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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 28 Settembre 2009 ore 15,00
Paragrafo n. 9
INTERPELLANZA 2009-05839
"COMPATIBILITA' TRA DESTINAZIONI URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVELLO E GHIGLIA IN DATA 16 SETTEMBRE 2009.
Interventi

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200905839/002, presentata in
data 16 settembre 2009, avente per oggetto:
"Compatibilità tra destinazioni urbanistiche ed attività produttive"

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Viano.

VIANO Mario (Assessore)
Per quanto riguarda questa interpellanza, leggo la nota predispostami dagli Uffici e,
poi, valuteremo se commentarla.
"Punti 1 e 2. Premesso che in data 19 gennaio 2006 e 26 gennaio 2006 l'Ufficio
Tecnico Vigilanza Edilizia ha effettuato sopralluogo ed ha rilevato la presenza di
opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, quali: realizzazione di
due tettoie per il ricovero dei materiali edili; costruzione di un basso fabbricato in
pannelli prefabbricati utilizzato come deposito di materiale edile; cambio di
destinazione d'uso della palazzina già ad uso residenziale in uffici dell'attività;
diverse modifiche interne ed esterne nell'immobile ad uso magazzino; una passerella
di collegamento tra l'attuale palazzina uffici e il magazzino e una pensilina;
difformità della recinzione richiesta con la DIA protocollo 2003 del..." eccetera.
"Per le suddette opere abusive in data 10/05/2006 è stata emessa ordinanza di
demolizione n. 170/06, impugnata con ricorso al TAR Piemonte in data 11/07/2006.
Con istanza ai sensi dell'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
380/01 in data 31/07/2006 gli interessati hanno presentato pratica (protocollo n. …)
per la sanatoria delle opere sopra descritte, la cui istruttoria si è conclusa con
provvedimento di diniego del 30/07/2007, oggetto di ricorso al TAR notificato in
data 03/01/2008". Si tratta di una lunga vicenda burocratico-amministrativa.
"In data 13/03/2009 è stata emessa nuova ordinanza di demolizione, impugnata con
ricorso al TAR Piemonte in data 16/04/2009, previa richiesta di sospensione. In data
04/06/2009 il TAR Piemonte ha accolto l'istanza di sospensiva dell'efficacia del
provvedimento.
Ai sensi del vigente PRG l'area è destinata a zona verde privato con preesistenze
edilizie, parte piana (articolo 13 della NUEA) con indice fondiario 001, metri
quadrati di SLP per metro quadrato di superficie fondiaria". Naturalmente, questa
nota posso consegnarla agli interpellanti. "Tali zone sono riconducibili ad aree
normative R1 (ville), per le quali è prevista la destinazione residenziale".
La nota, poi, entra nel merito della disposizione delle NUEA per quanto riguarda le
aree normative R1.
"Per ciò che concerne la destinazione d'uso legittimamente in atto, si segnala che
l'attività risultante dalle DIE presentate presso gli Uffici comunali è esclusivamente
di tipo residenziale commerciale, senza alcuna indicazione di attività produttive di
qualunque genere. L'articolo 3 delle NUEA, al punto A2, qualifica attività produttive
i depositi al coperto e all'aperto, intendendo un'attività autonoma di deposito
configurata come attività principale. Nel caso in oggetto, il deposito si configura
come attività accessoria e strettamente collegata all'attività principale residenziale e
commerciale. Si segnala altresì che per le attività commerciali, secondo l'articolo
3.4, comma 9 delle NUEA, sono ammesse destinazioni accessorie quale residenza
del custode e/o titolare e sono ammessi altresì uffici strettamente connessi alle
attività commerciali. Pertanto, seppure marginale, l'attività di recupero e gestione
rifiuti, configurandosi come attività produttiva, non risulta neppure ricompresa tra
quelle accessorie ammesse. Vedi nota allegata trasmessa alla Provincia, Settore
Gestione Rifiuti e Bonifiche, a seguito di richiesta di parere relativo all'esercizio
dell'attività consistente nel recupero di rifiuti non pericolosi.
La Provincia, con determinazione dirigenziale del luglio 2009, ha emesso
provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti non
pericolosi, a seguito di ulteriori verifiche su quanto autocertificato dall'interessato in
merito alla compatibilità urbanistica della suddetta attività. Tale provvedimento è
stato impugnato con ricorso al TAR Piemonte, che ha respinto la richiesta di
sospensiva con ordinanza del 04/09/2009.
Stante il provvedimento di divieto e prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti
non pericolosi e la successiva ordinanza del TAR sopra menzionati, la Polizia
Municipale ha provveduto a porre in sequestro giudiziario probatorio la sola porzione
di area interessata dall'attività abusiva su indicata (il trattamento dei rifiuti non
pericolosi) al momento in opera (vedi nota del Corpo di Polizia Municipale, che è
altrettanto allegata). Pertanto, eventuale autorizzazione allo smaltimento di quanto in
sequestro è in capo all'Autorità Giudiziaria competente.
Punto 2. Per le altre attività segnalate, per le quali non sono stati forniti dati relativi
alla ubicazione e alle proprietà succedutesi nel tempo, si precisa che sono in corso
accertamenti per la verifica della legittimità dei rispettivi insediamenti. A tal fine, si
rende noto che per le attività preesistenti il PRG prescrive all'articolo 6 che gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti, anche
con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con la destinazione d'uso
prevista dal piano, purché legittimamente insediate all'entrata in vigore del Piano
Regolatore.
Il suddetto articolo 2, comma 10, riporta quanto segue: 'per destinazione d'uso di un
immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da licenze
edilizie, concessioni e autorizzazioni rilasciate, o in applicazione di disposizioni di
legge'. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, per le attività preesistenti
legittimamente insediate e in contrasto con le destinazioni del PRG sono ammessi
interventi unicamente di manutenzione straordinaria, senza cambio di destinazione
d'uso. Per l'eventuale insediamento di nuove attività dovrà in ogni caso essere
verificata la compatibilità urbanistica".
Con questa nota si illustrano l'attività di vigilanza e gli atti che sono stati compiuti in
esecuzione di ordinanze del Giudice, piuttosto che della Provincia, che ha
competenza sulla materia.
Io, per ora, mi fermerei qui, poi, semmai, replicherò.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola al Consigliere Ravello.

