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CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 2011005845/002, presentata in data 25 ottobre 2011, avente per oggetto: \"Possibile errata interpretazione dei requisiti per le nomine di dirigenti ex articolo 110 della Legge 267/2000?\" CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni. PASSONI Gianguido (Assessore) L'Amministrazione analizza costantemente e con attenzione i pronunciamenti (peraltro, ampiamente noti) delle citate sezioni regionali della Corte dei Conti. Tali sentenze confermano, limitatamente agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, la necessità sia del diploma di laurea e sia di specifica professionalità. D'altronde, lo stesso Regolamento di organizzazione della Città li richiede e le nomine dei dirigenti, ex articolo n. 110 della Legge n. 267/2000, rispettano tale prescrizione. La norma sopra citata disciplina, accanto alle figure tipiche dell'organizzazione comunale (quindi, del dirigente e del funzionario), una terza figura denominata "alta specializzazione", peculiare non solo per la sua atipicità, ma anche perché prevista esclusivamente negli Enti Locali. Infatti, con l'"alta specializzazione" il legislatore dota l'Ente Locale della flessibilità necessaria a svolgere il ruolo di soggetti istituzionali di prossimità che gli assegna la Costituzione, consentendogli, come spiega l'autorevole dottrina (tra gli altri, Barusso) e la rara giurisprudenza in materia (Corte dei Conti, Lombardia, sentenza 880/2009), di far ricorso a soggetti dotati di una professionalità particolare e spiccata, non necessariamente supportata da un titolo di studio, ma dall'iscrizione ad un albo professionale o dal possesso di un riconoscimento di qualità del servizio espletato, da impiegare in funzioni necessariamente atipiche e non predeterminabili. Ad ulteriore conferma dell'autonomia della figura dell'"alta specializzazione", il conto annuale, documento fondamentale in materia di personale da parte dell'attività ministeriale, lo annovera accanto alla dirigenza. L'unica disciplina rinvenibile, pertanto, è contenuta nell'articolo n. 110 del Testo Unico, non trovando applicazione la normativa statale in ambito di dirigenza a contratto. L'articolo in oggetto lascia ampia autonomia agli Enti Locali, che tramite Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono limiti, criteri, modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. L'Amministrazione, con la previsione regolamentare, ha, conformemente alla disposizione di legge, distinto l'incarico dirigenziale dall'incarico di "alta specializzazione", anche con riguardo ai requisiti necessari per ricoprirli, prevedendo, accanto alla imprescindibile qualificazione professionale, il possesso del diploma di laurea per i soli dirigenti. Venendo alla rilevanza dei quesiti generali posti, nella nostra fattispecie la nuova Amministrazione si è limitata a confermare fino al 30 giugno 2012 due alte specializzazioni, da anni già operanti presso la Città, con specifica competenza, desumibili dai curriculum, in ambito di sviluppo organizzativo ed in ambito informatico. Per quanto riguarda il portavoce del Sindaco, il giornalista professionista, con curriculum di assoluta competenza ed inquadrato come alta specializzazione, si è appena detto. La marginale presenza nell'Ente di tali figure, peraltro in scadenza al 30 giugno 2012 - sono due, lo ribadisco - segnalano l'attenzione posta a tale tema dall'Amministrazione entrante. CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) La parola al Consigliere Appendino. APPENDINO Chiara Direi che l'Assessore è riuscito a non rispondere alla mia domanda, cioè se fosse opportuno o meno chiedere un parere alla Corte dei Conti, come, tra l'altro, hanno fatto alcuni colleghi del Sindaco Fassino (mi sembra che l'ultimo parere sia proprio quello che ha chiesto il Sindaco Pisapia). Sono veramente allibita e capisco che ci siano solo 2 o 3 casi (adesso abbiamo la conferma anche di Giovannetti, prima non l'ho citato perché non sapevo se avesse la laurea o meno). Credo che l'Amministrazione debba fare chiarezza e la domanda è: avete interpretato correttamente la legge, quindi scrivendo un Regolamento coerente con la legge? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Penso che qualsiasi persona, leggendo tutti i pareri emersi, abbia questo dubbio. La richiesta di un parere alla Corte dei Conti è legittimo e, a mio avviso, il minimo che si debba fare quando un'Amministrazione si pone dei dubbi. Mi chiedo se il Sindaco Fassino e la Giunta utilizzino questo modo di operare in tutti i loro atti o solo per le nomine, perché ribadisco che chiedere un parere alla Corte dei Conti è il minimo indispensabile, soprattutto a fronte dell'ultimo parere, che è emerso in seguito alla richiesta del Sindaco Pisapia prima di fare le nomine, di cui leggerò una parte: "L'articolo 110 del TUEL e la disciplina introdotta dall'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 consentono l'accesso di soggetti particolarmente qualificati alla dirigenza a tempo, prevedendo che i soggetti che possono rientrare in questa categoria debbano possedere alcuni requisiti di specifica preparazione ed esperienza professionale. Occorre mettere in luce, però, che le previsioni normative in esame non sono sostitutive del requisito di base del possesso della laurea, ma sono aggiuntive, nel senso che, purché in possesso del diploma di laurea, i soggetti che siano dotati di uno dei requisiti delineati nell'articolo 19, comma 6, possono ottenere un incarico dirigenziale temporaneo". Rivolgo nuovamente il mio invito all'Amministrazione a chiedere un parere alla Corte dei Conti competente, sapendo che non è vincolante e che comunque si tratta di un parere; mi sembra, però, il minimo che si debba fare nel caso in cui vi siano dei dubbi. Se, invece, non vi sono dubbi (non è chiaro dalla risposta dell'Assessore) e siamo convinti che stiamo agendo correttamente, è inutile discuterne. Non mi considero soddisfatta della risposta, perché, di fatto, l'Assessore non ha risposto alle mie domande; chiedo - se l'Assessore è disponibile - di inviare questa interpellanza per un approfondimento in I Commissione e in Commissione Controllo di Gestione. CARRETTA Domenico (Consigliere Anziano) L'interpellanza è discussa. Comunico al Consiglio Comunale che questa interpellanza verrà esaminata in Commissione Controllo di Gestione per un approfondimento. |