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FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Passiamo all'esame della seguente proposta di deliberazione n. mecc. 201101245/131, presentata dalla Giunta Comunale in data 8 marzo 2011, avente per oggetto: "Regolamento delle entrate derivanti da canoni di locazione e concessione degli immobili di proprietà del Comune di Torino. Approvazione" FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) È stato presentato un emendamento. La parola al Consigliere Tronzano. TRONZANO Andrea Abbiamo appreso adesso dell'emendamento dell'Assessore. Si tratta di un emendamento corretto, a nostro giudizio, che va nella direzione di salvaguardia rispetto ai mancati pagamenti. Ripeto quello che ho detto in Commissione, perché sia a beneficio di tutti i Consiglieri: mercoledì si discuterà la nostra mozione sulla questione della riscossione coattiva o volontaria effettuata dalla Soris, con la nostra valutazione sulla modifica dei parametri e, precedentemente, del contratto di servizi, che bisogna approvare entro il 14 di ottobre di ogni anno. In questo senso, Assessore, mi permetto solo di sottolineare che questo emendamento può andare nella direzione giusta, ma non cambia la sostanza. Ossia, mi pare che in un passaggio dell'allegato si dicesse che a chi non paga anche solo una rata verrà tolta, probabilmente, la concessione; questo non mi pare che modifichi sostanzialmente quel passaggio. Mi pare di aver letto così nel Regolamento, che adesso non ho a mie mani: chiedo scusa se sono impreciso. Volevo solo verificare se fosse così. Naturalmente il nostro parere non è positivo; in questo caso noi faremo solo presenza in attesa di mercoledì, però volevo capire se questa mia opinione è precisa o no. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola all'Assessore Passoni. PASSONI Gianguido (Assessore) L'emendamento, come è stato discusso stamattina, in realtà coglieva l'aspetto della perdita tranchant del beneficio della rateazione, nel caso in cui si venisse a incorrere nel tardivo pagamento di una sola rata. Abbiamo studiato un po' la formulazione dell'emendamento, senza dare discrezionalità eccessiva, perché se avessimo scritto \"può essere revocata la rateazione\", si prestava poi all'interpretazione \"in quali casi ciò può succedere?\". Allora abbiamo stabilito una sorta di recidiva, cioè: se si è morosi per tre rate mensili o comunque rate per almeno sei mesi, perché la Città rateizza importi in periodicità mensili, trimestrali, semestrali, anche annuali in alcuni casi, c'è un comportamento che può essere tacciato di essere recidivo, di conseguenza non affidabile nel soggetto che viene affidato per questa rateazione. Sostanzialmente, quindi, il massimo periodo temporale è il semestre e abbiamo messo una congiunzione, scrivendo: \"comunque sia, in questo periodo è possibile che la Città esamini un piano di rideterminazione della rateazione\". Può succedere che, siccome il Regolamento parla di un periodo massimo di rateazione, che la rateazione fosse più breve. Se c'è un problema di sopportazione del flusso di cassa per la rateazione, prima la controparte può chiedere di allungare il Piano di rateazione e se non lo realizza, se non riesce ad onorarlo, solo in tal caso, sotto certe condizioni, scatta il meccanismo sanzionatorio della revoca del beneficio. Quindi, tutela la Città, ma permette di esaminare quei casi in cui un comportamento della controparte trasparente e lineare permette di instaurare una dovuta istruttoria per esaminare anche problemi specifici, pur dando al Regolamento il senso di un Regolamento, cioè una norma che abbia la valenza di imparzialità. Circa invece la proposta di deliberazione ed il suo principio, in realtà nel Regolamento non è stabilita la sanzione per la revoca di benefici, di diritti patrimoniali o di autorizzazioni a contrarre. Il Regolamento ha un'appendice del Regolamento più generale, che la Città ha già adottato e che ha da sempre, sulle entrate comunali di altra natura. Questa mattina, quando si discuteva