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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 29 Luglio 2013 ore 11,00
Paragrafo n. 3
INTERPELLANZA 2013-02997
"MORALISTI OD OPPORTUNISTI?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERTHIER IN DATA 21 GIUGNO 2013.
Interventi

LEVI Marta (Vicepresidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201302997/002, presentata in data
21 giugno 2013, avente per oggetto:

"Moralisti od opportunisti?"

LEVI Marta (Vicepresidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Tedesco.

TEDESCO Giuliana (Assessore)
Il Regolamento per la disciplina dei contratti (n. 357), che viene citato
nell'interpellanza, ha efficacia esclusivamente per gli appalti e per i contratti che sono
messi in opera dalla Città, intesa come Amministrazione del Comune di Torino, e non
ha efficacia nei confronti delle aziende speciali o delle partecipate. Ne consegue, quindi,
che rispetto all'azienda GTT non ha efficacia il comma 2 dell'articolo n. 28 del
Regolamento per la disciplina dei contratti, che veniva citato nell'interpellanza.
Premesso questo, non può quindi essere attivato da parte dell'Amministrazione
Comunale alcun procedimento sanzionatorio nei confronti dell'azienda GTT, sempre in
base all'articolo n. 28, comma 2.
La pubblicità a cui si fa riferimento probabilmente è quella collocata all'interno della
stazione della Metropolitana di piazza Massaua; non è neanche attinente il riferimento
alla normativa sulle pubbliche affissioni, che veniva citato nell'interpellanza, perché si
tratta esclusivamente di messaggi pubblicitari esposti su impianti di proprietà di GTT;
sono impianti per cui, in maniera cumulativa, GTT versa annualmente alla Città (ai
sensi dell'articolo n. 3, comma 3 del Regolamento CIMP) il canone dovuto e che,
quindi, GTT gestisce in maniera assolutamente autonoma. Quindi, segnalo anche in
questo caso che non c'è alcuna attinenza con quanto disposto dall'articolo n. 28 e
dall'articolo n. 57 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che dettano le
disposizioni in materia di sponsorizzazione della Città.
Ho ricevuto anche una nota di GTT, che vi leggo; GTT precisa che: "La comunicazione
pubblicitaria evidenziata nell'interpellanza non si prefigura come una sponsorizzazione,
ma come una pubblicità per conto terzi, al pari di tutta la pubblicità esposta negli ambiti
di GTT (quindi, vetture di superficie, Metropolitana, pensiline e anche paline di
fermata)".
Anche in relazione a questo, questa pubblicità per conto terzi non può definirsi in
contrasto con l'articolo n. 28, che si riferisce, appunto, esclusivamente alle
sponsorizzazioni, ossia a supporti finanziari a specifici progetti ed eventi da parte di
soggetti privati in cambio della visibilità del marchio.
La pubblicità per conto terzi riferita ad attività e giochi per i quali sono previste vincite
in denaro è disciplinata dalla Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 e la successiva Legge
di Stabilità del 24 dicembre dello stesso anno non ne ha modificato la disciplina. In
particolare, il comma 4 dell'articolo n. 7 di questa Legge prevede il divieto di messaggi
pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro in cui si evidenzi anche solo uno
degli elementi che ora vado ad elencare: l'incitamento al gioco, ovvero l'esaltazione
della sua pratica, la presenza di minori e l'assenza di formule di avvertimento sul rischio
di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché l'indicazione della possibilità di
consultazione di note informative sulla probabilità di vincita, che sono pubblicate sui
siti istituzionali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, quindi, anche
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché dei singoli concessionari.
L'articolo n. 7 di questa Legge, relativamente ad alcuni aspetti specifici, è stato poi
interpretato e specificato da una circolare della AAMS, che è l'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, che, pur non avendo forza di Legge, specifica i
requisiti che devono possedere i messaggi pubblicitari, cui pare prudente e consigliabile
dare applicazione. I messaggi pubblicitari che riguardano questi aspetti devono
contenere: la denominazione sociale del concessionario ed il numero di concessione sui
giochi detenuto dallo stesso, il divieto di gioco per i minori (è un logo rivolto a coloro
che hanno la maggiore età), dei messaggi sintetici che evidenziano la possibilità che il
gioco crei dipendenza e l'indicazione della possibilità di consultazione delle note
informative sulla probabilità di vincita (cioè, quello che dicevo prima).
Quindi, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in
maniera chiaramente visibile la probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo
gioco pubblicizzato; qualora questa percentuale non sia definibile, deve però essere
indicata la percentuale storica per giochi di questo genere.

