| Interventi |
FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Passiamo all'esame della proposta di mozione n. mecc. 201205947/002, presentata dal Presidente Ferraris e dai Consiglieri Lo Russo, Altamura, Cassiani, Curto, Nomis, Ventura, Carretta, Centillo, Onofri, Genisio, Levi-Montalcini, Tricarico, Moretti, Dell'Utri, Alunno, Muzzarelli, Porcino, Viale, Grimaldi, Paolino e Levi in data 9 novembre 2012, avente per oggetto: "Accorpamento emendamenti deliberazione mecc. 201204750/009 avente oggetto 'Variante parziale n. 277 al PRG, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. concernente l'ambito di riqualificazione della Continassa. Adozione. Revoca deliberazioni nn. mecc. 201006132/009, 201101436/009 e 201101484/009'" FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Sono stati presentati 53 emendamenti a firma del Consigliere Comunale D'Amico. Sentito il Segretario Generale, faccio presente che il Regolamento del Consiglio Comunale non affronta espressamente la questione; cionondimeno la disciplina a riguardo è agevolmente ed inequivocabilmente desumibile da una lettura logico- sistematica della norma contenuta, in particolare, all'articolo 40 comma 2. A differenza delle mozioni ordinarie (artt. 45 e 46) che possono essere infatti presentate da ogni Consigliere, l'articolo 40 prevede una disciplina di carattere speciale, in quanto le mozioni di accorpamento devono essere sottoscritte "dal Presidente e da una maggioranza qualificata di Consiglieri". È questa pertanto una condizione di ammissibilità delle mozioni in questione, che non potrebbe non riguardare, per coerenza logica, anche eventuali emendamenti. Diversamente, infatti, tramite la presentazione di emendamenti, sarebbe possibile eludere surrettiziamente le modalità regolamentari di presentazione delle proposte di accorpamento, il cui contenuto deve appunto avere una sottoscrizione "qualificata". In altre parole, la presentazione di emendamenti alle mozioni di accorpamento, ancorché non specificamente prevista da alcuna norma regolamentare, qualora si ritenesse comunque non consentita, non potrebbe sfuggire alle condizioni che gli emendamenti rispettino i requisiti di ammissibilità - previsti dall'articolo 40 comma 2 del Regolamento - per gli atti da emendare. Tale conclusione è peraltro del tutto coerente con la ratio dell'istituto della mozione di accorpamento, volto ad assicurare e garantire un esame ragionevolmente spedito degli atti in discussione, in particolar modo nei casi di presentazione di emendamenti numericamente consistenti. Alla luce di quanto vi ho relazionato, ho ritenuto che i 53 emendamenti presentati non sono ammissibili. |