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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 30 Settembre 2013 ore 10,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2013-03998
"TUTELA DEL DIRITTO ALLA DISPERSIONE CENERI IN AREA PRIVATA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 2 SETTEMBRE 2013.
Interventi

LEVI Marta (Vicepresidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201303998/002, presentata in
data 2 settembre 2013, avente per oggetto:

"Tutela del diritto alla dispersione ceneri in area privata"

LEVI Marta (Vicepresidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Lo Russo.

LO RUSSO Stefano (Assessore)
L'argomento posto dall'interpellante è di grande importanza e attiene alla più
generale disciplina della dispersione delle ceneri derivanti da cremazione nel
territorio cittadino.
Per dovere di completezza e amore di verbale, leggerò una piccola relazione che
serve ad inquadrare l'argomento in questione, dopodiché mi riservo di formulare
alcune considerazioni in conclusione.
Il Regolamento cittadino stabilisce, all'articolo n. 40, che la dispersione delle ceneri
in natura non è consentita in Torino in aree private all'aperto e in edifici privati al
chiuso. Sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal
domicilio della persona che si è assunta, all'atto dell'autorizzazione, la responsabilità
della loro conservazione fuori dal cimitero.
Tale divieto generale alla dispersione è stato motivato così: "Considerate le
prescrizioni della citata Legge n. 130/2001, che limitano fortemente la dispersione
delle ceneri entro i centri abitati ed escludono che dalla dispersione o dall'affido
delle ceneri possano scaturire occasioni di lucro a favore di terzi, si ritiene opportuno
procedere a vietare la dispersione in Torino in aree private, nonché il deposito e la
custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta, all'atto
dell'autorizzazione, la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero".
Attualmente, quindi, il Regolamento Comunale non consente di autorizzare la
dispersione in aree private all'aperto.
Tuttavia, gli Uffici, nel caso di specie hanno provato a verificare quanto dispone la
normativa sovraordinata, onde accertare eventuali conflitti tra il Regolamento
Comunale e la normativa sovraordinata.
La normativa nazionale, che, per inciso, è la Legge n. 130/2001, prevede la
dispersione o in natura, o in aree private; mentre, quella regionale, che è la Legge
Regionale n. 20/2007, non prevede, invece, una disgiunzione tra le due nozioni, ma
che esse vengano unite in un'eventuale aspettativa alla dispersione in natura presso
aree private, condizionata da particolari requisiti fattuali.
Riassumendo, ai sensi del comma 1 dell'articolo n. 4, la dispersione delle ceneri in
natura può essere autorizzata in area pubblica, in area privata, o in area cimiteriale ed
è consentita, ai sensi dell'articolo n. 4 comma 2, qualora l'area - sia essa privata o
pubblica - sia a una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti
abitativi. Ed è qui, mi pare, che gioca l'elemento dell'interpellanza proposta dal
Consigliere Magliano.
Per iniziare a discutere di dispersione di ceneri in natura, in aree private, in strada del
Cresto, dovrebbero quindi esserci proprietà così estese da avere più di duecento metri
da ogni insediamento abitativo. Definizione di cui si deve tener conto, che è diversa
da quella di centro abitato, perché prende in considerazione anche i nuclei abitati e le
case sparse, compresa quella del proprietario/richiedente, che è quella citata
nell'oggetto dell'interpellanza.
In ultima analisi, se è pur vero che a stretto rigore, nel caso di specie, sembrerebbe
che la strada del Cresto non rientri nel concetto di centro abitato, anche se le
verifiche effettuate dall'Ufficio Cimiteri lo confermano, non solo ai sensi del Codice
della Strada, ma anche sotto il profilo urbanistico, certo è che rimane il concetto di
insediamento abitativo, perché ancora più stringente del primo, in quanto
comprendente il nucleo abitato, cioè una località abitata, priva dei luoghi pubblici di
raccolta e di una rete di servizi e pubblici esercizi; un nucleo abitato è costituito
generalmente da un gruppo di abitazioni contigue, dove vivono più famiglie e dove
eventualmente è possibile ritrovare solo qualche esercizio commerciale di base.
Mentre la definizione di case sparse fa riferimento ad un tipo di insediamento
abitativo in cui le abitazioni sono distribuite sul territorio in modo isolato, o
comunque separato, corrispondendo perlopiù ad una residenzialità familiare, in cui
l'abitazione è spesso associata ad un'area di terreno.
Nel caso di specie non sembra che ci siano i duecento metri richiesti dalla Legge.
Problematica, tra l'altro, è la misurazione ogni qualvolta ci fosse una richiesta di
questo tipo.
D'altronde, la densità abitativa di Torino e dei Comuni contermini è tale che anche
qualora si trovasse un'area di proprietà privata, potenzialmente idonea ad accogliere
le ceneri - e qui mi si consenta un inciso, facciamo attenzione, perché la Legge
prevede che il proprietario possa mettere l'area a disposizione di estranei -, si
potrebbero potenzialmente costituire surrettiziamente le condizioni per la nascita di
una sorta di cimiterino privato, che oggettivamente finirebbe per attivare dazioni
sottobanco, eventualità che tanto la Legge, quanto il Regolamento vogliono
scongiurare.
Ora, ovviamente, quest'ultima considerazione non attiene al caso di specie sollevato
dal Consigliere Magliano, che invece è un caso singolo e che non ha assolutamente
attinenza a questa questione.
Quindi, in ultima analisi, sulla base delle verifiche fatte dall'Assessorato,
correttamente gli Uffici hanno interpretato il combinato disposto del Regolamento
Comunale, peraltro approvato dal Consiglio, con le disposizioni di Legge, con la
classificazione tipologica del territorio interessato in strada vicinale del Cresto (mi
congratulo, peraltro, con l'interpellante, perché nel testo faceva una dotta
disquisizione tra il concetto di strada vicinale e strada in generale). L'intero territorio
comunale di Torino, ai sensi dell'attuale previsione, soprattutto dello spirito della
norma del Regolamento, viene interpretato come centro abitato e, quindi,
sostanzialmente inidoneo alla dispersione in area privata.
Questo non esime però da un'altra questione, che riguarda invece l'esigenza che ha
la Città di Torino di dotarsi e di individuare luoghi di dispersione delle ceneri che
siano, in qualche modo, invece, conformi alla normativa relativamente alla
dispersione cosiddetta in natura e, in particolare, faccio riferimento alla questione
della dispersione delle ceneri nei corsi d'acqua insistenti sul territorio cittadino.
Per cui, dal punto di vista di auspicio personale, in questo senso do la mia piena
disponibilità a lavorare con il Consiglio Comunale onde si possa colmare questa
lacuna e aggiungo che avremo modo di discutere nelle prossime settimane e nei
prossimi mesi del tema più generale della cremazione, anche in virtù di una
deliberazione che è stata approntata da un Consigliere Comunale, che ha attinenza
proprio all'affidamento del servizio di cremazione a Socrem e, comunque, dovremo
affrontare il tema, stante i vincoli normativi che, di fatto, esigono che
l'Amministrazione si ponga il problema dell'affidamento del servizio di cremazione
presso il territorio cittadino. Per cui, da parte mia, pur rispondendo ovviamente
all'interpellanza in maniera negativa rispetto all'istanza della signora, che è stata
ripresa dal Consigliere Magliano, credo che questo tema sia di centrale attualità nella
politica cimiteriale della Città, per cui do fin d'ora la mia piena disponibilità ad
accogliere eventuali suggerimenti qualora provenissero dal Consiglio Comunale.

