| Interventi |
FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201300982/002, presentata in data 4 marzo 2013, avente per oggetto: "Efficacia dell'articolo 29, comma 1 quater, il Comune dovrà risarcire?" FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Tedesco. TEDESCO Giuliana (Assessore) Da accertamenti esperiti, la violazione di cui trattasi è quella riferibile al possesso del foglio di servizio da parte del conducente di autovettura da NCC (noleggio con conducente), in quanto, se sprovvisto, potrebbe configurarsi il servizio abusivo di NCC, oppure delle violazioni alle norme di settore, per esempio: uso diverso del veicolo, partenza non dalla rimessa, eccetera. Durante i controlli, i conducenti che risultano non accompagnati da questa documentazione vengono invitati ad esibirla presso gli Uffici da cui dipendono gli agenti operanti, attraverso una procedura non sanzionatoria. La mancanza di questo documento viene sanzionata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Codice della Strada. Mentre, il non essere accompagnati obbligatoriamente da altri documenti (per esempio: patente di guida, carta di circolazione, eccetera) viene sanzionato, ai sensi dell'articolo 180, comma 7 del Codice. Attualmente, tutte le pratiche risultano chiuse. La richiesta relativa al punto 1 può essere riassunta in questa tabella. Nel 2011, controlli su strada di NCC: 78; numero degli inviti a presentare la documentazione: 16, 16 esibizioni avvenute, quindi zero sanzioni elevate. Nel 2012: 43 controlli, 26 inviti, 26 esibizioni avvenute ed elevata una sanzione. Relativamente al punto 2, dal 1° gennaio 2013, a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2012, l'importo previsto è di 178,00 Euro. La mancata esibizione entro i termini è sanzionata con 410,00 Euro. Per quel che riguarda il punto 3, la violazione di cui all'articolo 85 non risulta pagata, ma al momento in cui mi è stato fatto il promemoria, da parte della Polizia Municipale, il ricorso era ancora pendente. In realtà, attualmente il ricorso da parte della persona sanzionata è stato vinto. Quindi, interpreteremo il provvedimento nel senso che ci indica il ricorso. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola al Consigliere D'Amico. D'AMICO Angelo Assessore, per quanto riguarda questa vicenda, legata all'articolo 29, comma 1 quater, risulta al sottoscritto, da ricerche fatte e da atti ricevuti, che a tutt'oggi questo comma non è in vigore. Nel momento in cui altri eventuali noleggiatori si dovessero trovare nelle stesse condizioni di questa persona che ha fatto e ha vinto il ricorso, quale sarà il comportamento futuro nei loro confronti? Vorrei capire, inoltre, se ci saranno delle responsabilità nel merito, qualora questa persona, che ha vinto la causa, - non so se questo accadrà o meno - presentasse una richiesta di danni. Infine, vorrei capire, se ci fosse stato un errore, chi pagherebbe questi soldi. Dico questo a tutela dell'Amministrazione perché - ripeto - ho fatto una ricerca approfondita e ho qui un plico di fogli, anche con quesiti rivolti al Ministero dei Trasporti, che attestano che a tutt'oggi l'articolo 29, comma 1 quater non è in vigore. Quindi, in virtù di questo articolo, le persone non si potrebbero fermare e sanzionare. Vorrei, quindi, capire cosa accadrà da oggi in avanti, in virtù di questa sentenza che ha dato favore al ricorrente. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola, per una breve replica, all'Assessore Tedesco. TEDESCO Giuliana (Assessore) Come ho detto precedentemente, probabilmente di sfuggita (ma ripeto perché sia chiaro), applicheremo il Regolamento comunale n. 132 per il servizio pubblico di NCC, senza tenere conto della normativa di cui parlavo prima che considereremo temporaneamente inefficace. Per quel che riguarda la richiesta di risarcimento danni, troverei difficile parlare di un errore da parte degli Uffici, perché, nonostante il plico che abbiamo tutti e due, la giurisprudenza è abbastanza contrastante in questo senso. È vero che c'è questo pronunciamento positivo nei confronti del ricorrente, quindi cercheremo di non tenere conto di quella normativa, però è anche vero che sulla richiesta di risarcimento danni ci riserviamo le altre valutazioni perché - ripeto - è una giurisprudenza abbastanza contrastante. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola al Consigliere D'Amico. D'AMICO Angelo Comprendo questa situazione. Si tratta di un contenzioso nazionale, non di un problema esclusivamente di Torino. Sono stato spinto ad informarmi un po' di più su questa vicenda perché sono stato contattato dalla persona che ha vinto il ricorso la quale mi ha detto di aver presentato una forma scritta di autotutela che recitava che questo articolo non è a tutt'oggi in vigore e quindi invitava a fare attenzione e a non procedere ulteriormente con questa sanzione. Purtroppo, questa persona non è stata ascoltata e poi si è arrivati alla causa che, poi, è stata persa dal Comune. Quindi, di fronte a un atto di autotutela, dove si consigliava di informarsi un po' più profondamente su questa vicenda, gli Uffici hanno proseguito, invece, su una strada differente, con il risultato che conosciamo. Sarebbe stato, magari, opportuno, nel momento in cui è arrivata questa forma di autotutela, reperire informazioni più certe. Lei mi assicura, comunque, che, dal momento in cui c'è stata questa decisione, il Comune riterrà non in vigore questo articolo. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) L'Assessore, eventualmente, informerà il Consigliere sull'evoluzione dell'argomento. L'interpellanza è discussa. |