini un po' più di Common Law (quindi, utilizza le sentenze come precedenti e
non come fosse una norma di un Codice, come noi siamo abituati a fare nel nostro
ordinamento), e di fatto chiede di armonizzare le Leggi degli Stati per trovare una
sintesi comune, alla luce delle Leggi che vengono emanate negli Stati membri
dell'Unione Europea.
Però accade che le sentenze richiamate in questa sentenza si rifanno, di fatto, a due
livelli: il livello orizzontale, quindi il rapporto tra chi insieme si dice legato da
un'unione, che negli altri Stati è riconosciuto (quindi, uomo-donna, uomo-uomo e
donna-donna) ed il livello verticale, cioè quello che in Italia possiamo definire
genitorialità.
Quando si vanno a citare le sentenze (penso a quella francese, piuttosto che a quella
austriaca, che viene riportata), di fatto lo si fa quando lo Stato ha già legiferato,
perché materia dello Stato membro, qual è il rapporto orizzontale e non qual è il
rapporto verticale, cioè quando c'è una contemporaneità di che cosa abbiamo
definito per affettività, ma questo lo dice anche la Corte dei Diritti dell'Uomo, e
quindi entra nel merito di quello che viene fatto dagli Stati.
Noi abbiamo una sentenza, ma, a mio giudizio, dal punto di vista di quello che
poteva fare il collegio giudicante (poi, come sanno i Colleghi, c'è un consigliere
relatore, che è quello che studia il caso fino in fondo), si sarebbe potuto inoltrare un
ricorso incidentale alla Corte Costituzionale, perché, in questo momento, si affronta
un tema che, non essendo normato da un ordinamento, poteva essere tranquillamente
posto alla Corte Costituzionale, ma ciò non è stato fatto. Noi non giudichiamo le
sentenze, ma era nella disponibilità di questo Giudice poter scegliere di fermarsi,
invece di respingerlo come in primo grado, e chiedere alla Corte Costituzionale che
cosa si poteva fare (ma ciò non è avvenuto) e come interpretare l'ordinamento
italiano, perché, badate bene, la Corte Europa dei Diritti dell'Uomo è come se desse
delle indicazioni giuridiche di adeguamento, chiede di tenere conto di quello che è
l'ordinamento europeo affinché ci si possa in qualche modo orientare in quella
misura lì. Quindi, questo è il primo dato che manca.
Il secondo dato mancante è che (ed è questo che chiedo al Sindaco), visto che
utilizziamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per affermare diritti che in altri
Stati sono già vigenti affinché vengano applicati in Italia, c'è un diritto supremo - ma
questo il Sindaco lo sa -, che è il diritto alla prudenza, che tante volte in questo Paese
è stato utilizzato e che tante volte invece è stato superato, ma è un diritto di
normativa internazionale. In questo caso, se fossi stato il Sindaco, visto che di fatto il
Tribunale, in prima istanza, dice che l'atto spagnolo, che ha una determinata
codificazione, quindi madre A e madre B, deve essere registrato in un ordinamento -
e questo l'Anagrafe lo può confermare - che non prevede madre A e madre B, pur
senza prendere una decisione politica, mi sarei aspettato un ricorso in Cassazione,
indipendentemente dal parere del Ministero dell'Interno, visto che questa sentenza,
almeno per l'ordinamento italiano, non è definitiva fin quando c'è un terzo grado e il
terzo grado è la Cassazione; per di più, come sapete, la Cassazione non entra mai nel
merito, ma, dal punto di vista giuridico, dice se la sentenza ha applicato con
correttezza la normativa e, quindi, non riafferma più gli elementi in discussione.

PORCINO Giovanni (Presidente)
La invito a concludere il suo intervento, Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Le chiedo scusa, ma la questione è un po' complessa e, tra l'altro, uso i cinque minuti
del Gruppo, che, però, a questo punto ho già utilizzato.
Quindi, la Cassazione non entra nel merito, ma mi sarei aspettato, quantomeno, un
ricorso in Cassazione (non contro, ma usando il criterio di prudenza che spesso viene
utilizzato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, anzi, chiede agli Stati di
avvalersene quando c'è una nuova normativa), affinché su questo si faccia chiarezza,
perché, di fatto, stiamo trascrivendo un atto, ma, dal punto di vista anche pratico, non
abbiamo una modulistica che preveda quel tipo di trascrizione.

PORCINO Giovanni (Presidente)
Mi scusi, ma la devo interrompere, Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Dal punto di vista dell'Anagrafe e del Diritto italiano, un atto di nascita che non
preveda la genitorialità non esiste, noi dobbiamo chiedere ai nostri uffici come
questo bambino…

PORCINO Giovanni (Presidente)
Grazie, Consigliere. L'ho lasciata intervenire per un periodo di tempo superiore.
(INTERVENTI FUORI MICROFONO). Consiglieri, mi rendo conto, ma rischiamo
che nel corso di ogni singolo intervento mi si chieda di intervenire per 10 minuti.

MAGLIANO Silvio
Spero che il Sindaco abbia colto quello che dicevo... Ero il presentatore.
(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, ma non voglio intervenire sull'ordine
dei lavori, volevo solo dire che il criterio di prudenza poteva portare il nostro
Sindaco a farsi parte attiva, ma non in punta di politica, per provare a dire se è giusto
o sbagliato, e, visto che da noi il Common Law non esiste, se da questo punto di vista
invece un ricorso alla Corte di Cassazione ci poteva aiutare di più e meglio, dal punto
di vista del diritto, a capire come trascriverlo.
Guardate, Consiglieri, noi trascriviamo l'atto di nascita per dare dei diritti contando
che un bambino spagnolo qui a Torino avrebbe gli stessi diritti, tranne i diritti
parentali, ma si crea un precedente - e ho concluso Presidente, le chiedo scusa - che
noi con sentenza, però, in via tangenziale (perché non è la sentenza che chiede di
farlo, ma dice solo di trascrivere), con un atto del Tribunale attribuiamo la filiazione
e la nazionalità, che peraltro sono due cose che mediamente una sentenza dovrebbe
fare direttamente e non per via tangenziale - ma i giuristi in Aula spero che lo
sappiano meglio di me -.
L'idea della Cassazione, invece, poteva essere utile e su questo, però, il ricorso
dev'essere fatto molto bene, perché ci può aiutare a capire di più e meglio come fare.

PORCINO Giovanni (Presidente)
Consigliere Magliano, ho ritenuto di lasciarla intervenire più del dovuto data
l'importanza del tema e poiché lei è il richiedente, però richiamerei tutti al rispetto
dei tempi, altrimenti la seduta perde di ordine e di economia.

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