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PORCINO Giovanni (Presidente) La parola, per le comunicazioni, al Sindaco. SINDACO Nella scorsa seduta, ho fatto distribuire a tutti i Consiglieri il provvedimento assunto dalla Magistratura e quindi, nel merito, tutti i fatti sono ampiamente conosciuti ed anche motivati. Ricordo soltanto gli elementi salienti. Gli elementi salienti sono che la signora Lisa Jolanda Margherita Bay ha chiesto la trascrizione dell'atto di nascita del minore Thomas Bay Varella nel registro dello Stato Civile di Torino. Thomas Bay Varella è figlio di Reyes Varella Martì, cittadina spagnola che ha partorito questo bambino, e la gravidanza è avvenuta con procedimento di fecondazione medicalmente assistita, perché la signora Lisa Jolanda Margherita Bay è stata la donatrice degli ovuli per il concepimento, che hanno poi consentito la nascita di Thomas. Queste due signore, che vivono in Spagna, hanno contratto matrimonio e dal 2009, sulla base della Legislazione spagnola, sono un nucleo familiare legalmente costituito. Il bambino è dunque, essendo nato in Spagna, cittadino spagnolo. Una delle due signore, in particolare la signora Lisa Jolanda Margherita Bay, ha chiesto la trascrizione dell'atto di nascita, essendo cittadina italiana, e, sulla base della nostra Legislazione, il figlio di un cittadino italiano ha diritto alla trascrizione dell'atto di nascita nel registro dello Stato Civile del nostro Paese. Alla prima istanza, l'ufficiale di Stato Civile della nostra città ha respinto la richiesta, ritenendo che il minore di nazionalità spagnola non avesse i requisiti per essere iscritto, soprattutto ritenendo che quella trascrizione potesse contraddire i principi dell'ordine pubblico regolati dalla nostra Legge. A questa decisione si è contrapposto un primo ricorso da parte della signora Lisa Jolanda Margherita Bay e questo primo ricorso non ha trovato recepimento da parte dell'autorità giudiziaria, che ha confermato la decisione dell'ufficio di Stato Civile della nostra Città. In seguito a questa decisione, la signora ha contrapposto un nuovo ricorso e in questa seconda sede di carattere giurisdizionale il ricorso è stato accolto, perché è stato dimostrato e confermato il rapporto di filiazione che regola Thomas con la signora Lisa Jolanda Margherita Bay ed è stata accolta la richiesta di trascrizione perché, confermata la filiazione, è evidente che il minore è figlio di una cittadina italiana e come tale ha diritto alla trascrizione dell'atto di nascita. Sulla base di queste due motivazioni e soprattutto di una serie di motivazioni che voi avete potuto leggere e che ruotano intorno alla tutela primaria del diritto del minore, il Magistrato ha concluso l'esame di questo ricorso ordinando (nel testo, il dispositivo finale è "ordina") alla Città di Torino di accogliere la richiesta di trascrizione e, quindi, di trascrivere l'atto di nascita del minore Thomas Bay Varella nei registri degli uffici di Stato Civile della nostra Città. Di fronte ad una decisione di tipo ordinatorio della Magistratura è evidente che da parte della Città di Torino non ci può essere che l'accoglimento di quella indicazione e per questo motivo gli uffici di Stato Civile della nostra Città hanno avviato le procedure che consentono la trascrizione dell'atto di nascita, ma di nessun altro documento, nel senso che la trascrizione del minore non significa in alcun modo automaticamente la trascrizione o la registrazione dello stato matrimoniale contratto in Spagna dalle due signore. L'ordinanza della Magistratura è molto esplicita in tal senso e noi siamo impegnati a trascrivere l'atto di nascita del minore e questo è quello che intendiamo fare. Peraltro, nei mesi precedenti, si è prodotto anche un ulteriore fatto nella vicenda, cioè la separazione legale che è intervenuta tra le due signore che avevano contratto matrimonio in Spagna. Questo fatto, dal punto di vista della relazione tra le due signore, non ha alcun rilievo per quanto ci riguarda, ma rafforza ulteriormente, come avete letto nell'ordinanza, l'attenzione della Magistratura nel tutelare i diritti del minore, perché è evidente che, essendo il minore membro di un nucleo familiare investito da un processo di separazione, è esposto ad un rischio di maggiore precarietà nell'esercizio dei propri diritti e dunque la trascrizione dell'atto di nascita (che, ovviamente, è registrato in Spagna, dove è nato) anche negli uffici dello Stato Civile italiani rafforza quelle che sono le tutele di natura giuridica a cui ha diritto un minore. Sottolineo questo aspetto perché, nella rappresentazione mediatica, tutta questa vicenda si è molto concentrata sulla questione del rapporto tra le due donne ed il fatto che il minore sia figlio di un nucleo familiare composto da due donne, ma al centro della vicenda non sta questa questione, perché al centro della vicenda sta la condizione del minore e tutta l'ordinanza, come avete potuto