LEVI Marta (Vicepresidente)
La parola al Consigliere Berthier.

BERTHIER Ferdinando
Ringrazio l'Assessore. Forse mi è sfuggito, ma dove è scritto che le partecipate sono
libere di poter fare pubblicità al gioco d'azzardo e quant'altro? Nel Regolamento che
abbiamo votato a settembre c'era scritto che noi non possiamo, ma le partecipate sì? C'è
scritto da qualche parte che loro possono farlo? Questa è la prima domanda.
Lei è mai stata al Bingo? Ci sono bambini al Bingo, perché intere famiglie ci vanno e ci
fanno anche il picnic. Lei mi dice che non ha mai visto i bambini con le cartelle del
Bingo in mano, visto che giocano anche loro? Lo faranno perché gliele comprano i
genitori, ma giocano anche loro e questo va in contrasto con il divieto di istigare o
invitare al gioco i minori; infatti, al Bingo accade.
Probabilmente, GTT aveva qualche sospetto, perché ha tenuto poco e poi ha tolto quella
pubblicità in piazza Massaua; quindi, qualche dubbio doveva averlo. Ma che cosa ha
fatto? Sulla Metropolitana è partito con questa pubblicità che invita di nuovo al gioco e
tutti possono vederla. Invita al gioco, anzi annuncia che arriveranno nuovi giochi, ma
non specifica assolutamente che c'è un limite di vincita o un limite di percentuale di
gioco.
Credo che in una città come Torino, dove si gioca dappertutto (nelle stazioni e dove ci
sono le slot machine) - è veramente un delirio quanto si gioca, forse bisognerebbe
approfondire la questione del gioco d'azzardo in una Commissione, mi sembra che lo
avessimo già fatto -, sia veramente in controtendenza e, quindi, un controsenso.
Quindi, vorrei vedere dove è scritto che le partecipate sono libere di fare la pubblicità
del gioco d'azzardo e quant'altro come gli pare e piace; se fosse così, credo che sia
necessario correggere il tiro, perché è veramente assurdo che il Comune di Torino non
possa farlo, ma tutti gli altri che ne fanno parte sì. Quindi, credo che questo vada rivisto.
Anche perché è vero che qualcuno un giorno ha detto che il fine giustifica i mezzi,
perché con le pubblicità del gioco d'azzardo si finanziano delle opere pubbliche, però, a
questo punto, facciamo pubblicità agli alcolici ed al tabacco e smettiamo di fare le
campagne contro, almeno saremmo coerenti ed in linea con quello che poi viene fatto.
Inoltre, la cosa che saltava maggiormente all'occhio ed era eclatante era che, tre giorni
prima, il Sindaco nella trasmissione "Le Iene", con altri cinque Sindaci, faceva il
paladino contro il gioco d'azzardo, non d'azzardo e quant'altro. Possibilità di pubblicità
ce n'è a iosa, ma almeno noi dovremmo essere un po' più coerenti ed astenerci. Gli
strumenti per fare cassa non mancano né al Bingo, né alla Sisal, né a nessun altro.

LEVI Marta (Vicepresidente)
La parola, per una breve replica, all'Assessore Tedesco.

TEDESCO Giuliana (Assessore)
Intanto, chi ha partecipato alle Commissioni sul gioco d'azzardo, che mi hanno visto
presente, sa come la penso; quindi, non ho bisogno di ribadire in quest'Aula quello che
è il mio pensiero squisitamente personale.
Dopodiché, quando parlavo di presenza di minori mi riferivo al messaggio pubblicitario,
perché è quello che dice la Legge n. 189/2012.
Poi, chiaramente, se sono presenti minori nelle sale da gioco, i concessionari possono
essere sanzionati, ma segue tutto un altro percorso.
Dopodiché, io vorrei che non si facesse confusione tra sponsorizzazione, che è il
supporto finanziario per uno specifico evento, e messaggio pubblicitario. Qui ci
troviamo in presenza di una pubblicità per conto terzi.
Dopodiché, il nostro Regolamento parla molto chiaro: ha efficacia per gli appalti e per i
contratti che sono messi in opera dalla Città, cioè dall'Amministrazione del Comune di
Torino.

LEVI Marta (Vicepresidente)
L'interpellanza è discussa.

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