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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 23 Luglio 2012 ore 10,00
Paragrafo n. 26
INTERPELLANZA 2012-03473
"COME MAI IL COMUNE DI TORINO NON PAGA PER IL RITIRO DELLA SENTENZA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 29 GIUGNO 2012.
Interventi

ALTAMURA Alessandro (Consigliere f.f. di Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201203473/002, presentata in
data 29 giugno 2012, avente per oggetto:
"Come mai il Comune di Torino non paga per il ritiro della sentenza?"

ALTAMURA Alessandro (Consigliere f.f. di Presidente)
La parola, per la risposta, al Vicesindaco.

DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco)
Diversamente da quanto affermato nell'interpellanza "Come mai il Comune non
paga per il ritiro della sentenza?", ad oggi non risulta depositata la decisione del
Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del TAR Piemonte del 23 giugno
2011.
La Città, al momento del deposito dell'atto di appello presso la segreteria del
Giudice, ha provveduto al pagamento del contributo unificato, cioè della tassa che ha
sostituito le marche da bollo da apporre sui singoli atti difensivi, per l'importo di 225
Euro e ha depositato la relativa attestazione di pagamento nel fascicolo d'ufficio.
In data 20 maggio 2012, cioè quasi un anno dopo, l'avvocato Gardi, domiciliatario
del Comune di Torino, per la causa pendente avanti il Consiglio di Stato, è stato
informato dal dirigente della segreteria della V Sezione che occorreva regolarizzare il
contributo di Euro 225, inizialmente pagato, con una integrazione di 75 Euro.
Infatti, dato l'oggetto, "Selezione pubblica a 15 posti di dirigente", il ricorso andava
sostanzialmente trattato, ai fini del contributo unificato, come causa di pubblico
impiego. Per tale causa l'entità del contributo è stabilita in Euro 300, dall'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002.
Nei termini previsti nella richiesta di integrazione (un mese dal ricevimento della
comunicazione), il domiciliatario della Città, cioè l'avvocato Gardi, ha provveduto al
pagamento dell'importo, quantificato in Euro 75, e al deposito della relativa
attestazione nella segreteria del Consiglio di Stato. Tale deposito è avvenuto in data
19 giugno 2012.
Dal sito del Consiglio di Stato, relativo alla causa n. 5720/2011, risulta che gli
originari ricorrenti, appellanti incidentali, hanno ricevuto analoga richiesta di
integrazione del contributo unificato, che hanno assolto, come ha assolto il Comune,
in data 28 giugno 2012, cioè successivamente alla regolarizzazione fatta dalla Città.
In ogni caso, però, la regolarizzazione del contributo unificato richiesto non incide in
alcun modo sui tempi di deposito della sentenza, per i quali la legge (Codice del
processo amministrativo) prevede il termine ordinatorio - non perentorio - di giorni
45 dalla data della discussione del merito del ricorso.
Essendo ordinatorio e non perentorio, ovviamente, è una facoltà del Giudice, ma
comunque non aveva nessun tipo di influenza ai fini del deposito della sentenza, che
ad oggi non risulta che sia stata depositata.

ALTAMURA Alessandro (Consigliere f.f. di Presidente)
La parola al Consigliere Appendino.

APPENDINO Chiara
Ringrazio l'Assessore della risposta e mi ritengo soddisfatta, nel senso che
comunque l'interpellanza è nata perché circolavano certe voci, secondo le quali la
sentenza era stata emessa, che ci fosse questo mancato pagamento, che era
leggermente ritardato rispetto a quanto diceva; quindi, i 75 Euro effettivamente non
erano stati pagati subito, ma si è aspettata la scadenza del mese.
Per carità, nulla di illegittimo. Immagino che non fossero stati pagati proprio il primo
giorno e quindi si era sollevato un po' questo polverone.
Ovviamente, prendo atto di quanto ha dichiarato il Vicesindaco, rimanendo in attesa,
comunque, della sentenza che, immagino, ormai dovrebbe esserci a breve, perché si
parlava di febbraio, siamo arrivati a luglio e attendiamo con ansia il verdetto.

ALTAMURA Alessandro (Consigliere f.f. di Presidente)
L'interpellanza è discussa.
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