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FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201302406/002, presentata in data 27 maggio 2013, avente per oggetto: "Barriere architettoniche, eliminate solo sulla carta?" FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Curti. CURTI Ilda (Assessore) Sarà una risposta tecnica piuttosto lunga, quindi se poi il Consigliere lo riterrà, eventualmente, la discuteremo in Commissione. La Legge del 1989, poi riportata in un Decreto del 2001, prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati oppure a edifici interamente ristrutturati, siano adeguati alle prescrizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. La Città, indipendentemente dalla normativa, si è comunque da tempo concretamente attivata per favorire la riduzione delle barriere architettoniche anche nelle parti della Città consolidate, negli edifici realizzati antecedentemente alle norme. A tal fine, quindi, c'è un'apposita disposizione normativa nel nuovo Regolamento Edilizio della Città. La prima versione del Regolamento Edilizio del 2004 prevedeva all'articolo 31 che nei locali pubblici, o privati aperti al pubblico, in occasione di interventi edilizi eccedenti alla manutenzione ordinaria, l'intera unità immobiliare fosse adeguata alle norme tecniche di riferimento per la nuova edificazione. In ragione di oggettive difficoltà, soprattutto nel tessuto storico e consolidato della Città, in particolar modo quindi per interventi su edifici d'epoca o comunque realizzati precedentemente alle norme nazionali in materia, il Consiglio Comunale nel 2006 ha deliberato una modifica al Regolamento Edilizio che, tra le altre modifiche, pur confermando il principio dell'adeguamento dell'intera unità immobiliare in caso di interventi superiori alla manutenzione ordinaria, rimanda concretamente alle norme previste per la ristrutturazione e non più alla nuova edificazione. In questi casi, infatti, il Decreto Ministeriale, per la ristrutturazione e non per la nuova edificazione, ammette che in caso di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici, possa essere concessa una deroga alle citate prescrizioni tecniche. Questa facoltà, che dal 1989 è riservata al Sindaco, di valutare se esistono dimostrate impossibilità tecniche è demandata al Dirigente. Nel 2008, con deliberazione della Giunta Comunale, sono state approvate delle linee guida finalizzate ad agevolare l'attività istruttoria e di verifica da parte degli Uffici competenti delle richieste di deroga avanzate dai privati, che però costituisce un utile strumento per una corretta progettazione degli interventi edilizi minori nei locali aperti al pubblico, in modo da raggiungere la migliore soluzione possibile, compatibilmente con la situazione di fatto. Quindi, ai sensi delle vigenti norme in materia di Edilizia Privata, gli interventi edilizi possono essere richiesti o presentati con numerosi procedimenti in relazione all'entità delle opere previste. I progettisti devono, sotto la loro responsabilità, fornire, oltre agli elaborati tecnici, che evidenziano le soluzioni per garantire il rispetto delle norme, una relazione specifica di accompagnamento e una Dichiarazione di Conformità degli elaborati alle disposizioni di Legge. Nel momento della verifica delle istanze di deroga, gli Uffici provvedono a richiedere ulteriori e specifici elaborati dimostrativi a supporto del progetto. Quindi, gli Uffici della Direzione Edilizia Privata, a cui competono tutte le verifiche in materia di edilizia privata in ambito cittadino (sono oltre 12.000 pratiche annue), istruiscono le numerose istanze, in deroga, che sono di solito connesse a interventi minori su locali aperti al pubblico. In relazione ai casi specifici, segnalati dall'interpellanza, si evidenzia che la nuova farmacia, che è quella di via Guido Reni 109, risulta correttamente progettata ad eseguire le opere, in particolare la rampa occorrente per l'accesso al locale ai disabili. Gli aspetti connessi alla fruibilità dei marciapiedi, o degli spazi porticati pubblici, rappresentano un tema di non semplice soluzione che coinvolge aspetti che risultano quasi sempre fuori dalla reale possibilità di intervento sia degli operatori commerciali sia spesso anche della Città. Con riferimento, invece, all'esercizio di parrucchiere Evos, di via Filadelfia 225, si segnala che a seguito di un esposto è stato eseguito un sopralluogo da parte del Servizio di Vigilanza Edilizia il 4 aprile 2013, nel quale si è riscontrato che le opere realizzate risultano conformi ai progetti depositati e che l'accessibilità viene garantita mediante un percorso esterno al locale con accesso all'androne carraio e al cortile interno con un campanello di chiamata per l'assistenza correttamente posizionato e non risulta presente alcun impedimento all'ingresso dal cortile, come risulta dalla documentazione fotografica in allegato. Le violazioni alle norme introdotte dal Regolamento Edilizio sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento con un minimo pari a 1.032,00 Euro. Nel caso di reiterazione, l'importo è soggetto a maggiorazione del 25%, fino al raggiungimento del massimo possibile che è 2.582,00 Euro, con applicazione delle disposizioni per il pagamento previste dalla Legge del 1981. Nel corso del 2012, mi segnalano gli Uffici, non sono state ancora erogate sanzioni relative a questa violazione. