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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 25 Marzo 2013 ore 10,00
Paragrafo n. 4
INTERPELLANZA 2013-00982
"EFFICACIA DELL'ARTICOLO 29, COMMA 1 QUATER, IL COMUNE DOVRA' RISARCIRE?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE D'AMICO IN DATA 4 MARZO 2013.
Interventi

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201300982/002, presentata in
data 4 marzo 2013, avente per oggetto:

"Efficacia dell'articolo 29, comma 1 quater, il Comune dovrà risarcire?"

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Tedesco.

TEDESCO Giuliana (Assessore)
Da accertamenti esperiti, la violazione di cui trattasi è quella riferibile al possesso del
foglio di servizio da parte del conducente di autovettura da NCC (noleggio con
conducente), in quanto, se sprovvisto, potrebbe configurarsi il servizio abusivo di
NCC, oppure delle violazioni alle norme di settore, per esempio: uso diverso del
veicolo, partenza non dalla rimessa, eccetera.
Durante i controlli, i conducenti che risultano non accompagnati da questa
documentazione vengono invitati ad esibirla presso gli Uffici da cui dipendono gli
agenti operanti, attraverso una procedura non sanzionatoria.
La mancanza di questo documento viene sanzionata ai sensi dell'articolo 85, comma
4, del Codice della Strada.
Mentre, il non essere accompagnati obbligatoriamente da altri documenti (per
esempio: patente di guida, carta di circolazione, eccetera) viene sanzionato, ai sensi
dell'articolo 180, comma 7 del Codice.
Attualmente, tutte le pratiche risultano chiuse.
La richiesta relativa al punto 1 può essere riassunta in questa tabella. Nel 2011,
controlli su strada di NCC: 78; numero degli inviti a presentare la documentazione:
16, 16 esibizioni avvenute, quindi zero sanzioni elevate.
Nel 2012: 43 controlli, 26 inviti, 26 esibizioni avvenute ed elevata una sanzione.
Relativamente al punto 2, dal 1° gennaio 2013, a seguito del Decreto del Ministero
della Giustizia del 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31
dicembre 2012, l'importo previsto è di 178,00 Euro. La mancata esibizione entro i
termini è sanzionata con 410,00 Euro.
Per quel che riguarda il punto 3, la violazione di cui all'articolo 85 non risulta pagata,
ma al momento in cui mi è stato fatto il promemoria, da parte della Polizia
Municipale, il ricorso era ancora pendente. In realtà, attualmente il ricorso da parte
della persona sanzionata è stato vinto. Quindi, interpreteremo il provvedimento nel
senso che ci indica il ricorso.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere D'Amico.

D'AMICO Angelo
Assessore, per quanto riguarda questa vicenda, legata all'articolo 29, comma 1
quater, risulta al sottoscritto, da ricerche fatte e da atti ricevuti, che a tutt'oggi questo
comma non è in vigore.
Nel momento in cui altri eventuali noleggiatori si dovessero trovare nelle stesse
condizioni di questa persona che ha fatto e ha vinto il ricorso, quale sarà il
comportamento futuro nei loro confronti? Vorrei capire, inoltre, se ci saranno delle
responsabilità nel merito, qualora questa persona, che ha vinto la causa, - non so se
questo accadrà o meno - presentasse una richiesta di danni. Infine, vorrei capire, se ci
fosse stato un errore, chi pagherebbe questi soldi.
Dico questo a tutela dell'Amministrazione perché - ripeto - ho fatto una ricerca
approfondita e ho qui un plico di fogli, anche con quesiti rivolti al Ministero dei
Trasporti, che attestano che a tutt'oggi l'articolo 29, comma 1 quater non è in vigore.
Quindi, in virtù di questo articolo, le persone non si potrebbero fermare e sanzionare.
Vorrei, quindi, capire cosa accadrà da oggi in avanti, in virtù di questa sentenza che
ha dato favore al ricorrente.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola, per una breve replica, all'Assessore Tedesco.

TEDESCO Giuliana (Assessore)
Come ho detto precedentemente, probabilmente di sfuggita (ma ripeto perché sia
chiaro), applicheremo il Regolamento comunale n. 132 per il servizio pubblico di
NCC, senza tenere conto della normativa di cui parlavo prima che considereremo
temporaneamente inefficace.
Per quel che riguarda la richiesta di risarcimento danni, troverei difficile parlare di un
errore da parte degli Uffici, perché, nonostante il plico che abbiamo tutti e due, la
giurisprudenza è abbastanza contrastante in questo senso.
È vero che c'è questo pronunciamento positivo nei confronti del ricorrente, quindi
cercheremo di non tenere conto di quella normativa, però è anche vero che sulla
richiesta di risarcimento danni ci riserviamo le altre valutazioni perché - ripeto - è
una giurisprudenza abbastanza contrastante.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere D'Amico.

D'AMICO Angelo
Comprendo questa situazione. Si tratta di un contenzioso nazionale, non di un
problema esclusivamente di Torino. Sono stato spinto ad informarmi un po' di più su
questa vicenda perché sono stato contattato dalla persona che ha vinto il ricorso la
quale mi ha detto di aver presentato una forma scritta di autotutela che recitava che
questo articolo non è a tutt'oggi in vigore e quindi invitava a fare attenzione e a non
procedere ulteriormente con questa sanzione.
Purtroppo, questa persona non è stata ascoltata e poi si è arrivati alla causa che, poi, è
stata persa dal Comune.
Quindi, di fronte a un atto di autotutela, dove si consigliava di informarsi un po' più
profondamente su questa vicenda, gli Uffici hanno proseguito, invece, su una strada
differente, con il risultato che conosciamo.
Sarebbe stato, magari, opportuno, nel momento in cui è arrivata questa forma di
autotutela, reperire informazioni più certe.
Lei mi assicura, comunque, che, dal momento in cui c'è stata questa decisione, il
Comune riterrà non in vigore questo articolo.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
L'Assessore, eventualmente, informerà il Consigliere sull'evoluzione
dell'argomento.
L'interpellanza è discussa.

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