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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 10 Ottobre 2011 ore 12,00
Paragrafo n. 6
INTERPELLANZA 2011-04760
"VENDITA DELLE QUOTE DELLE FARMACIE COMUNALI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 9 SETTEMBRE 2011.
Interventi

RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201104760/002, presentata in
data 9 settembre 2011, avente per oggetto:
"Vendita delle quote delle Farmacie Comunali"

RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente)
La parola, per la risposta, al Vicesindaco.

DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco)
L'interpellanza si rifà a cinque punti e affronta tutta una serie di problematiche
inerenti sia il quadro legislativo delle società sia le modalità con cui bisogna
affrontare i principi di concorrenza nel momento in cui si vanno a cercare i partner.
La questione è abbastanza complicata.
Riguardo al punto n. 1 dell'interpellanza, comincio col dire che le somme sono state
incassate come segue: alienazione valori immobiliari, alienazione di titoli azionari e
plusvalore da dismissioni patrimoniali. In conformità alla normativa vigente, quindi,
sono serviti, in parte, per finanziare investimenti pubblici o per ridurre l'esposizione
mutui verso gli Istituti di credito e, in parte, per finanziare le normali attività
dell'Ente. Non esistono altre indicazioni o vincoli, se non quelli che ho detto, sulle
destinazioni.
Il punto n. 2 dell'interpellanza chiede "se le modalità seguite per l'affidamento ...
risultino coerenti con la normativa in materia e con i principi comunitari". Infatti, la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 27 ottobre 2008 approva
l'operazione per la scelta di un partner operativo, ai sensi dei principi dettati dalla
normativa comunitaria e dall'articolo n. 113, comma 5, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 267, secondo il quale "L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di Settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea con
conferimento della titolarità del servizio: b) a società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle Autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.".
L'originaria previsione dell'articolo n. 23 bis del Decreto Legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazione in Legge 6 agosto 2008, n. 133, vigente al tempo
dell'operazione, prevedeva, al comma 2, che: "Il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società
in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità
Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità".
Quindi, ai sensi della normativa allora vigente, la regola per l'affidamento dei servizi
pubblici locali era quella della gara, senza distinguere tra l'ipotesi della gara per la
scelta del gestore e l'ipotesi della gara a doppio oggetto. Mancava, quindi, ogni
riferimento a precisi compiti operativi.
Pertanto, la deliberazione richiamava espressamente la "Comunicazione
interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati"
del 5 febbraio 2008.
Con tale Comunicazione si precisa che: "L'apporto privato alle attività del PPPI
consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva
all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di
tale entità.".
Sempre nello stesso documento si dichiara: "Per costituire un PPPI in modo
conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi
connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner
privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che
ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a
capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali
prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale
misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e
dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale
misto.".
In conformità alla normativa, il bando di gara prevedeva che potessero partecipare gli
imprenditori o società in qualunque forma costituite che si trovassero nella
condizione di acquisire la partecipazione in farmacie, ovvero, in mancanza,
l'impegno a provvedere in tal senso, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto
relativo agli adempimenti del socio operativo industriale.
Quindi, il bando era estremamente aperto ad ogni tipo di figura imprenditoriale, a
prescindere dalla pregressa attività nel campo delle farmacie. In ogni caso, la
mancata previsione non costituiva motivo di esclusione di potenziali concorrenti in
quanto si prevedeva espressamente che, nell'ipotesi in cui l'eventuale concorrente
risultato aggiudicatario non avesse avuto ad oggetto sociale la gestione delle
farmacie, doveva impegnarsi a provvedere a modificare il relativo oggetto sociale
entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto d'impegno del socio operativo
industriale, cosa che ha fatto la cooperativa. Né, d'altro canto, il bando avrebbe
potuto escludere dalla partecipazione alla gara i farmacisti privati, sia singoli che
costituiti in società, in quanto l'inserimento di una siffatta clausola ictu oculi sarebbe
stata altrettanto limitativa della concorrenza.
La Civica Amministrazione, pertanto, nel caso di specie, ha provveduto
all'affidamento del servizio pubblico delle 34 farmacie comunali e all'ingresso del
socio privato di minoranza in ossequio e in perfetta aderenza sia alla normativa
