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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 27 Maggio 2013 ore 10,00
Paragrafo n. 29
DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE 2013-01985
ARTICOLO 34 COMMA 9 DELLO STATUTO DELLA CITTA'. MODIFICAZIONI.
Interventi

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Passiamo all'esame della seguente proposta di deliberazione n. mecc.
201301985/002, presentata dal Presidente Ferraris e dai Vicepresidenti Magliano e
Levi in data 27 maggio 2013, avente per oggetto:

"Articolo 34 comma 9 dello Statuto della Città. Modificazioni"

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Comunico che in data 24/05/2013 la Conferenza dei Capigruppo ha rimesso il
provvedimento in Aula.
Su questo provvedimento sono arrivate nove su dieci espressioni di parere da parte
delle Circoscrizioni. Solo la Circoscrizione 9 non ha fatto pervenire il parere e tutti i
pareri sono favorevoli.
Il provvedimento, come ricorderete, è stato dibattuto in Conferenza dei Capigruppo
ed è relativo alla possibilità da parte del Consiglio Comunale di ovviare a una
situazione che potrebbe limitare i lavori dell'Aula, stabilendo nuovi casi di
decadenza dalla carica di Consigliere per mancata partecipazione alle sedute.
La parola al Consigliere Viale.

VIALE Silvio
Io non voterò questa modifica dello Statuto, perché non la condivido e la ritengo
sbagliata. Lo dico con molta franchezza, credo che molte volte quando si vuole
mettere una toppa a un problema che è lineare, si rischia di fare un danno maggiore.
Noi siamo di fronte al fatto che un Consigliere, da più di un anno, non può
presenziare alle sedute del Consiglio Comunale per un motivo ben preciso, perché ha
una condizione personale, che qualcuno può definire di malattia e qualcun altro di
non consapevolezza, per cui di fatto oggi la persona è interdetta.
Io non so se giuridicamente questo lo sia, perché è stata attivata la procedura oppure
no, riguarda una famiglia, riguarda una persona, riguarda un Collega, c'è una vicenda
pubblica per il fatto che questo Consiglio è stato privato di un suo componente.
Occorre saper distinguere i vari piani.
Noi abbiamo per abitudine giustificato il Consigliere Musy per le assenze, ma non so
se qualcuno ha comunicato una giustificazione alla Presidenza per l'assenza del
Consigliere Musy ed era titolato a farlo. Se valeva, valgono le situazioni che può
rappresentare. Il Consigliere Musy oggi ha sicuramente un tutore e, nel caso di
situazioni molto particolari come questa, può avere un curatore speciale. Il caso di
Luana Englaro (diversa, ma che ha avuto una forte rilevanza) ha avuto una situazione
particolare analoga.
Esistono due problemi che pongo alla vostra attenzione. In condizioni normali, non
capisco quali siano le altre situazioni che possono verificarsi, se non quella che
rappresentiamo oggi, perché di fronte ad una grave malattia in cui una persona è
consapevole, se io oggi avessi un tumore e scoprissi fra sei mesi metastasi e fossi
molto malato, potrei non dimettermi, perché a tutti i costi non voglio far subentrare il
candidato che si trova dietro di me. Per ragioni politiche, personali, in base al mio
mandato, potrei decidere cosa fare. Se non giustifico per un'intera sessione, questo
Consiglio mi fa decadere, ma non per colpa, semplicemente perché sono malato.
Peraltro, il nostro meccanismo fa sì che si mandi la richiesta di giustificazione al
Consigliere assente, che può rispondere.
Se nessuno oggi può intervenire a nome del Consigliere Musy, come possiamo
pensare di non considerare il fatto che noi chiediamo a una persona di darci le
giustificazioni e nessuno può farlo a suo nome? Siccome in Italia non è possibile che
qualcuno non abbia un rappresentante che possa intervenire per lui, tutelando i suoi
diritti. Se il tutore non può farlo, perché siamo di fronte a diritti inviolabili, questo
può farlo un curatore speciale.
Però oggi credo che la soluzione migliore per il caso Musy sia che chi rappresenta
