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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 12 Novembre 2012 ore 10,00
Paragrafo n. 18
MOZIONE 2012-05947
(MOZIONE N. 109/2012) "ACCORPAMENTO EMENDAMENTI DELIBERAZIONE MECC. 2012 04750/009 AVENTE OGGETTO 'VARIANTE PARZIALE N. 277 AL PRG, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CONTINASSA. ADOZIONE. REVOCA DELIBERAZIONI NN. MECC. 201006132/009, 201101436/009 E 201101484/009'" PRESENTATA DAL PRESIDENTE FERRARIS ED ALTRI CONSIGLIERI IN DATA 9 NOVEMBRE 2012.
Interventi

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Passiamo all'esame della proposta di mozione n. mecc. 201205947/002, presentata
dal
Presidente Ferraris e dai Consiglieri Lo Russo, Altamura, Cassiani, Curto, Nomis,
Ventura, Carretta, Centillo, Onofri, Genisio, Levi-Montalcini, Tricarico, Moretti,
Dell'Utri, Alunno, Muzzarelli, Porcino, Viale, Grimaldi, Paolino e Levi in data 9
novembre 2012, avente per oggetto:
"Accorpamento emendamenti deliberazione mecc. 201204750/009 avente oggetto
'Variante parziale n. 277 al PRG, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R.
concernente l'ambito di riqualificazione della Continassa. Adozione. Revoca
deliberazioni nn. mecc. 201006132/009, 201101436/009 e 201101484/009'"

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Sono stati presentati 53 emendamenti a firma del Consigliere Comunale D'Amico.
Sentito il Segretario Generale, faccio presente che il Regolamento del Consiglio
Comunale non affronta espressamente la questione; cionondimeno la disciplina a
riguardo è agevolmente ed inequivocabilmente desumibile da una lettura logico-
sistematica della norma contenuta, in particolare, all'articolo 40 comma 2. A
differenza delle mozioni ordinarie (artt. 45 e 46) che possono essere infatti presentate
da ogni Consigliere, l'articolo 40 prevede una disciplina di carattere speciale, in
quanto le mozioni di accorpamento devono essere sottoscritte "dal Presidente e da
una maggioranza qualificata di Consiglieri". È questa pertanto una condizione di
ammissibilità delle mozioni in questione, che non potrebbe non riguardare, per
coerenza logica, anche eventuali emendamenti. Diversamente, infatti, tramite la
presentazione di emendamenti, sarebbe possibile eludere surrettiziamente le modalità
regolamentari di presentazione delle proposte di accorpamento, il cui contenuto deve
appunto avere una sottoscrizione "qualificata".
In altre parole, la presentazione di emendamenti alle mozioni di accorpamento,
ancorché non specificamente prevista da alcuna norma regolamentare, qualora si
ritenesse comunque non consentita, non potrebbe sfuggire alle condizioni che gli
emendamenti rispettino i requisiti di ammissibilità - previsti dall'articolo 40 comma
2 del Regolamento - per gli atti da emendare.
Tale conclusione è peraltro del tutto coerente con la ratio dell'istituto della mozione
di accorpamento, volto ad assicurare e garantire un esame ragionevolmente spedito
degli atti in discussione, in particolar modo nei casi di presentazione di emendamenti
numericamente consistenti.
Alla luce di quanto vi ho relazionato, ho ritenuto che i 53 emendamenti presentati
non sono ammissibili.
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