sul minimo importo rateizzabile di 300 Euro, ho dimenticato di dire che i 300 Euro sono peraltro la norma che già vige sul Regolamento generale dell'Ente e, di conseguenza, non è opportuno che un Regolamento di rango parallelo o inferiore vada a ridurre o a emendare, prevedendo il principio generale che nessun importo per l'Ente inferiore ai 300 Euro può essere rateizzato. Peraltro, devo dire che ha anche un senso, perché i costi di istruttoria della rateazione sono molto alti. Nulla toglie al dibattito in corso sul tema del valore della coercizione e dell'aspetto deterrente che l'Ente può operare con le misure di riscossione e dei diritti delle controparti a esercitare le proprie valide istanze, tengo solo a precisare per l'Aula che da tempo c'è una discussione in atto, che in realtà non si riesce a dirimere nel nostro Paese: qual è la giusta mediazione tra l'interesse legittimo di tutelare il valore aggiunto del bene comune rispetto alla riscossione delle entrate comunali, che sono diritti patrimoniali di tutti, cioè i beni del Comune non sono soltanto beni di proprietà del Comune, ma sono beni che sono utilizzati per finalità pubbliche e i cui canoni sono destinati alla spesa pubblica, quindi c'è un diritto di esazione e di riscossione. Dall'altra parte c'è il diritto della controparte ad esercitare alcuni diritti e, in questo senso, deve anche ottemperare ad alcuni doveri. Quindi, è un equilibro tra la giusta volontà dell'Ente, da una parte, di garantire certezza del diritto per la riscossione e, dall'altra parte, di dare le giuste valutazioni dei casi, qualora si verificassero istanze particolari su morosità che potremmo definire di natura incolpevole. Per tutti gli altri casi l'Ente deve esercitare fino in fondo il suo dovere, cioè riscuotere le entrate, non fosse altro per un principio di pari trattamento dei cittadini. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) È stato presentato il seguente emendamento dall'Assessore Passoni: FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola al Consigliere Mangone. MANGONE Domenico Questa mattina, in Commissione abbiamo discusso questo punto, che è stato oggetto di un emendamento presentato dall'Assessore; devo dire che, rispetto a quella iniziale, di fatto questa impostazione va, ancora una volta, incontro a chi fa il furbo, perché non solo si è modificato da uno a tre (cosa che avrei anche potuto condividere in qualche modo), però c'è tutto un ragionamento sulle sei mensilità, che, se fatto nei sei mesi, non ha bisogno di alcuna altra forma di impegno, ma va fatta la rateizzazione. In pratica, mi pare di capire che per tre mesi non si paga e parliamo di debitori consolidati, non stiamo ragionando di persone che normalmente pagano, ma di persone morose, che fanno un piano di rientro e che concordano con la Città le rate da pagare; non solo gli diamo tre mesi di tempo nei quali possono non pagare, ma poi gliene diamo altri sei. In pratica, a mio parere è un'apertura eccessiva. Non vi è alcun accenno al limite che si pone a questa possibilità, Assessore, perché questo può essere fatto più volte, almeno dalla lettura veloce che ho dato non mi pare di cogliere un limite alla possibilità di ulteriori rateizzazioni. Questo fa sì che, alla fine, chi intende non pagare può continuare a farlo con il benestare della Città, che, di fatto, gli dà nove mesi di tempo, per poi fare un'ulteriore rateizzazione, e poi può puntualmente diventare insolvente rispetto alla Città. Ritengo che questo emendamento vada rivisto, perché non c'è quella certezza dei tempi che ho chiesto questa mattina, anche allungando eventualmente quella rata di cui si faceva cenno nel testo originario. