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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 21 Novembre 2011 ore 10,00
Paragrafo n. 9
INTERPELLANZA 2011-05602
"LA TARSU ALLE AZIENDE CHE NON CONFERISCONO RIFIUTI..." PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERTHIER IN DATA 17 OTTOBRE 2011.
Interventi

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201105602/002, presentata in
data 17 ottobre 2011, avente per oggetto:
"La TARSU alle aziende che non conferiscono rifiuti…"

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
L'interpellanza sulla TARSU fa una premessa ponderosa circa la crisi, le regole
attuali, l'attuale politica dei rifiuti e le compatibilità con la normativa nazionale, per
poi chiedere se gli attuali aumenti TARSU sono, sostanzialmente, connessi alla
soppressione dell'ICI prima casa; se, grazie a questi aumenti, il Comune intenda
recuperare i proventi mancanti dell'ICI; se l'Amministrazione si sia resa conto che
comportamenti di questo tipo scoraggiano i cittadini, senza motivazione, nei
confronti della differenziazione e se, in definitiva, si sia considerata l'ipotesi di
subire una class action. Infine, provocatoriamente, se l'interesse sia quello di
aumentare i rifiuti, anziché differenziare e ridurre la produzione.
Si premette che, semplificando l'excursus della normativa, peraltro ancora facente
riferimento alla legge 507/93, in esso si evince chiaramente che le aree locali presso
le quali si svolgono attività commerciali, artigianali e industriali, che per loro tipico e
specifico processo produttivo producono anche rifiuti speciali, non sono totalmente
escluse dal tributo e, al contrario, lo è solo quella parte ove il rifiuto speciale si forma
e si produce. Da ciò deriva, quindi, una esenzione parziale di dette aree, ma mai
totale.
Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (citiamo alcune sentenze, la n.
7748/2011 e la n. 12773/2009) ravvisa nella produzione di rifiuti speciali non una
circostanza di esclusione, ma una fattispecie di esenzione relativa solo ad alcune aree
occupate o detenute e, quindi, non sostanzialmente una titolarità in capo al soggetto
che intrattiene l'attività produttiva.
L'applicazione, quindi, così come prevista per le attività che producono rifiuti
speciali, è coerente con il principio comunitario del "chi inquina paga" (vedete Corte
di Giustizia Comunità Europea), in quanto la tassa è esclusa per le solo aree in cui si
producono rifiuti speciali, ma è dovuta per le restanti superfici, quindi
circostanziando la distinzione.
Sul punto 1, ovviamente non vi è attinenza con la soppressione dell'ICI sulla prima
casa e, sostanzialmente, gli incrementi sono stati finalizzati ad ammortizzare nel
tempo il passaggio dall'attuale sistema tributario TARSU, che prevede il gettito
complessivo della tassa, dei costi legati al servizio di smaltimento, al futuro servizio
TIA, che naturalmente garantirà la copertura integrale del servizio, così come
previsto dalla normativa vigente in materia di tassazione e di tariffazione. Pertanto,
gli aumenti citati non hanno evidentemente effetto compensativo, tanto meno della
ex imposta ICI sulla prima casa, come specificato nella legge 126/2008.
Sul punto 2 (se l'Amministrazione Comunale si sia resa conto di comportamenti in
merito alla sensibilizzazione e incentivazione delle attività di raccolta differenziata,
dell'attività di recupero e del riciclo rifiuti), vanno fatte considerazioni disgiunte. In
merito alla prima, cioè all'attività di raccolta differenziata, si segnala che
l'Amministrazione comunale ha scelto dal 2004, con deliberazione 1168/112 di
avviare una modifica dei servizi di raccolta con integrazione, con lo scopo di avere
un processo di transizione verso il sistema di raccolta domiciliare integrata,
cosiddetto "porta a porta". Tale servizio ha raggiunto complessivamente il 45% della
popolazione, cioè 404.000 utenti, e il 42% di raccolta differenziata. Quindi, è
tutt'altro che un disimpegno sulla consapevolezza dei cittadini, ma piuttosto, una
volontà di rendere i cittadini consapevoli.
Come si comporterebbe l'Amministrazione se succedesse una class action? Per
quanto riguarda la proponibilità di una class action da parte della cittadinanza,
richiamati naturalmente i presupposti normativi citati in premessa (la 504 e così via),
si specifica che dal punto di vista procedurale tale azione in giudizio non appare uno
specifico caso esperibile, ove si consideri che l'oggetto della tutela prevista
all'articolo 1 del Decreto Legislativo 190/2009, cioè quello in materia di ricorso
all'efficienza delle amministrazioni concessionarie, sono gli interessi facenti capo
alla pluralità di individui, utenti e consumatori; né si dà violazione di termini o
mancata emanazione di atti amministrativi, violazione di obblighi contenuti nelle
carte dei servizi, in violazione degli standard economici, omesso esercizio di potere
di vigilanza. Quindi, sono circostanziate.
Sul punto 4, se l'interesse sia quello di aumentare la produzione di rifiuti,
evidentemente no, perché quanto detto al punto 2 fa capire che se la Città avesse
avuto intenzione di non ridurre il quantitativo e, pertanto, di non ridurre l'impatto
ambientale del ciclo torinese, avrebbe scelto un sistema di differenziazione più
blanda, ovvero non avrebbe proposto comunque il sistema "porta a porta".

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
La parola al Consigliere Berthier.

BERTHIER Ferdinando
Se ho capito bene, l'Assessore diceva che l'applicazione della TARSU è fatta
secondo alcune aree e non secondo lo specifico utilizzo o non utilizzo o non
produzione delle singole aziende. E' così? In sostanza, se un'azienda non produce
rifiuti o applica un autosmaltimento, o il vuoto a perdere che viene riconsegnato alle
ditte fornitrici, comunque alcune aziende continuano a pagare la TARSU anche se
non devono. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sto facendo un'iperbole. In
buona sostanza c'è chi paga per gli altri anche non producendo: non mi sembra
corretto. La legge è così. Va bene.

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
L'interpellanza è discussa.
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