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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 17 Novembre 2014 ore 10,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2014-04524
"IMMOBILI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI SULLA RESIDENZA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 8 OTTOBRE 2014.
Interventi

PORCINO Giovanni (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201404524/002, presentata in
data 8 ottobre 2014, avente per oggetto:

"Immobili e modalità di attuazione delle leggi sulla residenza"

PORCINO Giovanni (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Gallo.

GALLO Stefano (Assessore)
Il Consigliere Magliano ha interpellato, rispetto al nuovo Decreto Legge n. 47 del 28
marzo 2014, su quali azioni la Giunta Comunale avesse messo in attuazione rispetto
all'articolo 5.
Intanto il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, in vigore dal 29 marzo, prevedeva
all'articolo 5 che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può
chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi, in relazione all'immobile
medesimo, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli agli effetti di
Legge.
Nella fase di conversione con la Legge n. 80 del 23 maggio 2014, l'articolo 5 è stato
integrato con alcune altre prescrizioni, che sostanzialmente dicono che, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, gli
atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, gas, servizi
idrici, telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, o del
rinnovo, sono nulli; pertanto, non possono essere stipulati o comunque adottati
qualora non riportino i dati identificativi del richiedente, il titolo che attesti la
proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in
favore della quale si chiede l'allacciamento.
Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e del
loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a
consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che
attesti la proprietà, regolare possesso o regolare detenzione dell'unità immobiliare, in
originale, o copia autentica, o rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
All'articolo 1 bis, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia
residenziale pubblica non possono partecipare a procedure di assegnazione di alloggi
nella medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento
dell'occupazione abusiva, fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti prodotti sui
rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 e 9, Decreto 14 marzo 2011 n. 23.
In data 6 agosto 2014 il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi
Demografici, ha emanato la circolare n. 14, seguita poi da una circolare della
Prefettura in data 11 agosto, con la quale si davano disposizioni ai Comuni in merito
alla modalità di applicazione dell'articolo 5.
In particolare, la circolare evidenzia che l'incidenza della norma sul procedimento
anagrafico consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica,
dell'informazione relativa al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale
l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro),
obbligatorie ai fini della iscrizione stessa.
Alla circolare veniva allegato un nuovo modulo di dichiarazione anagrafica,
contenente l'autocertificazione delle varie casistiche di occupazione dell'immobile,
con la specificazione dei dati catastali nel caso di possesso, dati di registrazione
contratto nel caso di locazione e comodato, richiesta copia del contratto,
assegnazione, nel caso di concessione immobile di edilizia residenziale pubblica;
un'ulteriore voce "altro" per altre posizioni.
I Servizi Demografici del Comune di Torino, gli Uffici Anagrafici, in assenza di
disposizioni ministeriali o prefettizie, hanno adottato, per la prima volta in Italia,
dall'11 aprile, un modulo di autodichiarazione da compilarsi da parte di tutti i
richiedenti dell'iscrizione anagrafica, che attesti il titolo di occupazione
dell'appartamento, la proprietà, la locazione, il comodato o altro, intendendo
nell'ultima voce tutte le situazioni diverse, tra cui l'ipotesi che il titolo fosse intestato