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola all'Assessore Passoni. PASSONI Gianguido (Assessore) È solo per precisare che il comma 6 dell'articolo n. 4 si riferisce al solo caso della perdita del beneficio di rateazione, non delle sanzioni derivanti al soggetto che venisse meno alle sue obbligazioni. Siamo in presenza di un soggetto che sta rateizzando, ma nulla toglie alla Città, in termini contrattuali (dentro una convenzione, un contratto, una locazione o una concessione), di operare una revoca per morosità e altre iniziative per recuperare il bene. In questo caso, è semplicemente la perdita del beneficio. Se ho capito bene, il discorso della Commissione era: fermo restando che la Città deve trattare "duramente" il comportamento che possa essere in qualche modo dilatorio rispetto alle responsabilità del soggetto concessionario o locatario, è pur vero - si osservava in Commissione - che potrebbe succedere che uno manchi un solo pagamento anche per ragioni incolpevoli. La formulazione precedente prevedeva una punizione senza appello e, in quel senso, devo dire che veniva raccolta un'istanza. Nulla toglie alla certezza del diritto e, tra virgolette, alla "capacità" dell'Ente, oltre alla perdita del beneficio di rateazione, di esercitare qualunque altra iniziativa, non fosse altro che comunque trattasi di ruoli coattivi, se sono andati in coattivo, e pertanto con l'intervento dell'Amministrazione su tutti i fronti dell'azione. Però, credo che non possa succedere che gli Enti Pubblici si dibattano nella discussione tra buonismo e cattiveria. Il tema è che bisogna dare certezza al diritto, non dare manifestazioni di particolari segnali di rappresentazione di alcuni comportamenti più o meno rigidi. Dall'altro lato, esamineremo una questione che riguarda, in futuro, la soglia del fermo amministrativo: non si può, da una parte, alzare la soglia del fermo amministrativo per legge e, poi, dall'altra parte, se uno manca una rata, tra virgolette - passatemi la battuta -, "mandargli l'Ufficiale Giudiziario" il giorno dopo. Bisogna trovare una giusta mediazione. Credo che l'emendamento colga il fatto di dire: se è incolpevole, lo stiamo salvaguardando, ma, se è colpevole, sono tre mesi, sostanzialmente un tempo istruttorio brevissimo per il Pubblico; infatti, sono sei soltanto se la rata è semestrale. Legga bene Consigliere: tre mesi se è mensile; mentre, se la rateazione è più lunga, scatta un periodo più lungo. Nel caso di tre mesi per una rateazione di sei mesi, come è possibile identificare un debitore di un trimestre se la rata scade tre mesi dopo? È abbastanza evidente che non è possibile. Quindi, è una salvaguardia sulla scadenza. Così facendo noi teniamo insieme i due comportamenti, senza nulla togliere al fatto che un Regolamento comunque ha proprio lo scopo di dare trasparenza e certezza alle azioni esattive dell'Ente, non solo, ma anche a quelle coattive, qualora motivate. Devo anche dire, però, che non possiamo pensare di iniziare procedimenti coattivi per falsi problemi; cioè la coazione per un soggetto che manca una rata di 100, o 200, o 300 Euro comporta un dispendio amministrativo che non rende alcun profitto in termini amministrativi per l'Ente che, eventualmente, lo emana. Quindi, una mediazione mi sembra equilibrata, peraltro in una materia oggettivamente complicata e regolata, oltre che dal Regolamento, da normative sulla riscossione coattiva che non sono di pertinenza di questo Ente. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) La parola al Consigliere Appendino. APPENDINO Chiara Vorremmo ringraziare l'Assessore per avere comunque accolto la nostra osservazione. Ci sembrava esagerato che il mancato pagamento di una singola rata (che può essere anche un evento straordinario) potesse incidere così fortemente su un piano di rientro. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Non essendoci altre richieste di intervento, pongo in votazione l'emendamento: Presenti 31, favorevoli 30, contrari 1. L'emendamento è approvato. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Non essendoci altre richieste di intervento, pongo in votazione la proposta di deliberazione così emendata: Presenti 23, astenuti 2, favorevoli 21. La proposta di deliberazione è approvata. FERRARIS Giovanni Maria (Presidente) Pongo in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento: Presenti 21, favorevoli 21. L'immediata eseguibilità è concessa. |