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RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201104760/002, presentata in data 9 settembre 2011, avente per oggetto: "Vendita delle quote delle Farmacie Comunali" RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente) La parola, per la risposta, al Vicesindaco. DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco) L'interpellanza si rifà a cinque punti e affronta tutta una serie di problematiche inerenti sia il quadro legislativo delle società sia le modalità con cui bisogna affrontare i principi di concorrenza nel momento in cui si vanno a cercare i partner. La questione è abbastanza complicata. Riguardo al punto n. 1 dell'interpellanza, comincio col dire che le somme sono state incassate come segue: alienazione valori immobiliari, alienazione di titoli azionari e plusvalore da dismissioni patrimoniali. In conformità alla normativa vigente, quindi, sono serviti, in parte, per finanziare investimenti pubblici o per ridurre l'esposizione mutui verso gli Istituti di credito e, in parte, per finanziare le normali attività dell'Ente. Non esistono altre indicazioni o vincoli, se non quelli che ho detto, sulle destinazioni. Il punto n. 2 dell'interpellanza chiede "se le modalità seguite per l'affidamento ... risultino coerenti con la normativa in materia e con i principi comunitari". Infatti, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 27 ottobre 2008 approva l'operazione per la scelta di un partner operativo, ai sensi dei principi dettati dalla normativa comunitaria e dall'articolo n. 113, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267, secondo il quale "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di Settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea con conferimento della titolarità del servizio: b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle Autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.". L'originaria previsione dell'articolo n. 23 bis del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modificazione in Legge 6 agosto 2008, n. 133, vigente al tempo dell'operazione, prevedeva, al comma 2, che: "Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità". Quindi, ai sensi della normativa allora vigente, la regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali era quella della gara, senza distinguere tra l'ipotesi della gara per la scelta del gestore e l'ipotesi della gara a doppio oggetto. Mancava, quindi, ogni riferimento a precisi compiti operativi. Pertanto, la deliberazione richiamava espressamente la "Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati" del 5 febbraio 2008. Con tale Comunicazione si precisa che: "L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità.". Sempre nello stesso documento si dichiara: "Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto.". In conformità alla normativa, il bando di gara prevedeva che potessero partecipare gli imprenditori o società in qualunque forma costituite che si trovassero nella condizione di acquisire la partecipazione in farmacie, ovvero, in mancanza, l'impegno a provvedere in tal senso, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto relativo agli adempimenti del socio operativo industriale. Quindi, il bando era estremamente aperto ad ogni tipo di figura imprenditoriale, a prescindere dalla pregressa attività nel campo delle farmacie. In ogni caso, la mancata previsione non costituiva motivo di esclusione di potenziali concorrenti in quanto si prevedeva espressamente che, nell'ipotesi in cui l'eventuale concorrente risultato aggiudicatario non avesse avuto ad oggetto sociale la gestione delle farmacie, doveva impegnarsi a provvedere a modificare il relativo oggetto sociale entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto d'impegno del socio operativo industriale, cosa che ha fatto la cooperativa. Né, d'altro canto, il bando avrebbe potuto escludere dalla partecipazione alla gara i farmacisti privati, sia singoli che costituiti in società, in quanto l'inserimento di una siffatta clausola ictu oculi sarebbe stata altrettanto limitativa della concorrenza. La Civica Amministrazione, pertanto, nel caso di specie, ha provveduto all'affidamento del servizio pubblico delle 34 farmacie comunali e all'ingresso del socio privato di minoranza in ossequio e in perfetta aderenza sia alla normativa interna allora vigente in materia (articolo n. 113, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000, e all'articolo n. 23 bis del Decreto Legge n. 118/2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133) sia ai principi di derivazione comunitaria (Comunicazione interpretativa della Commissione Europea sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati del 5 febbraio 2008). Quindi, non poteva profilarsi alcun profilo di incompatibilità nella partecipazione di un soggetto costituito da raggruppamento temporaneo di acquirenti (Farmagestioni società cooperative, capogruppo, e Unione Cooperative servizi di Assistenza, società cooperativa, mandante). Infatti, anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19/05/2009, n. C- 531/06, precisa che "La normativa italiana, che consente ai Comuni di costituire per la gestione di farmacie comunali società per azioni i cui soci non sono necessariamente farmacisti, non è incoerente con il perseguimento del fine della tutela della salute pubblica, dal momento che i Comuni rimangono titolari di tali farmacie e hanno estesi poteri di controllo sulle società in questione, che loro permettono di perseguire il predetto fine di interesse pubblico della tutela della salute.". Dalla testé citata sentenza che analizza la complessa evoluzione normativa in materia si evince, al contrario, che nessuna