legalmente il Consigliere, se lo ritiene politicamente, interpretando in questo modo il
pensiero che il Consigliere poteva avere, presenta le dimissioni e il Consiglio
Comunale ne prende atto. Poi il Consiglio Comunale valuterà se le dimissioni
devono essere respinte, ma sicuramente credo sia pericoloso che il Consiglio
Comunale mandi comunicazioni a una persona che sappiamo non essere in grado di
rispondere. Questo è il punto pericoloso.
Qui non si tratta di una persona che è stata rapita in qualche parte del mondo, di cui
non sappiamo niente da tanto tempo, ed è magari in mano a gruppi di qualsiasi
tendenza. Si tratta di una persona che sappiamo esattamente dov'è, in che condizione
è, e non è assolutamente una condizione disdicevole. La condizione disdicevole è di
chi l'ha portato in quelle condizioni, su cui questo Consiglio Comunale si è anche
pronunciato costituendosi parte civile.
Ecco perché non condivido questo provvedimento. Speravo che si trovassero altre
soluzioni, invece rischiamo di inserire nello Statuto un precedente pericoloso, che
rischia di non essere applicabile. Nel momento in cui mandiamo al Consigliere Musy
una comunicazione in cui lo invitiamo a rispondere entro dieci giorni, pena la
decadenza, se poi arriva una risposta, ci arriva da qualcuno che potrebbe anche
mandarci la richiesta di dimissioni del Consigliere Musy. Ecco perché non voterò
questa deliberazione.
Inoltre, non sono d'accordo (l'ho scoperto oggi e me ne scuso) di aver previsto una
maggioranza di due terzi, invece della maggioranza semplice, per deliberare la
decadenza dei Consiglieri. Il motivo della maggioranza semplice è banale, perché in
questo Consiglio noi dobbiamo tutelare maggioranza e opposizione. Noi abbiamo di
fronte un Consigliere dell'opposizione, la cui assenza da più di un anno non dico che
sia stata indifferente, non è stata indifferente per nessuno, ma ai fini dei lavori
dell'Aula ha avuto un significato minore. Fosse stato un Consigliere di maggioranza
avrebbe avuto sicuramente un significato maggiore, e la maggioranza di due terzi
richiesta per farlo decadere ci vincolerebbe a un giudizio dell'opposizione che, per
qualunque motivo, potrebbe non concedercela, anche soltanto in nome di quella
persona. Ecco perché il Consiglio aveva deciso, a suo tempo, i 26 voti a maggioranza
semplice, proprio per tutelare l'eventuale decadenza di ogni Consigliere Comunale,
evitando strumentalizzazioni politiche, che ovviamente potrebbero esserci.
Ecco perché non voterò questa modifica di Statuto. Invito a riflettere, dopodiché
ognuno si assume le responsabilità. Non vorrei che ci trovassimo più avanti a dover
modificare nuovamente lo Statuto, perché ci accorgiamo che qualcosa non ha
funzionato.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Questa deliberazione nasce dal fatto che il nostro Statuto non prevede, tra le cause di
decadenza dalla carica di Consigliere, la mancata giustificazione dell'assenza dai
lavori del Consiglio per motivi oggettivi non imputabili alla volontà del Consigliere.
Per ovviare a un delicato percorso, in cui anche la famiglia ha coinvolto
l'Amministrazione, ci siamo avvalsi dell'operato dei nostri Uffici e del Segretario
Generale per interpretare correttamente la forma in cui si dice: "...che, qualora
sopravvenga nel corso di mandato una malattia, una menomazione fisica o psichica,
che impediscano in concreto la partecipazione alle sedute del Consiglio o delle
Commissioni, possa essere dichiarata la decadenza dalla carica, soprattutto ove lo
stato di salute precluda all'interessato, anche per il futuro, la partecipazione ai lavori
collegiali". Per questo motivo abbiamo inserito l'articolato che prevede che:
"Possono essere dichiarati decaduti, con la medesima maggioranza - dei due terzi -, i
Consiglieri che, per impedimenti indipendenti dalla propria volontà, non abbiano
partecipato ad alcuna seduta per 12 mesi continuativi".
Questo è ciò che presentiamo nella proposta di deliberazione all'Aula.
La parola al Consigliere Viale.

