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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 21 Novembre 2011 ore 10,00
Paragrafo n. 11
INTERPELLANZA 2011-05845
"POSSIBILE ERRATA INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI PER LE NOMINE DI DIRIGENTI EX ARTICOLO 110 DELLA LEGGE 267/2000?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 25 OTTOBRE 2011.
Interventi

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 2011005845/002, presentata in
data 25 ottobre 2011, avente per oggetto:
\"Possibile errata interpretazione dei requisiti per le nomine di dirigenti ex articolo
110 della Legge 267/2000?\"

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
L'Amministrazione analizza costantemente e con attenzione i pronunciamenti
(peraltro, ampiamente noti) delle citate sezioni regionali della Corte dei Conti. Tali
sentenze confermano, limitatamente agli incarichi dirigenziali a tempo determinato,
la necessità sia del diploma di laurea e sia di specifica professionalità. D'altronde, lo
stesso Regolamento di organizzazione della Città li richiede e le nomine dei dirigenti,
ex articolo n. 110 della Legge n. 267/2000, rispettano tale prescrizione.
La norma sopra citata disciplina, accanto alle figure tipiche dell'organizzazione
comunale (quindi, del dirigente e del funzionario), una terza figura denominata "alta
specializzazione", peculiare non solo per la sua atipicità, ma anche perché prevista
esclusivamente negli Enti Locali.
Infatti, con l'"alta specializzazione" il legislatore dota l'Ente Locale della flessibilità
necessaria a svolgere il ruolo di soggetti istituzionali di prossimità che gli assegna la
Costituzione, consentendogli, come spiega l'autorevole dottrina (tra gli altri,
Barusso) e la rara giurisprudenza in materia (Corte dei Conti, Lombardia, sentenza
880/2009), di far ricorso a soggetti dotati di una professionalità particolare e spiccata,
non necessariamente supportata da un titolo di studio, ma dall'iscrizione ad un albo
professionale o dal possesso di un riconoscimento di qualità del servizio espletato, da
impiegare in funzioni necessariamente atipiche e non predeterminabili. Ad ulteriore
conferma dell'autonomia della figura dell'"alta specializzazione", il conto annuale,
documento fondamentale in materia di personale da parte dell'attività ministeriale, lo
annovera accanto alla dirigenza.
L'unica disciplina rinvenibile, pertanto, è contenuta nell'articolo n. 110 del Testo
Unico, non trovando applicazione la normativa statale in ambito di dirigenza a
contratto. L'articolo in oggetto lascia ampia autonomia agli Enti Locali, che tramite
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono limiti, criteri,
modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti
a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
L'Amministrazione, con la previsione regolamentare, ha, conformemente alla
disposizione di legge, distinto l'incarico dirigenziale dall'incarico di "alta
specializzazione", anche con riguardo ai requisiti necessari per ricoprirli,
prevedendo, accanto alla imprescindibile qualificazione professionale, il possesso del
diploma di laurea per i soli dirigenti.
Venendo alla rilevanza dei quesiti generali posti, nella nostra fattispecie la nuova
Amministrazione si è limitata a confermare fino al 30 giugno 2012 due alte
specializzazioni, da anni già operanti presso la Città, con specifica competenza,
desumibili dai curriculum, in ambito di sviluppo organizzativo ed in ambito
informatico. Per quanto riguarda il portavoce del Sindaco, il giornalista
professionista, con curriculum di assoluta competenza ed inquadrato come alta
specializzazione, si è appena detto.
La marginale presenza nell'Ente di tali figure, peraltro in scadenza al 30 giugno 2012
- sono due, lo ribadisco - segnalano l'attenzione posta a tale tema
dall'Amministrazione entrante.

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
La parola al Consigliere Appendino.

APPENDINO Chiara
Direi che l'Assessore è riuscito a non rispondere alla mia domanda, cioè se fosse
opportuno o meno chiedere un parere alla Corte dei Conti, come, tra l'altro, hanno
fatto alcuni colleghi del Sindaco Fassino (mi sembra che l'ultimo parere sia proprio
quello che ha chiesto il Sindaco Pisapia).
Sono veramente allibita e capisco che ci siano solo 2 o 3 casi (adesso abbiamo la
conferma anche di Giovannetti, prima non l'ho citato perché non sapevo se avesse la
laurea o meno). Credo che l'Amministrazione debba fare chiarezza e la domanda è:
avete interpretato correttamente la legge, quindi scrivendo un Regolamento coerente
con la legge? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Penso che qualsiasi persona,
leggendo tutti i pareri emersi, abbia questo dubbio. La richiesta di un parere alla
Corte dei Conti è legittimo e, a mio avviso, il minimo che si debba fare quando
un'Amministrazione si pone dei dubbi.
Mi chiedo se il Sindaco Fassino e la Giunta utilizzino questo modo di operare in tutti
i loro atti o solo per le nomine, perché ribadisco che chiedere un parere alla Corte dei
Conti è il minimo indispensabile, soprattutto a fronte dell'ultimo parere, che è
emerso in seguito alla richiesta del Sindaco Pisapia prima di fare le nomine, di cui
leggerò una parte: "L'articolo 110 del TUEL e la disciplina introdotta dall'articolo
19, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 consentono l'accesso di soggetti
particolarmente qualificati alla dirigenza a tempo, prevedendo che i soggetti che
possono rientrare in questa categoria debbano possedere alcuni requisiti di specifica
preparazione ed esperienza professionale. Occorre mettere in luce, però, che le
previsioni normative in esame non sono sostitutive del requisito di base del possesso
della laurea, ma sono aggiuntive, nel senso che, purché in possesso del diploma di
laurea, i soggetti che siano dotati di uno dei requisiti delineati nell'articolo 19,
comma 6, possono ottenere un incarico dirigenziale temporaneo".
Rivolgo nuovamente il mio invito all'Amministrazione a chiedere un parere alla
Corte dei Conti competente, sapendo che non è vincolante e che comunque si tratta
di un parere; mi sembra, però, il minimo che si debba fare nel caso in cui vi siano dei
dubbi. Se, invece, non vi sono dubbi (non è chiaro dalla risposta dell'Assessore) e
siamo convinti che stiamo agendo correttamente, è inutile discuterne.
Non mi considero soddisfatta della risposta, perché, di fatto, l'Assessore non ha
risposto alle mie domande; chiedo - se l'Assessore è disponibile - di inviare questa
interpellanza per un approfondimento in I Commissione e in Commissione Controllo
di Gestione.

CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano)
L'interpellanza è discussa. Comunico al Consiglio Comunale che questa
interpellanza verrà esaminata in Commissione Controllo di Gestione per un
approfondimento.
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