Interventi |
COPPOLA Michele (Vicepresidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200608037/02, presentata in data 31 ottobre 2006, avente per oggetto:"ICI recupero imposte accertate"Il sottoscritto Consigliere Comunale,VISTOle notifiche di cartelle esattoriali inerenti infedeli denunce riguardanti l'Imposta Comunale sugli Immobili (aree fabbricabili);PREMESSOche con tali cartelle la Città di Torino intende recuperare versamenti non eseguiti in merito all'aumento dei valori delle porzioni di aree fabbricabili, quali ad esempio al recupero di sottotetti (LR 21/98), aumentati però degli interessi e delle sanzioni, le quali portano ad un aumento di più del 100% se il contribuente non paga entro i 60 gg. e comunque ad un aumento di più del 30% anche se il contribuente aderisce alla definizione agevolata dell'accertamento e paga entro i 60 gg.;CONSIDERATO CHE- con tali cartelle si contesta l'aumento del valore delle predette aree dal momento del rilascio della Concessione Edilizia ora Permesso di Costruire e non come erroneamente ritenuto dai contribuenti, dal momento del termine dei lavori edilizi, in quanto norma, sì contenuta all'interno del Regolamento ICI, ma molto tecnica e quindi sconosciuta ai più, siano essi comuni cittadini o professionisti del settore;- il rapporto tra Ente impositore (Comune) e soggetto erogante (Cittadino) dovrebbe basarsi su un rapporto di reciproca fiducia e comprensione;INTERPELLAIl Sindaco e l'Assessore competente per sapere se non può essere prevista, in sede di erogazione del Permesso di Costruire, una comunicazione scritta allertante il richiedente in merito alla diversa situazione tassatoria. F.to Mario Carossa COPPOLA Michele (Vicepresidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Viano. VIANO Mario (Assessore) Rispondo sulla scorta della nota predisposta dal Dirigente coordinatore del Settore competente, in particolare dell'Edilizia Privata. L'interpellante chiedeva di sapere se non potesse essere prevista, in sede di erogazione del Permesso di Costruire, una comunicazione scritta in merito alla decorrenza della riclassificazione, ai fini ICI, dell'unità immobiliare, in relazione agli effetti di riclassificazione connessi agli interventi da attuare, naturalmente abbastanza profondi da comportare un cambio di qualificazione. Tutto ciò, in quanto si sono determinate delle situazioni di irregolarità riconducibili ad una non riconoscenza della previsione normativa del regolamento che ha dato luogo a sanzioni che appaiono irragionevoli.In merito alla richiesta, il Dirigente del Settore Edilizia Privata riferisce che, a seguito del colloquio telefonico con il Responsabile ICI, in merito al recupero di versamenti dovuti per aumento del valore delle aree conseguente a modifiche edilizie, che, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. n. 504/92, a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, oppure di interventi di restauro/risanamento conservativo, oppure di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, la base imponibile ai fini ICI è costituita dal valore dell'area, con decorrenza dall'inizio dei lavori.Pertanto, con le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti inerenti infedeli denunce, citate nell'interpellanza, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, non è stato contestato l'aumento del valore delle predette aree dal momento del rilascio del permesso di costruire, bensì a partire dalla data di inizio dei lavori. In questo senso, rispondendo alla sollecitazione dell'interpellante di fornire, attraverso una comunicazione, esplicita informazione nel merito, il Dirigente segnala che si ritiene opportuno, nell'interesse dei cittadini, in accoglimento di quanto richiesto, di inserire nel testo del Permesso di Costruire la seguente nota informativa: "Si rammenta di provvedere all'aggiornamento catastale per le variazioni edilizie e per i cambi di destinazione d'uso, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, informando altresì che, ai sensi dei commi che vi citavo prima, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, la base imponibile ai fini della Imposta Comunale sugli Immobili è costituita dal valore dell'area a decorrere dall'inizio dei lavori".Per quanto concerne le Denunce di Inizio Attività, non comportanti rilascio di provvedimento edilizio, si ritiene altresì opportuno far sottoscrivere dichiarazione di conoscenza degli adempimenti prescritti dalle leggi ai fini catastali ed ICI direttamente ai richiedenti nell'istanza di presentazione della pratica.Quindi, in qualche misura c'è una dichiarazione di presa di conoscenza della normativa che disciplina la materia. COPPOLA Michele (Vicepresidente) La parola al Consigliere Carossa. CAROSSA Mario La ringrazio, Assessore, perché effettivamente, questa interpellanza ha portato - come lei ha testé detto - ad aggiungere, in caso di autorizzazione nel decreto, questa frase. Ritengo ciò importantissimo perché ho visto delle cartelle (di alcune migliaia di euro) di persone assolutamente in perfetta buona fede che non sapevano di dover pagare, in quanto pensavano - come penso il 100% delle persone - che l'ICI variava in aumento dal termine dei lavori, quindi dall'inizio dell'usufrutto del bene. Mentre, invece, giusto o sbagliato che sia, ma è così da Regolamento ICI, l'aumento scatta dall'inizio dei lavori. Io avevo scritto dal rilascio della licenza, poco cambia - come lei mi insegna -, perché, comunque, i lavori devono iniziare entro l'anno. Difatti l'accertamento, normalmente - dato che, nella quasi totalità dei casi, per effettuare i lavori si hanno a disposizione 3 anni - riguarda 3 anni; per questo queste maggiori imposte erano abbastanza elevate.Anche i professionisti pensavano che la decorrenza dovesse essere dalla fine dei lavori, quindi è giusto e ringrazio il fatto che si possa aggiungere questa frase. Non è mia abitudine complicare, facendo il professionista, quello che già normalmente è abbastanza complicato, però ritengo che questo sia proprio il caso in cui occorre aggiungere una certa frase. COPPOLA Michele (Vicepresidente) L'interpellanza è discussa. |