VIALE Silvio
Presidente, lei non ha letto quello che approviamo, perché negli articoli che
approviamo non si parla di malattia e nemmeno di impedimenti indipendenti...

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Nella premessa si parla...

VIALE Silvio
Le premesse, guardi... Lo Statuto è lo Statuto; non interpretiamo lo Statuto con le
premesse: lo Statuto vale per quello che c'è scritto. Se non partiamo da questo
postulato, non discutiamo nemmeno.
C'è scritto: "Possono altresì...", si tratta di poche righe. Chiedo scusa ai colleghi, ma
rinfresco la memoria a chi fosse sfuggito...

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
L'ho appena letto, Consigliere.

VIALE Silvio
No, Presidente, lei ha letto la premessa, non ha letto l'articolo.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
No, ho letto l'articolo, è registrato; a pagina 3...

VIALE Silvio
Mi consenta allora di sottolineare un pezzo: "Possono altresì essere dichiarati
decaduti con la medesima maggioranza i Consiglieri che, per impedimenti
indipendenti dalla propria volontà, non abbiano partecipato ad alcuna seduta per 12
mesi continuativi". Uno in galera, ad esempio. Perché dovrebbe decadere? Manda la
giustificazione. O uno rapito, in vacanza o da qualche parte, perché non si parla di
malattia, c'è scritto: "indipendenti dalla propria volontà". Leggo, ancora: "In tale
caso, dovrà essere inoltre accertato - per 12 mesi continuativi, quindi non un anno
solare, eccetera - sulla base di elementi oggettivi, che gli impedimenti che non hanno
consentito la partecipazione, non siano ragionevolmente destinati a cessare nell'arco
della successiva sessione ordinaria di sedute dell'organo consiliare". Potrebbe essere
il caso di uno che è in galera, perché ha l'ergastolo e non ha il permesso del Giudice
di recarsi in Consiglio Comunale, ma se uno è in galera e chiede il permesso per
venire in Consiglio, il Giudice magari glielo consente. "In ogni caso, la previsione di
decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano
decorsi almeno 10 giorni dalla comunicazione al Consigliere interessato dell'inizio
del relativo procedimento e tenendo conto delle giustificazioni e delle
controdeduzioni eventualmente prodotte in esito a tale comunicazione".
Noi oggi siamo nella certezza che il Consigliere Musy non potrà, e nessuno per parte
sua, darci controdeduzioni e giustificazioni, perché se qualcuno ci porterà
controdeduzioni e giustificazioni, avrebbe potuto inviarci comunicazioni di eventuali
richieste di dimissioni o altro e attivare altri iter.
Non posso, quindi, pensare che manderò una richiesta a qualcuno che so già che non
mi risponderà. Il motivo per cui non ci può rispondere è oggetto di discussione nella
società, perché fa parte di patologie recenti, che una volta non c'erano, su cui bene o
male non c'è la vergogna di nessuno. La vergogna è chi ha sparato a Musy, non è
Musy con le conseguenze che incolpevolmente ha avuto.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere Levi.

