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CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201101241/002, presentata in data 7 marzo 2011, avente per oggetto: "Rivalutazione degli alloggi realizzati nell'area della ex Venchi Unica in base all'indice ISTAT" CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Tricarico. TRICARICO Roberto (Assessore) Il Consigliere Gallo Domenico ci chiede di porre l'attenzione su una vicenda che riguarda, nello specifico, la Venchi Unica, ma che comprende le diverse concessioni che sono state realizzate in città in questi anni ad operatori privati, in diritto di superficie novantanovennale. Com'è noto, agiamo sulla base di una deliberazione del Consiglio Comunale del 1995, che ha fatto proprio quanto previsto dagli articoli nn. 35 e 51 della Legge n. 865, perché ha un programma a matrice pubblica. Abbiamo applicato la normativa che stabilisce che i Comuni possano cedere in proprietà tali aree, concesse in diritto di superficie; si sta procedendo così. Le convenzioni stipulate ai sensi di questa Legge e di quella successiva (la n. 448/98) possono essere sostituite con la convenzione che è stata prevista poi nella Legge n. 77, che prevedeva una durata massima di trent'anni, ma che può essere diminuita del tempo trascorso dalla data di stipulazione della convenzione con la quale è stata formalizzata la concessione. Nel promemoria che gli Uffici mi hanno preparato e che io fornirò al Consigliere interpellante è contenuta un'altra serie di informazioni. Vengo, però, al punto dell'interpellanza che chiede un diverso metodo di calcolo dell'aggiornamento ISTAT. In queste convenzioni, il prezzo di prima cessione viene definito, a seguito dell'ultimazione dei lavori, applicando il 50% dell'aggiornamento ISTAT e del costo di costruzione sulla parte di prezzo corrispondente a tale voce, per una durata massima convenzionale di 18 mesi dall'inizio dei lavori, e rimane così fissato, indipendentemente dalla durata effettiva dei lavori, fino alla stipulazione dell'atto di vendita con il primo acquirente. Per le cessioni successive alla prima, il prezzo viene aggiornato con le modalità previste da quella famosa convenzione che ho citato all'inizio, che è una convenzione di tipo regionale, oppure con l'applicazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione, ma con un deprezzamento per vetustà a partire dal sesto anno decorrente dall'esecuzione dell'intervento. Con la convenzione sostitutiva, che è stata applicata sulla base della Legge n. 448, vengono sostituite le obbligazioni contenute nella convenzione originaria ed il soggetto o privato sottoscrittore è il proprietario dell'unità convenzionata al momento della sostituzione. Questo meccanismo è cristallizzato. Un'eventuale rideterminazione dei criteri di aggiornamento ISTAT, che tenga conto del lasso di tempo intercorrente dalla data di stipula della convenzione sostitutiva alla data della prima vendita in corso di convenzione sostitutiva, può essere fatta, a mio giudizio, ad alcune condizioni: la prima condizione è che gli schemi di convenzione sostitutiva, ai sensi della Legge n. 448, approvati dalla Città, siano proposti agli interessati ed applicati senza distinzione di sorta a far data dal 2001, con riferimento a tutte le aree comunali ubicate sul territorio cittadino, concesse in diritto di superficie sino alla data di entrata in vigore della stessa Legge; la seconda condizione perché ciò possa avvenire - cioè, per garantire una parità di trattamento, che consente di trattare in maniera uguale situazioni uguali, sia per quelle passate sia per quelle presenti sia per quelle future - è la necessità di una modifica che compete al Consiglio Comunale. Quindi, penso che il Consigliere potrà ribadire, in maniera più approfondita, questa materia nel prossimo mandato, rendendo anche un servizio, a mio giudizio, non soltanto agli interessati, ma allo stesso Comune. Poi, fornirò al Consigliere il promemoria. CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) La parola al Consigliere Gallo Domenico. GALLO Domenico Ringrazio l'Assessore per la risposta. Colgo con soddisfazione l'apertura politica che l'Assessore ha fatto su questa vicenda del diritto di superficie, che interessa non solamente gli abitanti della Venchi Unica, ma tutte le famiglie e le persone che hanno acquistato alloggi in base a delle convenzioni per edilizia agevolata e convenzionata. È chiaro che quella convenzione tipo regionale, approvata nel 1984 dalla Regione Piemonte, è un po' datata; credo, quindi, che andrebbe superata, perché, di fatto, produce una sorta di ingiustizia nei confronti di questi proprietari, in quanto il loro alloggio non solo non è rivalutato in base all'indice ISTAT, ma sono anche penalizzati da una convenzione che, in qualche modo, vincola per trent'anni le condizioni previste dalla convenzione stessa. Questo produce alcuni svantaggi a questi proprietari. Non so se, nella prossima tornata amministrativa, sarò ancora eletto Consigliere Comunale, ma, se lo fossi - e anche se non lo sarò -, ritengo che sarà opportuno, attraverso gli stessi interessati, risollecitare la questione all'Assessore Tricarico o al nuovo Assessore che assumerà le competenze in materia di edilizia pubblica. Assessore, la sua apertura credo che sarà accolta con soddisfazione anche da parte degli abitanti della Venchi Unica. Inoltre, prendo atto del principio che lei citava, cioè che a situazioni uguali si risponde in maniera generalizzata, e che, quindi, questa situazione non riguarda solamente il complesso Venchi Unica, ma tutte le persone che hanno acquistato alloggi di questo tipo e a quelle condizioni. Ritengo che la convenzione del 1984 vada superata, perché è una convenzione trentennale che, come dicevo prima, produce alcune ingiustizie nei confronti delle famiglie che hanno acquistato un alloggio in base ai criteri stabiliti dalla convenzione stessa. Ritengo che i proprietari che si sono succeduti al costruttore dovrebbero poter vendere i propri alloggi a prezzi di mercato dopo cinque anni dall'acquisto, senza dover aspettare trent'anni, come stabilisce il vincolo previsto nella convenzione. Per questo motivo, sarebbe il caso che la prossima Amministrazione Comunale si rivolgesse alla Regione Piemonte - e così dovrebbero fare gli stessi proprietari -, che è l'unico Ente titolato a modificare la convenzione tipo. Questo anche sulla base di una sentenza della Cassazione e di un parere espresso da un Consulente della Regione, che sostiene che i vincoli, così come sono stati stabiliti, alla luce delle considerazioni fatte dalla Corte di Cassazione, praticamente non sono più efficaci e operanti rispetto a quanto si era deciso quasi vent'anni fa. La risposta dell'Assessore tende perlomeno a dare in maniera soddisfacente una soluzione ad un problema che - ripeto - interessa non solo gli abitanti della Venchi Unica, ma tutte le famiglie che hanno acquistato alloggi in base alle condizioni previste dalle convenzioni tipo sugli alloggi di edilizia pubblica popolare. CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) L'interpellanza è discussa. |