Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > VERBALI > Torna indietro

Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 22 Ottobre 2012 ore 10,00
Paragrafo n. 7
INTERPELLANZA 2012-05123
"PARITA' SCOLASTICA NELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 335 SUL PAGAMENTO DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 8 OTTOBRE 2012.
Interventi

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201205123/002, presentata in data
8 ottobre 2012, avente per oggetto:
"Parità scolastica nell'applicazione del Regolamento n. 335
sul pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie"

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
L'interpellanza chiede conto del diverso trattamento ai fini CIMP delle affissioni e delle
iniziative pubblicitarie legato alla tipologia degli istituti scolastici che ne potrebbero
fruire.
Il Servizio risponde: "In riscontro all'interpellanza n. mecc. 201205123/002 si precisa
che, per quanto attiene alle iniziative pubblicitarie svolte dalle scuole statali, trova
applicazione l'articolo 21 comma 2 lettera a) del Regolamento CIMP, il quale recita: 'È
esente dal pagamento del canone ma necessita di autorizzazione la pubblicità effettuata
in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività
istituzionale'. La Legge n. 62 del 10 marzo 2000, articolo 1, commi 2 e 3, riporta la
seguente definizione di scuole paritarie: 'Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle
degli Enti Locali, in quanto svolgenti un servizio pubblico'. Ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo, la parità viene riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta.
Nel merito trova applicazione il comma 8 dell'articolo citato, il quale prevede che alle
scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del
Decreto Legislativo n. 460/97, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto
Decreto e successive modificazioni.
Pertanto, ai sensi del suddetto articolo agli Enti e alle organizzazioni di utilità sociale
senza fini di lucro, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto n. 460/97,
vengono applicate le esenzioni previste per le Onlus al punto 27 bis dell'Allegato B del
D.P.R. n. 642/72, ovvero la piena esenzione dal pagamento del bollo.
Per quanto attiene all'applicazione delle tariffe per le scuole paritarie in possesso dei
medesimi requisiti, trova applicazione l'articolo 22 lettera b) del Regolamento del
settore CIMP, ovvero la riduzione al 50% prevista per la pubblicità effettuata da
organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro".

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
È chiaro che con una risposta veloce e così piena di numeri e riferimenti ai Regolamenti
è un po' difficile approfondire il ragionamento, però mi stavo chiedendo se, da questo
punto di vista, non era possibile per questa Amministrazione adottare lo stesso
trattamento anche sul secondo punto, quindi quello delle tariffe. Cioè, se era possibile,
da questo punto di vista, proporre una modifica affinché, per quanto riguarda l'ultimo
punto di cui parlava l'Assessore (rispetto alla diminuzione del 50%), per una volta noi
potessimo applicare completamente quanto previsto dalla Legge Berlinguer per le
scuole paritarie, ovvero portare ad esenzione totale le tariffe legate alle scuole paritarie,
così da rendere completamente attuato il principio per cui una scuola che ha tutte le
caratteristiche previste dalla Legge - e, quindi, viene definita paritaria - possa essere
considerata completamente un soggetto pubblico.
Questa è la richiesta che avanzo e chiedo all'Assessore se, a suo giudizio, ci sia la
possibilità di fare una modifica a questo Regolamento per equiparare completamente
(evidentemente solo per le scuole che sono definite paritarie) il trattamento tra scuola
statale e scuola non statale.
Questa è la richiesta e vorrei capire, rispetto al secondo punto in cui si chiede come
potrebbe fare l'Amministrazione per attuare completamente i principi della Legge n.
62/2000 (appunto, la Legge Berlinguer), quali strade si possono trovare da questo punto
di vista.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola, per una breve replica, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
Naturalmente, potrà essere preso in considerazione quando eventualmente andremo a
modificare il Regolamento, quindi con la sessione del Bilancio del 2013.
Questa è una scelta in parte politica e in parte legata al quadro normativo; credo che,
così come farò avere al Gruppo la risposta tecnica del Settore, sarà possibile fare una
relazione anche sull'autonomia regolamentare e non in conflitto con la norma rispetto a
questo caso e ad altri, perché, in realtà, mi permetto di dire che questo tema
dell'interpretazione regolamentare (per cui le esenzioni non vengono applicate solo
rigidamente alle istituzioni direttamente implicate, ma anche a soggetti paritari in questo
campo) potrebbe valere anche in altre situazioni dove vi sia il riconoscimento pubblico
dell'attività. Apro, quindi, una riflessione un po' più ampia di quella limitata a questo.
La sede naturalmente deputata è quella del Bilancio e avremo cura di affrontarla quando
avremo davanti altre modifiche, quindi nei primi mesi del 2013.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
L'interpellanza è discussa.
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)