LEVI Marta
Consigliere Viale, volevo solo segnalare un tema, secondo me, contenuto in questa
deliberazione.
La revoca, per quanto riguarda il nostro Statuto, è una decadenza, tra virgolette,
"colpevole", perché se uno non giustifica l'assenza, il Consiglio Comunale può
decidere... e, attenzione bene, non si va a valutare quali sono le giustificazioni, ma è
la dicitura "il Consigliere Comunale giustifica l'assenza".
Quello che questa modifica statutaria ha voluto introdurre, è una decadenza
incolpevole, quindi senza colpa, non perché non ho giustificato la mia assenza, ma
perché non ho potuto giustificare la mia assenza, quindi l'idea è della decadenza
incolpevole.
La decadenza colpevole, che è quella prevista dal nostro Statuto, e che il Consiglio
può votare, connota un non rispetto del Consigliere nei confronti del suo mandato e
dell'Aula.
Questa modifica statutaria introduce un concetto diverso, in quella modifica, dalla
decadenza colpevole, cercando di trovare uno spazio per una decadenza incolpevole;
dopodiché si è cercato - in questo quadro che però è il tema centrale, a mio giudizio -
di mettere tutte le garanzie del caso. Mi auguro che non succeda più che un
Consigliere Comunale (magari non perché "sparato", per dirla non in italiano, ma
magari perché inciampato e ha battuto la testa), si ritrovi in una situazione di questo
genere, ma purtroppo - come abbiamo visto - può capitare.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere Viale.

VIALE Silvio
Il fatto che il Consigliere Musy sia incolpevole o colpevole, riguarda la motivazione
di fondo e nessuno considererà mai colpevole la sua assenza.
Credo che il fatto che, in modo improprio, le assenze si siano giustificate d'ufficio,
sia stato uno dei momenti in cui si è andati a sbagliare. Abbiamo avuto anche,
purtroppo, la scomparsa del Consigliere Rattazzi che è mancato per diverse volte alle
sedute per una situazione che tutti sapevamo.
Non è vero che la questione non si porrà mai; sto semplicemente dicendo che il fatto
che uno venga dichiarato decaduto, perché è assente a norma dello Statuto, non
dipende dal fatto che sia colpevole o incolpevole, ma dalle motivazioni che vi sono
dietro. In questo caso, nessuno avrà mai da dire che si tratta di una motivazione
colpevole, a meno che si pensi che il Consigliere Musy possa ritornare.
Siccome questo sembra molto improbabile (e dico "molto improbabile"), credo che
la via migliore sarebbe stata quella (anche per aprire una via giurisprudenziale), delle
dimissioni, di accettarle, di farcele direttamente respingere e porre una questione.
C'era tutto il tempo.
Poi ci possono dire che il tutore non può farlo (vediamo) e che lo deve fare un
curatore speciale (che sarà nominato dal Tribunale), però non è possibile che noi,
pensando che un persona in quelle condizioni non abbia qualcuno che possa parlare a
suo nome (e non è pensabile in un Paese come l'Italia) modifichiamo lo Statuto e
aggiriamo l'ostacolo, peraltro chiedendo a lui giustificazioni che non potrà darci. È
davvero una contraddizione in termini, ed è un qualcosa che in un Consiglio
Comunale di una Città come Torino ritengo debba essere riflettuto fino in fondo.
Avrei preferito una richiesta di dimissioni da parte di un rappresentante di Musy per
poi contestarla eventualmente o modificarla e vedere cosa succedeva nelle istanze
successive, in modo che anche Prefettura, Governo, eccetera, si assumessero le
responsabilità, perché siamo di fronte ad un caso nuovo che spero non si ripeta più in
questa sede, anche se nella società, purtroppo, in altri contesti, si ripete abbastanza
spesso.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Mi ricordano che esistono dei diritti costituzionalmente garantiti, che non possono
essere interpretati da un curatore, per cui questo provvedimento è stato fatto con un
approfondimento proprio su questi temi.
La parola al Consigliere Lo Russo.