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola al Consigliere Bertola. BERTOLA Vittorio Ringrazio per la risposta. Chiederei se possiamo avere copia anche del dossier tecnico, così possiamo esaminarlo anche con le persone che hanno collaborato con noi alla stesura di questa interpellanza e che hanno la conoscenza più diretta delle norme tecniche. Il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche è molto importante per una Città che vuole essere a misura dei disabili in carrozzina e quando ho cominciato ad interessarmi e mi hanno segnalato questi casi, mi sono molto stupito di scoprire che siamo in questa situazione, in cui l'abbattimento viene fatto dal progettista che ristruttura il negozio o l'esercizio commerciale, viene certificato dallo stesso progettista o proprietario dell'attività e sostanzialmente poi nessuno va a vedere se quanto è stato dichiarato corrisponde, a meno che non arrivi l'esposto. Per cui, già c'è questo fatto di cui bisogna fidarsi (e capisco che sia impossibile mandare una persona a controllare tutti questi interventi), però il fatto che sopravvivano in giro un numero considerevole, da quello che ho visto, di casi in cui poi l'abbattimento non è stato realizzato, vuol dire che forse qualche riflessione dobbiamo farla, magari anche velocizzando, semplificando la procedura per cui quando arriva una segnalazione noi andiamo a vedere, e così via. Il fatto che nel corso del 2012 non sia stata fatta neanche una multa su questo tema, magari è anche meglio, nel senso che, mettendomi nei panni del proprietario del negozio, se arrivasse il Vigile e mi dicesse che ho lasciato il gradino dove non dovevo, troverei più logico che mi dicesse: "Ti do 2 mesi per metterti a posto", piuttosto che: "Ti do 2.500,00 Euro di multa". L'obiettivo, ovviamente, non è fare cassa, ma risolvere il problema. Visto che per i micro-gradini di 3 centimetri dovrebbe esserci la rampa e di queste situazioni ce ne sono parecchie (nell'interpellanza ce ne sono due, ma sono stati segnalati diversi altri casi), qualche problema di efficacia di tutto questo meccanismo ce l'abbiamo sicuramente. Già è un po' assurdo, onestamente, che ci siano delle regole sull'accessibilità e poi che ci siano delle deroghe con delle regole per avere la deroga e per fare le cose in deroga. Posso capire che si sia partiti forse con un obiettivo molto alto di abbattimento da parte del Legislatore e poi si sia tornati un po' più sulla Terra, visti anche i "chiari di luna" economici dell'ultimo periodo, però prima o poi bisognerà pur arrivare all'accessibilità, in modo che qualunque cosa venga progettata sia accessibile e non "sarebbe" accessibile, "sarà" accessibile in differita o se poi serve sarà resa accessibile. Venendo allo specifico, ad esempio, il primo caso segnalato della farmacia è molto interessante, perché capisco la difficoltà, in quanto la farmacia in sé è accessibile, però dà su un marciapiede che sta dentro un portico che ha 3 gradini che lo separano dalla strada. Arriviamo, quindi, nel regno delle competenze, perché la farmacia dice: "Io sono accessibile fino alla mia soglia", la Città dice: "Il marciapiede - non so se quello sia privato o se sia della Città - non è di mia competenza", il condominio probabilmente non viene coinvolto in queste pratiche e alla fine nessuno rimuove quei 3 gradini; tra l'altro, la loro rimozione non comporterebbe nemmeno una spesa così folle, al di là di chi sia la competenza della spesa. Succede, come si dice, che: "L'operazione ha avuto successo, ma il paziente è morto"; in questo caso l'operazione ha avuto successo, però di fatto la farmacia continua ad essere inaccessibile. Oltretutto, è una farmacia, quindi anche un esercizio che dovrebbe avere un'accessibilità particolare per la sua importanza sociale. Credo, quindi, che ci sia effettivamente da fare un po' una riflessione su questo tema, su come forse migliorare ancora i risultati che riusciamo ad ottenere in pratica e quindi verificare che quello che sulla carta è accessibile, lo sia veramente e verificare cosa fare in queste situazioni in cui, probabilmente, tutte le norme, le deroghe e i permessi sono stati rispettati, ma alla fine il risultato è che l'esercizio commerciale non è accessibile. Non so se vogliamo mandarla di nuovo in Commissione, dove peraltro abbiamo parlato già un paio di mesi fa. Possiamo anche magari discuterne. Se adesso vuole darmi la relazione tecnica, ne parlo e vediamo magari con il Presidente della Commissione, se schedularla. Questo, forse, può essere un percorso migliore. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) L'interpellanza si conclude con la consegna della relazione da parte dell'Assessore direttamente all'interessato. L'interpellanza è discussa. |