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CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201105602/002, presentata in data 17 ottobre 2011, avente per oggetto: "La TARSU alle aziende che non conferiscono rifiuti…" CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni. PASSONI Gianguido (Assessore) L'interpellanza sulla TARSU fa una premessa ponderosa circa la crisi, le regole attuali, l'attuale politica dei rifiuti e le compatibilità con la normativa nazionale, per poi chiedere se gli attuali aumenti TARSU sono, sostanzialmente, connessi alla soppressione dell'ICI prima casa; se, grazie a questi aumenti, il Comune intenda recuperare i proventi mancanti dell'ICI; se l'Amministrazione si sia resa conto che comportamenti di questo tipo scoraggiano i cittadini, senza motivazione, nei confronti della differenziazione e se, in definitiva, si sia considerata l'ipotesi di subire una class action. Infine, provocatoriamente, se l'interesse sia quello di aumentare i rifiuti, anziché differenziare e ridurre la produzione. Si premette che, semplificando l'excursus della normativa, peraltro ancora facente riferimento alla legge 507/93, in esso si evince chiaramente che le aree locali presso le quali si svolgono attività commerciali, artigianali e industriali, che per loro tipico e specifico processo produttivo producono anche rifiuti speciali, non sono totalmente escluse dal tributo e, al contrario, lo è solo quella parte ove il rifiuto speciale si forma e si produce. Da ciò deriva, quindi, una esenzione parziale di dette aree, ma mai totale. Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (citiamo alcune sentenze, la n. 7748/2011 e la n. 12773/2009) ravvisa nella produzione di rifiuti speciali non una circostanza di esclusione, ma una fattispecie di esenzione relativa solo ad alcune aree occupate o detenute e, quindi, non sostanzialmente una titolarità in capo al soggetto che intrattiene l'attività produttiva. L'applicazione, quindi, così come prevista per le attività che producono rifiuti speciali, è coerente con il principio comunitario del "chi inquina paga" (vedete Corte di Giustizia Comunità Europea), in quanto la tassa è esclusa per le solo aree in cui si producono rifiuti speciali, ma è dovuta per le restanti superfici, quindi circostanziando la distinzione. Sul punto 1, ovviamente non vi è attinenza con la soppressione dell'ICI sulla prima casa e, sostanzialmente, gli incrementi sono stati finalizzati ad ammortizzare nel tempo il passaggio dall'attuale sistema tributario TARSU, che prevede il gettito complessivo della tassa, dei costi legati al servizio di smaltimento, al futuro servizio TIA, che naturalmente garantirà la copertura integrale del servizio, così come previsto dalla normativa vigente in materia di tassazione e di tariffazione. Pertanto, gli aumenti citati non hanno evidentemente effetto compensativo, tanto meno della ex imposta ICI sulla prima casa, come specificato nella legge 126/2008. Sul punto 2 (se l'Amministrazione Comunale si sia resa conto di comportamenti in merito alla sensibilizzazione e incentivazione delle attività di raccolta differenziata, dell'attività di recupero e del riciclo rifiuti), vanno fatte considerazioni disgiunte. In merito alla prima, cioè all'attività di raccolta differenziata, si segnala che l'Amministrazione comunale ha scelto dal 2004, con deliberazione 1168/112 di avviare una modifica dei servizi di raccolta con integrazione, con lo scopo di avere un processo di transizione verso il sistema di raccolta domiciliare integrata, cosiddetto "porta a porta". Tale servizio ha raggiunto complessivamente il 45% della popolazione, cioè 404.000 utenti, e il 42% di raccolta differenziata. Quindi, è tutt'altro che un disimpegno sulla consapevolezza dei cittadini, ma piuttosto, una volontà di rendere i cittadini consapevoli. Come si comporterebbe l'Amministrazione se succedesse una class action? Per quanto riguarda la proponibilità di una class action da parte della cittadinanza, richiamati naturalmente i presupposti normativi citati in premessa (la 504 e così via), si specifica che dal punto di vista procedurale tale azione in giudizio non appare uno specifico caso esperibile, ove si consideri che l'oggetto della tutela prevista all'articolo 1 del Decreto Legislativo 190/2009, cioè quello in materia di ricorso all'efficienza delle amministrazioni concessionarie, sono gli interessi facenti capo alla pluralità di individui, utenti e consumatori; né si dà violazione di termini o mancata emanazione di atti amministrativi, violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, in violazione degli standard economici, omesso esercizio di potere di vigilanza. Quindi, sono circostanziate. Sul punto 4, se l'interesse sia quello di aumentare la produzione di rifiuti, evidentemente no, perché quanto detto al punto 2 fa capire che se la Città avesse avuto intenzione di non ridurre il quantitativo e, pertanto, di non ridurre l'impatto ambientale del ciclo torinese, avrebbe scelto un sistema di differenziazione più blanda, ovvero non avrebbe proposto comunque il sistema "porta a porta". CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) La parola al Consigliere Berthier. BERTHIER Ferdinando Se ho capito bene, l'Assessore diceva che l'applicazione della TARSU è fatta secondo alcune aree e non secondo lo specifico utilizzo o non utilizzo o non produzione delle singole aziende. E' così? In sostanza, se un'azienda non produce rifiuti o applica un autosmaltimento, o il vuoto a perdere che viene riconsegnato alle ditte fornitrici, comunque alcune aziende continuano a pagare la TARSU anche se non devono. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sto facendo un'iperbole. In buona sostanza c'è chi paga per gli altri anche non producendo: non mi sembra corretto. La legge è così. Va bene. CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) L'interpellanza è discussa. |