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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 27 Maggio 2013 ore 10,00
Paragrafo n. 12
INTERPELLANZA 2013-01605
"DISPERSIONE CENERI IN AREA PRIVATA" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MAGLIANO E TRONZANO IN DATA 9 APRILE 2013.
Interventi

LEVI Marta (Vicepresidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201301605/002, presentata in
data 9 aprile 2013, avente per oggetto:

"Dispersione ceneri in area privata"

LEVI Marta (Vicepresidente)
La parola, per la risposta, al Vicesindaco.

DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco)
L'interpellanza fa già il quadro che, necessariamente, dovrò riprendere, soprattutto
dal punto di vista della Legge a cui fa riferimento. L'interpellanza è molto articolata
e, sostanzialmente, dice già molto; quindi, ribadirò molte delle cose che dice e, in
chiusura, proverò invece a fare una sintesi.
La sintesi normativa è che, ovviamente, facciamo riferimento al Regolamento per il
Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino (n. 264), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nel 1999 e che ha avuto successive
modificazioni ed integrazioni in materia di disciplina (in particolare di cenere, di
cremazioni umane, di destinazione e di conservazione). L'articolo n. 34 bis recita:
"L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo
2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), e
dalla Legge della Regione Piemonte del 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della
volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o
dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di
residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo,
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di
concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi" (ad
esempio, i figli).
Per quanto riguarda la vigilanza, l'articolo n. 36 recita: "Le ceneri sono destinate, in
forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione". L'articolo n.
37 recita: "L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna
dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare: l'impegno ad eseguire personalmente la
dispersione; di non aver corrisposto a proprietari di aree private (…) alcun compenso
o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione; di aver preventivamente
comunicato al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le
modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso
diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi; di consentire al coniuge o
ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante
o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei
cadaveri degli associati".
L'articolo n. 40, "Destinazione delle ceneri - 'Cinerario comune'", al comma 10
recita: "La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Torino in aree
private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la
custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta -
all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della conservazione al di fuori dal
cimitero".
La Legge del 30 marzo 2001 - come dicevo, ampiamente citata dall'interpellanza -
recita: "La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del
defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in
natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con
il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di
lucro - come recita il nostro Regolamento -; la dispersione delle ceneri è in ogni caso
vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); la
dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da
manufatti".
Poi, la Legge Regionale - come recita l'interpellanza - sostanzialmente riprende
questo insieme di situazioni e precisa quali sono i principi: al di fuori dei centri
abitati per le aree private, per le aree delimitate all'interno dei cimiteri si stabilisce il
fatto che è la normativa comunale che deve trattare l'argomento ed affronta la
questione della dispersione delle ceneri in natura (in montagna, nei laghi, nei fiumi,
in mare ed in aree naturali) a distanza di almeno 200 metri dai centri ed insediamenti
abitativi e dagli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

LEVI Marta (Vicepresidente)
Vicesindaco, posso chiederle di avviarsi a terminare il suo intervento?

DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco)
Ho finito. A fronte di una richiesta di disperdere le ceneri nel proprio giardino o orto,
noi, sostanzialmente, non abbiamo la possibilità di consentire tale operazione.
Quanto potremmo fare, possiamo fare e ci siamo posti il problema fino ad ora è di
individuare delle aree, possibilmente all'interno della Città di Torino, per consentire
la dispersione; in realtà, ci abbiamo provato ed abbiamo fatto un lungo esame della
situazione, ma, fino ad ora, senza arrivare ad una conclusione.
Dall'altra parte, devo dire che in questi 3 anni non abbiamo ricevuto alcuna richiesta
di questo tipo; nel senso che, per quanto riguarda la richiesta di dispersione o
abbiamo di fronte l'affidamento, o la dispersione in natura, cioè in luoghi come
laghi, montagna, mare, che ovviamente dipendono dai Comuni che hanno queste
situazioni, ma nessuno ha mai richiesto di essere disperso in un'area delimitata ed
individuata dal Comune di Torino.
Abbiamo ricevuto - e credo che l'interpellanza parta da qui - la richiesta, assumendo
il criterio che è possibile la dispersione nelle aree private, di dispersione nel proprio
giardino, nel proprio bosco o nella propria area, ancorché nella Città di Torino; ciò,
sia per il Regolamento che per le disposizioni della Legge Regionale, purtroppo o per
fortuna (ovviamente, dipende dai punti di vista), non è possibile.

LEVI Marta (Vicepresidente)
La ringrazio, Vicesindaco, anche per la lettura di tutto il Regolamento.
La parola al Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Ringrazio il Vicesindaco per la risposta. Questa interpellanza, evidentemente, nasce
da un caso particolare, perché non era nel mio programma elettorale occuparmi di
questo quando mi sono candidato in Consiglio Comunale.
L'interpellanza nasceva proprio in merito alla richiesta precisa del luogo da parte di
questa cittadina. A tal proposito, ho effettuato anche delle verifiche, cercando di
andare a definire un po' meglio che cosa intende, ad esempio, l'ISTAT per "località
abitata" oppure "aggregato di case". Per cui la mia interpellanza era per capire se ciò,
alla luce della localizzazione di questa via (strada vicinale del Cresto), che si trova in
una zona di Torino che, evidentemente, non è il Parco Dora, non è una piazza e non è
un giardino pubblico con alta densità, che è un luogo privato, oltretutto in una zona
che possiamo definire non vicina ad un centro abitato, potesse essere assimilato da
questo punto di vista.
Quindi, capisco la risposta del Vicesindaco, però è anche vero che una Legge può
essere interpretata rispetto al suo articolato. È chiaro che, se dice che non si può fare,
non si discute, ma se dice che si può fare e poi il problema è che cosa dice il
Regolamento della Città di Torino... Si tratta di una persona che non vuole spargere
delle ceneri lungo Po Antonelli, ma a casa sua, di fianco ad un albero che ha un
particolare ricordo della persona defunta. Questa zona, inoltre, non è una zona abitata
e con un'alta densità di case, quindi pensavo che, alla luce di questa interpellanza,
che ho cercato di rendere il più completa possibile, si potesse trovare
un'interpretazione affinché il luogo nel quale è stato chiesto in modo precipuo di
effettuare la dispersione non rientrasse nella categoria di "centro abitato". Questo è il
dato.
Da quel che mi pare di capire, però, quel luogo dev'essere assimilato come qualsiasi
spazio della nostra città, purtroppo.
Evidentemente, non mi ritengo soddisfatto, ma contro la Legge o l'interpretazione un
po' più restrittiva della Legge non si può andare.

LEVI Marta (Vicepresidente)
Allora, non capisco perché non si ritiene soddisfatto. Perché voleva farsi dire che si
può andare contro la Legge?

MAGLIANO Silvio
Lo dico, perché, secondo me, se guardiamo quel luogo su Google Maps,
difficilmente si può definire "centro abitato".
Non sto dicendo che l'interpretazione del Vicesindaco sia sbagliata; dico che ci può
essere un'interpretazione diversa guardando la natura del luogo.

LEVI Marta (Vicepresidente)
L'interpellanza è discussa.

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