LEVI Marta (Vicepresidente)
La parola al Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Io, evidentemente, non mi ritengo soddisfatto della risposta nella misura in cui non
permette a questo caso singolo di poter compiere gli atti sperati da parte dei
congiunti. Però, mi rendo conto che anche la risposta che dà l'Assessore cerca di
tenere dentro tutta la normativa che, in questo momento, si affaccia sul tema della
dispersione su area privata (quindi, il nostro Regolamento, le Leggi Regionali, le
Leggi nazionali). Nella mia interpellanza avevo introdotto, cercando di utilizzare
questo elemento come possibilità di allargamento o interpretazione analogica del
criterio, anche il tema del Codice Stradale che, in qualche modo, va a definire una
strada extraurbana e, quindi, speravo che, da questo punto di vista, si potesse
riconoscere la fattispecie desiderata.
Questo non è avvenuto. Accolgo la disponibilità dell'Assessore a discutere di questo
tema, anche perché la storia ha aperto ad un altro tipo di conservazione, o non
conservazione, dei resti dei congiunti delle persone, e dovremmo in qualche modo
cercare di normarla nella misura più opportuna.
Detto questo, comunque, ringrazio l'Assessore per la disponibilità. Mi riservo di dare
tutta la mia disponibilità ad elaborare, quando ci sarà il tempo e il modo, delle
proposte affinché chi ha questo desiderio (che è un desiderio ingiudicabile, nel senso
che nessuno di noi può giudicare il desiderio di avere un congiunto presso un
cimitero o disperso in area privata, piuttosto che nell'ambiente) possa vederlo
realizzato.

LEVI Marta (Vicepresidente)
L'interpellanza è discussa.

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