norma in materia di gestione del servizio pubblico delle farmacie vieta la partecipazione alla gara per la scelta del socio privato di farmacisti in generale né, a maggior ragione, di società dagli stessi costituite. Preme inoltre rilevare che i farmacisti soci della società Farmagestioni, a quanto consta, non sono solo farmacisti privati della città, ma anche della provincia; in alcuni casi, non sono proprietari di farmacie. Si rammenta, altresì, che la società Farmacie Comunali Torino S.p.A. gestisce le 34 farmacie comunali attraverso l'uso di licenze di cui la Città di Torino resta titolare, così come espresso anche dal contratto di servizio, documento posto a base di gara. Riguardo al punto n. 3 dell'interpellanza, si comunica che l'articolo 3, "Obblighi del socio operativo industriale di minoranza", del contratto di impegno sottoscritto in data 24 dicembre 2008, prevede che il socio operativo industriale di minoranza si impegna ed obbliga ex multis a pena di revoca dell'intervenuta aggiudicazione ad estinguere anticipatamente il debito di cui all'articolo n. 8 del contratto di servizio nei confronti della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto. L'articolo n. 8, punto n. 3, del contratto di servizio tra la Città di Torino e la Società Farmacie Comunali per la gestione pubblica locale delle farmacie comunali, stabilisce che il corrispettivo convenuto è stato pagato a tutto il 31/12/2008 per Euro 27.491.038 e sarà corrisposto dalla Società per la parte restante di Euro 13.825.513,62 alla Città di Torino entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2010, in quote annuali, determinate in base alla durata della presente convenzione, tenendo conto di un tasso annuo di interesse determinato sulla base degli indici semestrali previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti, più lo spread fissato per finanziamenti con durata trentennale. L'articolo n. 8 del citato contratto di servizio, al punto n. 4, prevede che la Società Farmacie Comunali S.p.A. potrà in ogni momento estinguere anticipatamente in tutto o in parte il debito residuo e/o rinegoziare le modalità di estinzione. Ciò premesso, desidererei che venisse tenuto presente che, posto che la Città di Torino è attualmente socio di maggioranza della Società Farmacie Comunali di Torino e che nell'ambito delle maggiorazioni previste dagli impegni imposti dal socio operativo può ottenere l'estinzione anticipata, anche parziale, del debito residuo, quest'anno si è concordato l'importo di Euro 2.000.000, già incassato dalla Città. Parimenti, occorre tuttavia considerare che, laddove si aderisse in concreto a siffatto modus operandi e si ottenesse l'estinzione anticipata totale del debito residuo, la Civica Amministrazione per tutti gli anni a venire, ossia alla scadenza del contratto fissata al 23 luglio 2099, non avrebbe più titolo a percepire alcunché. In altri termini, è vero che in tal guisa la Città verrebbe a introiettare in un'unica annualità tutto il corrispettivo per l'affidamento del servizio di gestione farmacie comunali, ma del pari è altrettanto incontestabile che essa si verrebbe a privare di un'entrata certa per tutte le future annualità sino alla scadenza dell'affidamento. Ovviamente, è possibile audire l'organo amministrativo nella persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, così come previsto dai patti sociali. Sul punto 5 dell'interpellanza ci sarebbe di nuovo da leggere, però, visto che abbiamo già superato ampiamente il tempo a nostra disposizione, mi limito a dire che il modello che si evince dal quadro delineato è sicuramente un modello anche per altre società, ma non necessariamente dovrà essere adottato, nel senso che possiamo adottare sia questo modello sia altri modelli; ma questo sarà oggetto, credo, delle prossime puntate sulle società partecipate. RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente) La parola al Consigliere Appendino. APPENDINO Chiara Mi spiace che abbiamo glissato sull'ultimo punto dell'interpellanza, perché è la questione che ci ha spinto a presentare questa interpellanza; nel senso che a fronte di un modello che noi non condividiamo (poi spiegherò perché), volevo avere delle certezze e essere rassicurata che questo modello non venga ripetuto. Invece, mi sembra di capire che la possibilità c'è e questo ci preoccupa molto. Tolta questa considerazione, mi auguro che potremo discutere più approfonditamente il quinto punto, visto che di fatto non ritengo che la risposta sia stata esauriente. Torno al secondo punto. Devo dire che ho seguito molto l'operazione già nel 2008, attraverso i giornali, e ho continuato a cercare di seguire l'iter, in particolare della normativa di riferimento. Mi sembra che negli ultimi anni si sia andato diffondendo sempre più, con maggiore certezza, che la gestione delle farmacie comunali debba essere ricondotta alle forme previste dalle leggi di riferimento e, in particolare, alla legge 475 del 1968 e alla legge 362. Quindi, dalla legge 166/2009 vengono escluse le farmacie comunali, riguardanti i servizi pubblici di rilevanza economica. Il legislatore ha affermato che le stesse devono essere gestite come definito nella legge quadro, quindi in economia, tramite azienda speciale; tramite consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie, di cui sono unici titolari; tramite società di capitali costituite tra i Comuni e i farmacisti, che al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità. La legge 362/91 (mi scuso se sono un po' tecnica, ma del resto anche la risposta dell'Assessore è stata tecnica; tra l'altro le chiedo, se possibile, la nota, così poi la leggo con più calma) all'articolo 8, comma 1, recita: "La partecipazione delle società