leggere, è fondata essenzialmente sulla valutazione della condizione in cui si è venuto a trovare il minore e sulla necessità di tutelarne, nel modo più pieno, i diritti, a partire dal fatto, appunto, che, essendo un soggetto minore, è esposto maggiormente ad una condizione di precarietà e dunque occorre compiere quegli atti che lo mettano al riparo da qualsiasi rischio. Questa è la situazione, dopodiché è possibile (ma non dipende da un atto di volontà della nostra Amministrazione) che, in sede giurisdizionale, la vicenda non sia esaurita, nel senso che ci può essere un terzo grado di giudizio; qualora ci fosse, ovviamente ne prenderemo atto, perché non dipende da noi un terzo grado di giudizio. La Procura ha già annunciato di ricorrere e quindi, probabilmente, ci sarà un ricorso da parte della Procura; in questo senso, quando ci sarà un terzo grado di giudizio, ne prenderemo atto. Noi, ad oggi, dobbiamo stare ad una sentenza che è stata emessa e questa sentenza ordina alla Città di Torino di trascrivere l'atto di nascita, per cui noi lo faremo. È un atto che incide unicamente, dal punto di vista degli effetti civilistici, sulla condizione del minore e non sulla condizione di altre persone e questa ci pare essere la scelta più coerente con il provvedimento assunto dalla Magistratura. Naturalmente, tutto questo richiama anche altre riflessioni di natura più politica e culturale, se volete. È del tutto legittimo che ciascuno abbia le proprie posizioni e sappiamo che tutta la materia delle convivenze di fatto è un tema su cui sono aperti un dibattito ed una riflessione politico-culturale molto ampi; però balza agli occhi una considerazione, perché questa non è la prima vicenda di questo genere di cui ci dobbiamo occupare: l'intero apparato normativo e legislativo che regola la vita delle famiglie, delle convivenze, delle relazioni affettive e delle relazioni interpersonali appare assolutamente arretrato rispetto all'evoluzione sociale e culturale di questi tempi. Non posso che auspicare che vicende di questa natura portino il Parlamento a colmare i ritardi che ci sono con una Legislazione che sia adeguata ai tempi di oggi e che sia anche più netta e chiara nei diritti che vengono garantiti e nelle modalità e nelle forme con cui questi diritti devono essere assicurati. PORCINO Giovanni (Presidente) Apriamo il dibattito sulle comunicazioni; ricordo i tempi di intervento, così come deciso in Conferenza dei Capigruppo: cinque minuti per un componente del Gruppo e tre minuti per tutti gli altri. La parola al Consigliere Magliano. MAGLIANO Silvio Ringrazio il Sindaco. Il mio intervento sarà sulla scia di quello che il Sindaco aveva chiesto in Aula, cioè l'approfondimento della sentenza. Lasciando da parte le considerazioni più politiche (sulle quali ognuno di noi avrà modo di confrontarsi e che, di fatto, sono state espresse già la scorsa seduta, in un inizio di dibattito), ho invece fatto un approfondimento su questa sentenza, che, alla fine, mi porta ad evidenziare alcuni punti. Il primo punto è che, quando si è investiti di un fatto di questo tipo, visto che, in prima istanza, il Tribunale ha respinto il ricorso (la valutazione può essere che non spettava a lui entrare nel merito), la seconda istanza ha poi prodotto questa sentenza. È una sentenza che fa riferimento alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, come sapranno i Consiglieri in Aula, a differenza della Corte di Giustizia ragiona in termini un po' più di Common Law (quindi, utilizza le sentenze come precedenti e non come fosse una norma di un Codice, come noi siamo abituati a fare nel nostro ordinamento), e di fatto chiede di armonizzare le Leggi degli Stati per trovare una sintesi comune, alla luce delle Leggi che vengono emanate negli Stati membri dell'Unione Europea. Però accade che le sentenze richiamate in questa sentenza si rifanno, di fatto, a due livelli: il livello orizzontale, quindi il rapporto tra chi insieme si dice legato da un'unione, che negli altri Stati è riconosciuto (quindi, uomo-donna, uomo-uomo e donna-donna) ed il livello verticale, cioè quello che in Italia possiamo definire genitorialità. Quando si vanno a citare le sentenze (penso a quella francese, piuttosto che a quella austriaca, che viene riportata), di fatto lo si fa quando lo Stato ha già legiferato, perché materia dello Stato membro, qual è il rapporto orizzontale e non qual è il rapporto verticale, cioè quando c'è una contemporaneità di che cosa abbiamo definito per affettività, ma questo lo dice anche la Corte dei Diritti dell'Uomo, e quindi entra nel merito di quello che viene fatto dagli Stati. Noi abbiamo una sentenza, ma, a mio giudizio, dal punto di vista di quello che poteva fare il collegio giudicante (poi, come sanno i Colleghi, c'è un consigliere relatore, che è quello che studia il caso fino in fondo), si sarebbe potuto inoltrare un ricorso incidentale alla Corte Costituzionale, perché, in questo