interna allora vigente in materia (articolo n. 113, comma 5, lettera b) del Decreto
Legislativo n. 267/2000, e all'articolo n. 23 bis del Decreto Legge n. 118/2008,
convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133) sia ai principi di
derivazione comunitaria (Comunicazione interpretativa della Commissione Europea
sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni di
partenariati pubblico-privati istituzionalizzati del 5 febbraio 2008).
Quindi, non poteva profilarsi alcun profilo di incompatibilità nella partecipazione di
un soggetto costituito da raggruppamento temporaneo di acquirenti (Farmagestioni
società cooperative, capogruppo, e Unione Cooperative servizi di Assistenza, società
cooperativa, mandante).
Infatti, anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19/05/2009, n. C-
531/06, precisa che "La normativa italiana, che consente ai Comuni di costituire per
la gestione di farmacie comunali società per azioni i cui soci non sono
necessariamente farmacisti, non è incoerente con il perseguimento del fine della
tutela della salute pubblica, dal momento che i Comuni rimangono titolari di tali
farmacie e hanno estesi poteri di controllo sulle società in questione, che loro
permettono di perseguire il predetto fine di interesse pubblico della tutela della
salute.".
Dalla testé citata sentenza che analizza la complessa evoluzione normativa in materia
si evince, al contrario, che nessuna norma in materia di gestione del servizio pubblico
delle farmacie vieta la partecipazione alla gara per la scelta del socio privato di
farmacisti in generale né, a maggior ragione, di società dagli stessi costituite.
Preme inoltre rilevare che i farmacisti soci della società Farmagestioni, a quanto
consta, non sono solo farmacisti privati della città, ma anche della provincia; in
alcuni casi, non sono proprietari di farmacie.
Si rammenta, altresì, che la società Farmacie Comunali Torino S.p.A. gestisce le 34
farmacie comunali attraverso l'uso di licenze di cui la Città di Torino resta titolare,
così come espresso anche dal contratto di servizio, documento posto a base di gara.
Riguardo al punto n. 3 dell'interpellanza, si comunica che l'articolo 3, "Obblighi del
socio operativo industriale di minoranza", del contratto di impegno sottoscritto in
data 24 dicembre 2008, prevede che il socio operativo industriale di minoranza si
impegna ed obbliga ex multis a pena di revoca dell'intervenuta aggiudicazione ad
estinguere anticipatamente il debito di cui all'articolo n. 8 del contratto di servizio
nei confronti della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione del
medesimo contratto.
L'articolo n. 8, punto n. 3, del contratto di servizio tra la Città di Torino e la Società
Farmacie Comunali per la gestione pubblica locale delle farmacie comunali,
stabilisce che il corrispettivo convenuto è stato pagato a tutto il 31/12/2008 per Euro
27.491.038 e sarà corrisposto dalla Società per la parte restante di Euro
13.825.513,62 alla Città di Torino entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal
2010, in quote annuali, determinate in base alla durata della presente convenzione,
tenendo conto di un tasso annuo di interesse determinato sulla base degli indici
semestrali previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti, più lo spread fissato per
finanziamenti con durata trentennale.
L'articolo n. 8 del citato contratto di servizio, al punto n. 4, prevede che la Società
Farmacie Comunali S.p.A. potrà in ogni momento estinguere anticipatamente in tutto
o in parte il debito residuo e/o rinegoziare le modalità di estinzione.
Ciò premesso, desidererei che venisse tenuto presente che, posto che la Città di
Torino è attualmente socio di maggioranza della Società Farmacie Comunali di
Torino e che nell'ambito delle maggiorazioni previste dagli impegni imposti dal
socio operativo può ottenere l'estinzione anticipata, anche parziale, del debito
residuo, quest'anno si è concordato l'importo di Euro 2.000.000, già incassato dalla
Città.
Parimenti, occorre tuttavia considerare che, laddove si aderisse in concreto a siffatto
modus operandi e si ottenesse l'estinzione anticipata totale del debito residuo, la
Civica Amministrazione per tutti gli anni a venire, ossia alla scadenza del contratto
fissata al 23 luglio 2099, non avrebbe più titolo a percepire alcunché.
In altri termini, è vero che in tal guisa la Città verrebbe a introiettare in un'unica
annualità tutto il corrispettivo per l'affidamento del servizio di gestione farmacie
comunali, ma del pari è altrettanto incontestabile che essa si verrebbe a privare di
un'entrata certa per tutte le future annualità sino alla scadenza dell'affidamento.
Ovviamente, è possibile audire l'organo amministrativo nella persona del Presidente
e dell'Amministratore Delegato, così come previsto dai patti sociali.
Sul punto 5 dell'interpellanza ci sarebbe di nuovo da leggere, però, visto che
abbiamo già superato ampiamente il tempo a nostra disposizione, mi limito a dire che
il modello che si evince dal quadro delineato è sicuramente un modello anche per
altre società, ma non necessariamente dovrà essere adottato, nel senso che possiamo
adottare sia questo modello sia altri modelli; ma questo sarà oggetto, credo, delle
prossime puntate sulle società partecipate.

RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente)
La parola al Consigliere Appendino.

APPENDINO Chiara
Mi spiace che abbiamo glissato sull'ultimo punto dell'interpellanza, perché è la
questione che ci ha spinto a presentare questa interpellanza; nel senso che a fronte di
un modello che noi non condividiamo (poi spiegherò perché), volevo avere delle
certezze e essere rassicurata che questo modello non venga ripetuto. Invece, mi
sembra di capire che la possibilità c'è e questo ci preoccupa molto.
Tolta questa considerazione, mi auguro che potremo discutere più approfonditamente
il quinto punto, visto che di fatto non ritengo che la risposta sia stata esauriente.
Torno al secondo punto. Devo dire che ho seguito molto l'operazione già nel 2008,
attraverso i giornali, e ho continuato a cercare di seguire l'iter, in particolare della
normativa di riferimento. Mi sembra che negli ultimi anni si sia andato diffondendo
sempre più, con maggiore certezza, che la gestione delle farmacie comunali debba
essere ricondotta alle forme previste dalle leggi di riferimento e, in particolare, alla
legge 475 del 1968 e alla legge 362.
Quindi, dalla legge 166/2009 vengono escluse le farmacie comunali, riguardanti i
servizi pubblici di rilevanza economica. Il legislatore ha affermato che le stesse
devono essere gestite come definito nella legge quadro, quindi in economia, tramite
azienda speciale; tramite consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie, di cui
sono unici titolari; tramite società di capitali costituite tra i Comuni e i farmacisti, che
al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il
Comune abbia la titolarità.
La legge 362/91 (mi scuso se sono un po' tecnica, ma del resto anche la risposta
dell'Assessore è stata tecnica; tra l'altro le chiedo, se possibile, la nota, così poi la
leggo con più calma) all'articolo 8, comma 1, recita: "La partecipazione delle società
è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco".
Tale incompatibilità è stata ribadita dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza
n. 7336 del 6.10.2010, in cui si afferma che tale incompatibilità si applica anche nei
confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a
responsabilità limitata e pertanto è operante anche per i soci della società di gestione
delle farmacie comunali.
Inoltre, la recente deliberazione n. 7 del 3 febbraio del 2011 della Corte dei Conti,
Sezione di Controllo per la Lombardia, ha ribadito che le farmacie comunali possono
essere gestite nei modi previsti dalla normativa di riordino dei servizi farmaceutici,
norme che vanno coordinate con quelle restrittive in termini di partecipazioni
societarie previste dall'articolo 3, legge 244/2007, e 14 del Decreto legislativo
78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
A livello nazionale, Federfarma sostiene da tempo - e questo si evince anche dai
giornali, che comunque pubblicano regolarmente - che le farmacie comunali possono
essere gestite solo nelle forme previste dalla normativa di riordino del servizio
farmaceutico.
Aggiungo anche un elemento: di recente, il costituzionalista Luciani, docente tra
l'altro dell'Università La Sapienza, ha confermato quanto definito nella legge quadro
e tale parere è stato fatto pervenire proprio al Sindaco di Roma, a maggio, in merito
alla privatizzazione di Farmacap, da cui si evince (sono anche notizie dei giornali,
che poi possiamo verificare) che l'unica via che il Comune di Roma poteva
intraprendere per la vendita, era la vendita di ciascuna farmacia comunale,
singolarmente, tramite asta; quindi, non un blocco di farmacie. Questa è la parte
normativa.
Per quanto riguarda invece il punto n. 3, il rientro del debito, non ho compreso bene
la risposta, nel senso che nel momento in cui chiediamo sacrifici a tutti, perché di
fatto è chiaro che ci sia poca liquidità e si sta spingendo verso altre privatizzazioni,
