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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 15 Settembre 2014 ore 10,00
Paragrafo n. 11
INTERPELLANZA 2014-02999
"DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90. QUANDO CI ADEGUEREMO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RICCA E CARBONERO IN DATA 1 LUGLIO 2014.
Interventi

VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201402999/002, presentata in
data 1° luglio 2014, avente per oggetto:

"Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. Quando ci adegueremo?"

VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
Mi è stata assegnata questa interpellanza, il cui respiro, in realtà, trascende le mie
competenze. Tuttavia, il Decreto n. 90/2014 ha previsto tre diverse misure per
facilitare il ricambio generazionale nella P.A., alcune delle quali sono già in parte
operative per gli Enti Locali: oltre al divieto di attribuire incarichi dirigenziali ai
soggetti già lavoratori in quiescenza, vi sono il divieto di trattenimento in servizio
per un biennio oltre i 65 anni di età e la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva.
Con riguardo al quesito oggetto dell'interpellanza, va precisato che l'articolo n. 6,
"Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", ha esteso il divieto di
attribuire incarichi di studio e di consulenza, previsto dall'articolo n. 5, comma 9, del
Decreto 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012
n. 135; in base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto n. 165/2001,
nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato
della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo
n. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché alle autorità
indipendenti, ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori
pubblici o privati collocati in quiescienza.
Con l'articolo n. 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza. Oltre
all'ambito soggettivo, viene esteso anche all'ambito oggettivo di applicazione del
divieto, con la previsione secondo cui le suddette Amministrazioni non possono
attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o
equiparate, o cariche in organi di governo delle Amministrazioni; sono comunque
consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito.
Con riguardo alla prima questione, non vi sono dubbi che il Comune (con le
Amministrazioni inserite nell'articolo 1, comma 2, del Decreto) sia tenuto
all'obbligo. È più difficile invece individuare le altre Amministrazioni, quelle non
indicate nella norma da ultimo citata, ma inserite nel Conto economico consolidato
della Pubblica Amministrazione gestito dall'ISTAT. Tale locuzione aveva creato
problemi interpretativi già in passato e, sia pure con qualche incertezza, era prevalsa
la tesi che riconosceva all'inserimento nel Conto economico ISTAT natura tassativa
e non solo esemplificativa, tale da escludere l'applicazione della norma agli Enti non
espressamente inseriti. Non è ancora dato sapere se tale impostazione verrà
modificata, o in via interpretativa o legislativa, in sede di conversione.
In realtà, mi scuso, ma la risposta è un po' vecchia, perché era stata calendarizzata
prima dell'estate, quindi non sono aggiornato sulle ultime modifiche.
In ogni caso, con specifico riguardo agli organismi partecipati oggetto della
deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 24 (mecc. 20134497/004) "Linee di
indirizzo agli organismi partecipati dalla Città in materia di personale", richiamata
nell'interpellanza, nessuno degli Enti interessati è inserito nel conto ISTAT, ad
eccezione, forse, del Teatro Stabile.
Resta da segnalare che, per espressa volontà del Legislatore, il divieto si applica solo
agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso;
pertanto, gli eventuali incarichi già in essere al 24 giugno 2014 conservano la loro
validità e sono pienamente efficaci fino alla naturale scadenza.
Infine, con riguardo alle società controllate da Amministrazioni ed Enti Pubblici, ad
ulteriore precisazione del quadro normativo suesposto, si evidenzia che la Legge 30
ottobre 2013 n. 125, nel disporre la conversione in Legge del Decreto 31 agosto 2013
n. 101 recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni", ha introdotto, nell'ambito
dell'articolo 3, il comma 7 ter, che prevede nell'ultimo periodo una disposizione
riguardante i titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità: "I
dirigenti delle società controllate, direttamente o indirettamente, da Amministrazioni
o Enti Pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma
7 bis, che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente
Decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità,
la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro
improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso
l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire,
mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la
cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con
esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico
dirigenziale". Si veda a riguardo la Circolare INPS 28 maggio 2014 n. 65 che
fornisce in materia le prime modalità applicative.

VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente)
La parola al Consigliere Ricca.

RICCA Fabrizio
Innanzitutto, ringrazio l'Assessore per la risposta; se ho ben capito, tutti gli incarichi
assegnati a decorrere dalla data del Decreto in poi rientrano appunto in questo
Decreto, mentre tutto quello che era pregresso rimane immutato fino alla scadenza
naturale. Io ho capito questo, mi basta solo un sì o un no come conferma.
Se possibile, chiedo alla Presidenza di approfondire magari l'interpellanza in
Commissione per cercare di capire quali saranno invece le modalità sugli incarichi
nuovi appena gestiti, perché comprendo che il punto n. 3 ed il punto n. 4, non
essendo la gestione delle partecipate di competenza diretta dell'Assessore Passoni,
possono presentare un problema in fase di rendicontazione di quelle che erano le
richieste. Se è possibile, chiedo di approfondire l'argomento, in modo tale da capire,
entro fine ottobre, quali saranno i dirigenti delle partecipate che ci abbandoneranno
o, comunque, svolgeranno il loro compito in maniera gratuita.

VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente)
L'interpellanza è discussa per l'Aula. Il Consigliere Ricca ha chiesto di rimandare
l'interpellanza in Commissione alla presenza dell'Assessore Tedesco.

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