momento, si affronta un tema che, non essendo normato da un ordinamento, poteva essere tranquillamente posto alla Corte Costituzionale, ma ciò non è stato fatto. Noi non giudichiamo le sentenze, ma era nella disponibilità di questo Giudice poter scegliere di fermarsi, invece di respingerlo come in primo grado, e chiedere alla Corte Costituzionale che cosa si poteva fare (ma ciò non è avvenuto) e come interpretare l'ordinamento italiano, perché, badate bene, la Corte Europa dei Diritti dell'Uomo è come se desse delle indicazioni giuridiche di adeguamento, chiede di tenere conto di quello che è l'ordinamento europeo affinché ci si possa in qualche modo orientare in quella misura lì. Quindi, questo è il primo dato che manca. Il secondo dato mancante è che (ed è questo che chiedo al Sindaco), visto che utilizziamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per affermare diritti che in altri Stati sono già vigenti affinché vengano applicati in Italia, c'è un diritto supremo - ma questo il Sindaco lo sa -, che è il diritto alla prudenza, che tante volte in questo Paese è stato utilizzato e che tante volte invece è stato superato, ma è un diritto di normativa internazionale. In questo caso, se fossi stato il Sindaco, visto che di fatto il Tribunale, in prima istanza, dice che l'atto spagnolo, che ha una determinata codificazione, quindi madre A e madre B, deve essere registrato in un ordinamento - e questo l'Anagrafe lo può confermare - che non prevede madre A e madre B, pur senza prendere una decisione politica, mi sarei aspettato un ricorso in Cassazione, indipendentemente dal parere del Ministero dell'Interno, visto che questa sentenza, almeno per l'ordinamento italiano, non è definitiva fin quando c'è un terzo grado e il terzo grado è la Cassazione; per di più, come sapete, la Cassazione non entra mai nel merito, ma, dal punto di vista giuridico, dice se la sentenza ha applicato con correttezza la normativa e, quindi, non riafferma più gli elementi in discussione. PORCINO Giovanni (Presidente) La invito a concludere il suo intervento, Consigliere Magliano. MAGLIANO Silvio Le chiedo scusa, ma la questione è un po' complessa e, tra l'altro, uso i cinque minuti del Gruppo, che, però, a questo punto ho già utilizzato. Quindi, la Cassazione non entra nel merito, ma mi sarei aspettato, quantomeno, un ricorso in Cassazione (non contro, ma usando il criterio di prudenza che spesso viene utilizzato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, anzi, chiede agli Stati di avvalersene quando c'è una nuova normativa), affinché su questo si faccia chiarezza, perché, di fatto, stiamo trascrivendo un atto, ma, dal punto di vista anche pratico, non abbiamo una modulistica che preveda quel tipo di trascrizione. PORCINO Giovanni (Presidente) Mi scusi, ma la devo interrompere, Consigliere Magliano. MAGLIANO Silvio Dal punto di vista dell'Anagrafe e del Diritto italiano, un atto di nascita che non preveda la genitorialità non esiste, noi dobbiamo chiedere ai nostri uffici come questo bambino… PORCINO Giovanni (Presidente) Grazie, Consigliere. L'ho lasciata intervenire per un periodo di tempo superiore. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Consiglieri, mi rendo conto, ma rischiamo che nel corso di ogni singolo intervento mi si chieda di intervenire per 10 minuti. MAGLIANO Silvio Spero che il Sindaco abbia colto quello che dicevo... Ero il presentatore. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, ma non voglio intervenire sull'ordine dei lavori, volevo solo dire che il criterio di prudenza poteva portare il nostro Sindaco a farsi parte attiva, ma non in punta di politica, per provare a dire se è giusto o sbagliato, e, visto che da noi il Common Law non esiste, se da questo punto di vista invece un ricorso alla Corte di Cassazione ci poteva aiutare di più e meglio, dal punto di vista del diritto, a capire come trascriverlo. Guardate, Consiglieri, noi trascriviamo l'atto di nascita per dare dei diritti contando che un bambino spagnolo qui a Torino avrebbe gli stessi diritti, tranne i diritti parentali, ma si crea un precedente - e ho concluso Presidente, le chiedo scusa - che noi con sentenza, però, in via tangenziale (perché non è la sentenza che chiede di farlo, ma dice solo di trascrivere), con un atto del Tribunale attribuiamo la filiazione e la nazionalità, che peraltro sono due cose che mediamente una sentenza dovrebbe fare direttamente e non per via tangenziale - ma i giuristi in Aula spero che lo sappiano meglio di me -. L'idea della Cassazione, invece, poteva essere utile e su questo, però, il ricorso dev'essere fatto molto bene, perché ci può aiutare a capire di più e meglio come fare. PORCINO Giovanni (Presidente) Consigliere Magliano, ho ritenuto di lasciarla intervenire più del dovuto data l'importanza del tema e poiché lei è il richiedente, però richiamerei tutti al rispetto dei tempi, altrimenti la seduta perde di ordine e di economia. |