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VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201402999/002, presentata in data 1° luglio 2014, avente per oggetto: "Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. Quando ci adegueremo?" VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni. PASSONI Gianguido (Assessore) Mi è stata assegnata questa interpellanza, il cui respiro, in realtà, trascende le mie competenze. Tuttavia, il Decreto n. 90/2014 ha previsto tre diverse misure per facilitare il ricambio generazionale nella P.A., alcune delle quali sono già in parte operative per gli Enti Locali: oltre al divieto di attribuire incarichi dirigenziali ai soggetti già lavoratori in quiescenza, vi sono il divieto di trattenimento in servizio per un biennio oltre i 65 anni di età e la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva. Con riguardo al quesito oggetto dell'interpellanza, va precisato che l'articolo n. 6, "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", ha esteso il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, previsto dall'articolo n. 5, comma 9, del Decreto 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135; in base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto n. 165/2001, nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo n. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescienza. Con l'articolo n. 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza. Oltre all'ambito soggettivo, viene esteso anche all'ambito oggettivo di applicazione del divieto, con la previsione secondo cui le suddette Amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, o cariche in organi di governo delle Amministrazioni; sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Con riguardo alla prima questione, non vi sono dubbi che il Comune (con le Amministrazioni inserite nell'articolo 1, comma 2, del Decreto) sia tenuto all'obbligo. È più difficile invece individuare le altre Amministrazioni, quelle non indicate nella norma da ultimo citata, ma inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione gestito dall'ISTAT. Tale locuzione aveva creato problemi interpretativi già in passato e, sia pure con qualche incertezza, era prevalsa la tesi che riconosceva all'inserimento nel Conto economico ISTAT natura tassativa e non solo esemplificativa, tale da escludere l'applicazione della norma agli Enti non espressamente inseriti. Non è ancora dato sapere se tale impostazione verrà modificata, o in via interpretativa o legislativa, in sede di conversione. In realtà, mi scuso, ma la risposta è un po' vecchia, perché era stata calendarizzata prima dell'estate, quindi non sono aggiornato sulle ultime modifiche. In ogni caso, con specifico riguardo agli organismi partecipati oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 24 (mecc. 20134497/004) "Linee di indirizzo agli organismi partecipati dalla Città in materia di personale", richiamata nell'interpellanza, nessuno degli Enti interessati è inserito nel conto ISTAT, ad eccezione, forse, del Teatro Stabile. Resta da segnalare che, per espressa volontà del Legislatore, il divieto si applica solo agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso; pertanto, gli eventuali incarichi già in essere al 24 giugno 2014 conservano la loro validità e sono pienamente efficaci fino alla naturale scadenza. Infine, con riguardo alle società controllate da Amministrazioni ed Enti Pubblici, ad ulteriore precisazione del quadro normativo suesposto, si evidenzia che la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, nel disporre la conversione in Legge del Decreto 31 agosto 2013 n. 101 recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni", ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 3, il comma 7 ter, che prevede nell'ultimo periodo una disposizione riguardante i titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità: "I dirigenti delle società controllate, direttamente o indirettamente, da Amministrazioni o Enti Pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7 bis, che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale". Si veda a riguardo la Circolare INPS 28 maggio 2014 n. 65 che fornisce in materia le prime modalità applicative. VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente) La parola al Consigliere Ricca. RICCA Fabrizio Innanzitutto, ringrazio l'Assessore per la risposta; se ho ben capito, tutti gli incarichi assegnati a decorrere dalla data del Decreto in poi rientrano appunto in questo Decreto, mentre tutto quello che era pregresso rimane immutato fino alla scadenza naturale. Io ho capito questo, mi basta solo un sì o un no come conferma. Se possibile, chiedo alla Presidenza di approfondire magari l'interpellanza in Commissione per cercare di capire quali saranno invece le modalità sugli incarichi nuovi appena gestiti, perché comprendo che il punto n. 3 ed il punto n. 4, non essendo la gestione delle partecipate di competenza diretta dell'Assessore Passoni, possono presentare un problema in fase di rendicontazione di quelle che erano le richieste. Se è possibile, chiedo di approfondire l'argomento, in modo tale da capire, entro fine ottobre, quali saranno i dirigenti delle partecipate che ci abbandoneranno o, comunque, svolgeranno il loro compito in maniera gratuita. VIALE Silvio (Consigliere f.f. di Presidente) L'interpellanza è discussa per l'Aula. Il Consigliere Ricca ha chiesto di rimandare l'interpellanza in Commissione alla presenza dell'Assessore Tedesco. |