LO RUSSO Stefano
Innanzitutto ringrazio il Vicepresidente Levi per aver fornito un quadro di
chiarimento, rispetto alla deliberazione in oggetto che è molto delicata.
Terrei solo a mettere in evidenza ai colleghi dell'Aula un ulteriore elemento
innovativo dell'articolo 34 comma 9, che ci apprestiamo a deliberare, che riguarda il
quorum deliberativo. Questo potrebbe anche parzialmente rispondere - poi vedrà il
collega Viale come regolarsi di conseguenza - in ordine alle considerazioni critiche
esposte in Aula.
Il quorum deliberativo dell'attuale previsione statutaria non è espresso nel comma 9
dell'articolo 34, anzi, per la precisione, il medesimo comma fa riferimento ad un
quorum deliberativo ordinario, ossia, tradotto, quello che noi chiamiamo in gergo
tecnico maggioranza relativa. Il che vuol dire che la pronuncia di decadenza di un
Consigliere con l'attuale versione dello Statuto, ante modifica, può essere
pronunciata dall'Aula in presenza di una semplice maggioranza relativa dei votanti.
Il che, tradotto, significa che questa formulazione (non imponendo alcun quorum, se
non quello del numero legale) consegna alle forze politiche eventuali discrezionalità
in ordine alla pronuncia di decadenza.
Pertanto, in sede di Conferenza dei Capigruppo (dove si è discusso della questione in
maniera, a mio modo di vedere, corretta, discreta e dando pieno mandato al
Presidente del Consiglio, cui compete la titolarità della proposta, ai suoi
Vicepresidenti e in particolar modo al Segretario Generale, che a quanto consta dai
verbali della Conferenza dei Capigruppo, è stato in qualche modo coinvolto dal
medesimo Ufficio di Presidenza nella stesura tecnica della deliberazione, insieme ad
altri autorevolissimi legali che, a titolo gratuito, hanno fornito la loro disponibilità a
costruire il quadro giuridico di riferimento della deliberazione di modifica statutaria),
abbiamo discusso anche di questa questione, introducendo (peraltro su proposta del
sottoscritto, condivisa dai Colleghi delle altre forze politiche nella Conferenza dei
Capigruppo), un quorum deliberativo, che garantisse completamente il diritto
soggettivo del soggetto Consigliere Comunale (non nelle condizioni di poter
partecipare alle sedute del Consiglio Comunale), difforme dalla prima riga del
comma 9 che rileggo a beneficio dei colleghi: "I Consiglieri Comunali sono tenuti a
partecipare alle sedute del Consiglio Comunale".
Nel contempo, abbiamo sottratto e introdotto il quorum della maggioranza dei
favorevoli a 27 (nel nostro caso specifico, ossia a due terzi dell'Aula), ossia quella
dinamica tipica di provvedimenti di così grande rilevanza che richiedono una
fortissima e larga condivisione (come i provvedimenti di modifica statutaria e di
modifica regolamentare), dando pari dignità alla pronuncia di decadenza di un
Consigliere Comunale, chiunque esso sia, rispetto a quello che il nostro Statuto e il
nostro Regolamento considerano il più alto livello di maggioranza necessaria per la
pronuncia di modifiche di deliberazioni (ossia i due terzi dei Consiglieri sia per lo
Statuto sia per il Regolamento del Consiglio Comunale).
Questo elemento (che i Colleghi trovano nell'attuale formulazione del comma 9, così
come modificato dalla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza), a nostro
modo di vedere (insieme ovviamente all'arco temporale a cui fa riferimento
l'assenza, ossia 12 mesi consecutivi, pertanto un anno che - rispetto alla durata
complessiva del mandato amministrativo, che è pari a 5 anni, come ben ricordiamo -
è un tempo ragionevolmente lungo), consente di poter, con serenità e con piena
valutazione, da un lato, garantire il diritto soggettivo del soggetto Consigliere
Comunale (ancorché non nelle condizioni di poterlo esprimere direttamente, per
qualsivoglia motivo) a sedere nell'Aula in Sala Rossa in virtù di un mandato elettivo
elettorale, e dall'altro della Sala Rossa medesima e dell'Istituzione Consiglio
Comunale nel poter funzionare nel pieno e nel plenum della sua funzione.
Spero - guardo gli Uffici - di aver ben interpretato la ratio della norma che viene
proposta. Se questo è vero, l'attuale formulazione contempera questi due diritti, da
un lato il diritto soggettivo del soggetto Consigliere Comunale, dall'altro il diritto
dell'Istituzione Città di Torino di poter avere, all'interno del suo Consiglio
Comunale, il plenum, in maniera tale da poter articolare tutte le proposte politiche
che vengono espresse attraverso persone fisiche che siedono in quest'Aula.
Ci pare che la proposta che ha fatto il Presidente, coadiuvato dai Vicepresidenti e
soprattutto dal Segretario Generale (che ha seguito in prima persona la stesura di
questa deliberazione), tenga insieme una serie plurale di esigenze.
Ha ragione il collega Viale, quando dice che questo è un fatto sostanzialmente
nuovo, rispetto anche ad un aspetto giurisprudenziale di questo Paese, e io credo che
il processo che abbiamo individuato sia un processo di buon senso, robusto dal punto
di vista giuridico, e che vada nell'ottica di preservare i diritti soggettivi dei
Consiglieri Comunali e il diritto oggettivo della Città di Torino di avere un Consiglio
Comunale nel pieno delle sue funzioni.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere Curto.