ad altra persona già residente nell'appartamento.
Le integrazioni al Decreto Legge, con la Legge di conversione, andavano a precisare
e a rendere più efficaci le azioni conseguenti all'occupazione senza titolo di un
appartamento in relazione all'effettiva fruibilità dello stesso, ovvero di incidere sulla
possibilità di ottenere o meno i servizi di acqua, gas, luce. Nulla si aggiungeva invece
rispetto all'attività dei Servizi Demografici.
Già nella prima formulazione, la disposizione infatti prevedeva che il soggetto non
poteva chiedere la residenza e che gli atti emessi in seguito a tale divieto fossero
nulli, non mettendo in carico agli Uffici anagrafici adempimenti specifici.
A seguito dell'emanazione della circolare n. 14 dell'11 agosto, il Comune ha adottato
il nuovo modello ministeriale, che è presente su Internet, oltre che agli sportelli,
andando a specificare meglio la voce "altro", che deve comprendere necessariamente
i contratti già stipulati, ma ancora in corso di registrazione, i comodati d'uso gratuito
verbali, che non prevedono registrazione, ad esempio per concessione di immobili ai
figli da parte dei genitori, la coabitazione con altro avente titolo.
In tale ultimo caso vengono comunque richiesti i dati relativi al possesso o locazione
del già residente nell'appartamento. Laddove il cittadino ritenga di presentare
spontaneamente copia dei contratti di acquisto o locazione, in particolare per le
pratiche inviate a mezzo posta elettronica, l'ufficiale di Anagrafe allega alla pratica
anche tale documentazione.
Allo stato attuale, è solo dalla documentazione cartacea che si può evincere la
dichiarazione di possesso di idoneo titolo per l'occupazione dell'immobile, senza la
quale l'ufficiale anagrafico non procede all'accoglimento dell'istanza.
Mentre non esiste una relativa registrazione nella banca dati anagrafica informatica,
per la quale si potrebbe, con un intervento, aggiungere la funzionalità, che sarebbe
ovviamente aggiuntiva ed efficace per la gestione di questo processo.
Alcuni controlli per dichiarazioni ritenute dubbie dall'ufficiale dell'Anagrafe sono
già state espletate, con esito positivo sulla veridicità delle dichiarazioni, attraverso il
collegamento con la banca dati Siatel dell'Agenzia delle Entrate.
A seguito delle circolari ministeriali e prefettizie si sta valutando la predisposizione
di un sistema di controllo a campione per le pratiche che presentino solo
autocertificazione. Tale procedura dovrà ovviamente prevedere la concessione da
parte dell'Agenzia delle Entrate di un numero di accessi per il controllo alla banca
dati Siatel.
La condizione di irreperibilità anagrafica di un soggetto si definisce dopo almeno un
anno dall'apertura della pratica ed effettuati almeno tre accertamenti con esito
negativo.
Il soggetto è irreperibile fino a quando non dichiara un nuovo indirizzo in città. Se il
soggetto ricompare in altro Comune, pur mantenendo sulla banca dati anagrafica la
dicitura irreperibile, viene registrato nel Comune di ricomparsa.
In molte situazioni di cancellazione per irreperibilità o cambio di indirizzo di un
soggetto titolare di contratto di locazione, può verificarsi il permanere
nell'appartamento di parte della famiglia, o di coabitanti, ma la norma non prevede a
carico dell'Ufficio anagrafico successivi controlli sulla titolarità del diritto di
abitazione, da verificarsi solo in sede di dichiarazione.
Se il soggetto ha cambiato indirizzo, il proprietario può venirne a conoscenza
attraverso la richiesta agli sportelli anagrafici di un certificato di residenza in bollo.
La condizione di morosità di un soggetto non è fra i dati di pertinenza dell'Ufficio
Anagrafe, in cui si possa conservare traccia negli archivi; tanto meno se la
segnalazione pervenga da privati.
Per quanto riguarda la rilevanza anagrafica, si rileva inoltre che la condizione di
morosità non fa venir meno il titolo di occupazione dell'immobile, se posseduto a
suo tempo per documentazione e dimora abituale a partire dal 29 marzo 2014, per
sola dimora abituale in precedenza, e non può essere causa di apertura di
irreperibilità, o annullamento dell'iscrizione all'anagrafica.