non riesco a comprendere perché non si voglia fare perno su questo punto, visto che
comunque è previsto: è un impegno che il socio privato comunque ha preso di
estinguere tutto il debito e non solo i 2 milioni cui faceva riferimento.
Probabilmente non ho compreso la sua risposta, qual è il vincolo o comunque la
motivazione per cui noi non possiamo chiedere questa estinzione anticipata, vista
l'evidente carenza di risorse cui dobbiamo far fronte e che ci sta spingendo, d'altra
parte, a fare altre privatizzazioni.
Sul discorso del modello da seguire, ribadisco le mie osservazioni iniziali e aggiungo
che, secondo noi, questa operazione è stata economicamente svantaggiosa per il
Comune di Torino, perché ci sembra che i 12 milioni di Euro siano stati un po'
pochino. Temiamo anche che aver utilizzato un consulente come Intesa San Paolo
possa generare qualche perplessità in merito all'indipendenza (e a noi le ha create).
Sappiamo che dal punto di vista del bando è regolare, quindi la mia è
un'osservazione più politica e di opportunità, nel senso che a nostro avviso forse non
era opportuno incaricare Intesa San Paolo di fare un'analisi.
Inoltre, abbiamo grossi timori sul tema del rispetto dei principi di concorrenza,
perché è vero che il Comune di Torino ha detenuto la maggioranza, però è anche
vero che successivamente sono stati modificati i patti parasociali e lo Statuto; quindi,
i poteri che sono stati conferiti, di fatto, al socio privato, sono ben più ampi rispetto a
quello che si può pensare quando si va a leggere che il socio privato ha solo il 49%.
Sappiamo bene che comunque i patti parasociali e lo Statuto, al di là delle quote,
possono incidere fortemente su chi ha il controllo e la gestione dei servizi.
Quello che a noi preoccupa è proprio che si vada verso nuove privatizzazioni, dove
magari deteniamo anche la quota maggioritaria, come si legge dai giornali, ma poi si
interviene su altri sistemi, per cui alla fine il controllo esercitato dal Comune - quindi
il ruolo di garante che la Città deve avere sui servizi che noi riteniamo essenziali per
il cittadino - di fatto rischia di andare a perso.
Visto che le risposte sono state molte tecniche da una parte e dall'altra, se
l'Assessore è disponibile, chiedo di discutere meglio questa interpellanza in
Commissione, forse la Commissione Controllo di Gestione, anche in virtù del fatto
che l'ultimo punto è stato un po' glissato, anche per mancanza di tempo.

RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente)
La parola, per una breve replica, al Vicesindaco.

DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco)
Io direi questo: facciamo un approfondimento sulla base della nota scritta, se poi è
necessario, non ho ovviamente nessuna difficoltà ad andare in Commissione
Controllo di Gestione o in I Commissione.
Sul punto dell'anticipo, invece, è previsto dall'accordo in quali tempi si deve
estinguere. Si può anticipare, tenendo conto di due cose: primo, non mettere in
difficoltà la società dal punto di vista degli investimenti; secondo, tener conto del
fatto che una volta estinto il debito, ovviamente poi non ricaviamo più. Per cui, se
uno lo prende tutto all'interno dello stesso anno, poi non ha più questa possibilità.
Per questa ragione bisogna tenere conto sia della società sia se per la Città non sia
più conveniente una gradualità, ovviamente in rapporto anche alle sue esigenze.
Questa è la spiegazione.

RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente)
La parola al Consigliere Appendino.

APPENDINO Chiara
Chiedo all'Assessore di avere anche il Piano di investimenti, così anche noi
possiamo valutare meglio gli effetti di una richiesta di rientro del debito o meno.

DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco)
Come è previsto.

RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente)
L'interpellanza è discussa.
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