CURTO Michele
Ringrazio il collega Lo Russo, perché credo, a nome dei Capigruppo (almeno a nome
mio) che abbia inquadrato la discussione che ci ha visto coinvolti nella Conferenza
dei Capigruppo che è stata la Conferenza istruttrice di questa deliberazione.
Ringrazio altresì il Vicepresidente Levi che ha permesso di recuperare un adeguato
inquadramento, rispetto all'istruttoria e alla proposta della Presidenza del Consiglio
Comunale, di quello che è un fatto (ha ragione in questo il collega Viale)
estremamente significativo, ossia una modifica dello Statuto della Città di Torino.
Insieme ai colleghi Capigruppo, abbiamo valutato di inquadrare in questa forma,
come la forma più alta, quello che è un fatto democraticamente rilevante.
Ricordiamoci sempre che le norme, ancorché gli Statuti - che sono le forme più alte -
servono a garantire la democraticità delle nostre azioni. Il fatto democraticamente
rilevante è la mancanza, da oltre un anno, del plenum democratico di quest'Aula
Consiliare e quindi la mancanza della partecipazione al dibattito di un collega
Capogruppo, nonché candidato a Sindaco della Città all'ultima tornata elettorale.
Non era mia intenzione oggi parlare del Collega Musy, perché penso che oggi stiamo
parlando invece di altro, di una modifica statutaria; altro sarà il momento, invece, per
valutare il singolo caso. Cosa diversa è partire dal singolo caso, per una modifica
statutaria.
Mi preme però ricordare un fatto su cui non può essere lasciata un'ombra nel nostro
dibattito Consiliare (che è anche una rassicurazione ai colleghi e alle colleghe che
non hanno partecipato alla stesura del testo della deliberazione, non essendo
Capigruppo come me e come i colleghi che invece sulla stessa hanno lavorato), ossia
quello non solo della conoscenza del testo da parte della famiglia Musy, ma anche
della condivisione dello stesso.
C'è stato un lavoro fruttuoso, devo dirlo (svolto, in particolare, dal Segretario
Generale) con quello che è un po' il consulente giuridico, l'avvocato Viriglio, che la
famiglia ha individuato nella relazione con l'Amministrazione Comunale e, in
particolare, con il Consiglio Comunale. Dico, quindi, a garanzia dei colleghi, che il
testo che licenziamo può essere serenamente valutato per quello che è, una modifica
dello Statuto della Città di Torino, perché, per il resto, chi ha quel ruolo, riconosciuto
dalla Legge, di tutore del nostro Consigliere Alberto Musy, ha già dato parere
favorevole alla nostra procedura.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
È stato presentato il seguente emendamento dal Presidente Ferraris, dal
Vicepresidente Levi e dal Vicepresidente Vicario Magliano:


FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
L'emendamento recepisce i pareri dati dalle Circoscrizioni che sono pervenuti entro
venerdì scorso. Ricordo, inoltre, che è importante avere la maggioranza dei due terzi.
Non essendoci richieste di intervento, pongo in votazione l'emendamento:
presenti 33, astenuti 1, favorevoli 32.
L'emendamento è approvato.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Non essendoci altre richieste di intervento, pongo in votazione la proposta di
deliberazione:
presenti 35, favorevoli 34, contrari 1.
La proposta di deliberazione è approvata.

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