PORCINO Giovanni (Presidente)
La parola al Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Ringrazio l'Assessore per la risposta. Questa interpellanza nasce proprio perché
questo articolo 5, e successive modifiche, tende proprio a tutelare i proprietari degli
immobili, ma ancora di più a tutelare il nostro Paese. Nel senso che con questo
articolo 5 si chiede alla Pubblica Amministrazione di verificare fino in fondo dove
siano finite queste persone, perché il vulnus nasce nella misura in cui io, proprietario,
affitto a una persona e questa persona poi in quella casa ci va a mettere qualcun altro,
che riesce a ottenere la residenza.
È chiaro che se è così, è legittimo questo atto, come ha detto l'Assessore in Aula. Poi
c'è l'altro aspetto, il rovescio della medaglia, che nel caso il proprietario voglia la
disponibilità dell'alloggio, perché non viene pagato l'affitto o perché l'inquilino
viene sfrattato, è chiaro che non può affittare un immobile occupato da un soggetto
che ha la residenza nel suo alloggio e di cui ignorava la presenza.
È chiaro che non possiamo scaricare tutto sull'Anagrafe e sugli Uffici che si
occupano di questi aspetti, però mi pare che ci sia la necessità di fare dei controlli più
forti e cercare, non so se a campione o con un metodo sistematico, di andare a
ripulire questi atti. Perché se qualcuno è riuscito ad avere la residenza in un luogo
dove non è oggetto o soggetto di un contratto di affitto, vuol dire che c'è stato un
problema da parte nostra, o comunque che questo sistema di autocertificazione, alla
fine, rischia di metterci nelle condizioni di non capire fino in fondo quante persone ci
sono.
Noi sappiamo bene le persone che ci sono, ma non tuteliamo in questo modo
assolutamente le persone che invece vogliono affittare l'appartamento, ma non sanno
che nel loro alloggio ci sono più residenze.
Io ho presentato questa interpellanza perché mi auguro che l'Amministrazione colga,
primo, l'essenzialità di questo articolo 5, perché ha due aspetti, uno legato
evidentemente alla sicurezza, perché ci sono persone, dai casi che mi sono stati
segnalati, che possono prendere la residenza senza avere un contratto d'affitto.
Questo vuol dire che sono persone che quindi non dispongono di denaro per affittare
una casa, ma vanno a vivere lì, ed avendo la residenza hanno tutta una serie di diritti.
Però, noi, evidentemente, non riusciamo ad avere una ricostruzione chiara di chi
sono, cosa fanno, cosa fanno nel nostro Paese.
Secondo, tutelare i proprietari che, quando riescono, con fatica, nelle more del nostro
diritto civile, a liberare la propria casa da soggetti che non pagano l'affitto, però si
trovano in quell'alloggio una persona che ha la residenza lì. Giustamente,
l'Assessore diceva che per Legge deve passare un anno per dire che quella persona è
irreperibile e dunque togliergli la residenza, a meno che non compaia in un altro
Comune.
Io mi auguro che l'Amministrazione, alla luce di questa mia interpellanza - ma so
che sull'Assessore Gallo si può sempre contare - inizi un maggior controllo, non solo
a campione, di queste situazioni. Perché in questo momento rischiamo - come già
prima, se no il Ministero non avrebbe fatto questo articolo 5 - di non avere la
completa conoscenza di cosa fanno le persone che hanno preso la residenza in
quell'alloggio, ma non pagano l'affitto, quindi mi piacerebbe sapere come vivono.
Quindi, ribadisco, tutelare i proprietari, che già sono plurivessati da tasse, da balzelli
che le Amministrazioni e il Governo gli impongono, e per di più non riescono ad
affittare la casa, perché c'è qualcuno che ha la residenza in quell'alloggio.
Mi ritengo soddisfatto della risposta. Chiedo all'Assessore se può trasmettermi la
nota, perché ha fatto un elenco veramente preciso e puntuale di tutto. Mi pare che
nella formula applicativa che il suo Assessorato ha deciso di perseguire ci siano gli
elementi per poter arrivare a una condivisione.
Da questo punto di vista, chiedo all'Assessore se c'è la possibilità di incontrare,
magari in separata sede, non per forza in Commissione, le Associazioni dei
proprietari, per capire come fare un lavoro proficuo tra Istituzioni e Associazioni di
categoria, al fine di garantire ai proprietari di case un'applicazione corretta, precisa,
puntuale, e anche un po' ferrea, di questo articolo 5 e seguenti modifiche.

PORCINO Giovanni (Presidente)
L'interpellanza è discussa.

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