è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco". Tale incompatibilità è stata ribadita dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 7336 del 6.10.2010, in cui si afferma che tale incompatibilità si applica anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata e pertanto è operante anche per i soci della società di gestione delle farmacie comunali. Inoltre, la recente deliberazione n. 7 del 3 febbraio del 2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, ha ribadito che le farmacie comunali possono essere gestite nei modi previsti dalla normativa di riordino dei servizi farmaceutici, norme che vanno coordinate con quelle restrittive in termini di partecipazioni societarie previste dall'articolo 3, legge 244/2007, e 14 del Decreto legislativo 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. A livello nazionale, Federfarma sostiene da tempo - e questo si evince anche dai giornali, che comunque pubblicano regolarmente - che le farmacie comunali possono essere gestite solo nelle forme previste dalla normativa di riordino del servizio farmaceutico. Aggiungo anche un elemento: di recente, il costituzionalista Luciani, docente tra l'altro dell'Università La Sapienza, ha confermato quanto definito nella legge quadro e tale parere è stato fatto pervenire proprio al Sindaco di Roma, a maggio, in merito alla privatizzazione di Farmacap, da cui si evince (sono anche notizie dei giornali, che poi possiamo verificare) che l'unica via che il Comune di Roma poteva intraprendere per la vendita, era la vendita di ciascuna farmacia comunale, singolarmente, tramite asta; quindi, non un blocco di farmacie. Questa è la parte normativa. Per quanto riguarda invece il punto n. 3, il rientro del debito, non ho compreso bene la risposta, nel senso che nel momento in cui chiediamo sacrifici a tutti, perché di fatto è chiaro che ci sia poca liquidità e si sta spingendo verso altre privatizzazioni, non riesco a comprendere perché non si voglia fare perno su questo punto, visto che comunque è previsto: è un impegno che il socio privato comunque ha preso di estinguere tutto il debito e non solo i 2 milioni cui faceva riferimento. Probabilmente non ho compreso la sua risposta, qual è il vincolo o comunque la motivazione per cui noi non possiamo chiedere questa estinzione anticipata, vista l'evidente carenza di risorse cui dobbiamo far fronte e che ci sta spingendo, d'altra parte, a fare altre privatizzazioni. Sul discorso del modello da seguire, ribadisco le mie osservazioni iniziali e aggiungo che, secondo noi, questa operazione è stata economicamente svantaggiosa per il Comune di Torino, perché ci sembra che i 12 milioni di Euro siano stati un po' pochino. Temiamo anche che aver utilizzato un consulente come Intesa San Paolo possa generare qualche perplessità in merito all'indipendenza (e a noi le ha create). Sappiamo che dal punto di vista del bando è regolare, quindi la mia è un'osservazione più politica e di opportunità, nel senso che a nostro avviso forse non era opportuno incaricare Intesa San Paolo di fare un'analisi. Inoltre, abbiamo grossi timori sul tema del rispetto dei principi di concorrenza, perché è vero che il Comune di Torino ha detenuto la maggioranza, però è anche vero che successivamente sono stati modificati i patti parasociali e lo Statuto; quindi, i poteri che sono stati conferiti, di fatto, al socio privato, sono ben più ampi rispetto a quello che si può pensare quando si va a leggere che il socio privato ha solo il 49%. Sappiamo bene che comunque i patti parasociali e lo Statuto, al di là delle quote, possono incidere fortemente su chi ha il controllo e la gestione dei servizi. Quello che a noi preoccupa è proprio che si vada verso nuove privatizzazioni, dove magari deteniamo anche la quota maggioritaria, come si legge dai giornali, ma poi si interviene su altri sistemi, per cui alla fine il controllo esercitato dal Comune - quindi il ruolo di garante che la Città deve avere sui servizi che noi riteniamo essenziali per il cittadino - di fatto rischia di andare a perso. Visto che le risposte sono state molte tecniche da una parte e dall'altra, se l'Assessore è disponibile, chiedo di discutere meglio questa interpellanza in Commissione, forse la Commissione Controllo di Gestione, anche in virtù del fatto che l'ultimo punto è stato un po' glissato, anche per mancanza di tempo. RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente) La parola, per una breve replica, al Vicesindaco. DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco) Io direi questo: facciamo un approfondimento sulla base della nota scritta, se poi è necessario, non ho ovviamente nessuna difficoltà ad andare in Commissione Controllo di Gestione o in I Commissione. Sul punto dell'anticipo, invece, è previsto dall'accordo in quali tempi si deve estinguere. Si può anticipare, tenendo conto di due cose: primo, non mettere in difficoltà la società dal punto di vista degli investimenti; secondo, tener conto del fatto che una volta estinto il debito, ovviamente poi non ricaviamo più. Per cui, se uno lo prende tutto all'interno dello stesso anno, poi non ha più questa possibilità. Per questa ragione bisogna tenere conto sia della società sia se per la Città non sia più conveniente una gradualità, ovviamente in rapporto anche alle sue esigenze. Questa è la spiegazione. RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente) La parola al Consigliere Appendino. APPENDINO Chiara Chiedo all'Assessore di avere anche il Piano di investimenti, così anche noi possiamo valutare meglio gli effetti di una richiesta di rientro del debito o meno. DEALESSANDRI Tommaso (Vicesindaco) Come è previsto. RATTAZZI Giulio Cesare (Vicepresidente) L'interpellanza è discussa. |