RAVELLO Roberto Sergio
Ringrazio l'Assessore per aver fatto predisporre ed illustrato in breve tempo la
relazione della quale chiedo una copia.
Vorrei solo precisare che, per correttezza (lo faccio in via preventiva), la vicenda mi
pare complessa. Io ho recuperato qualche documento che la riguarda ed ho questo
faldone di qualche centinaia di pagine.
Anticipo che richiedo un approfondimento nelle Commissioni competenti e chiedo
anche la disponibilità, vista la sua presenza in Aula, del Presidente della
Commissione di Controllo di Gestione e ne spiego il motivo.
Nei pochi minuti che il Regolamento mi consente di utilizzare, mi riesce difficile
citare i tredici controlli che, dal 2002 ad oggi, gli organi competenti hanno effettuato
sul sito in oggetto e che non hanno riscontrato alcuna mancanza, alcuna violazione
della normativa riguardo al trattamento di rifiuti non pericolosi, alla produzione di
rumori, o polveri, o quant'altro che creasse disagio o pericolo ai residenti, oltre che
agli operatori. Di conseguenza, di fronte a - mi pare - un positivo interesse da parte,
in particolare, dell'ARPA, oltre che della Provincia di Torino, rispetto a quanto
accadeva in quell'area, mi è parso piuttosto strano che si fosse arrivati ad una misura
drastica come quella del sequestro giudiziario dell'area.
Ci sono, inoltre, diverse vicende che si intrecciano, per quanto ho potuto capire, ad
esempio, quella relativa alle opere abusive, che hanno poco a che vedere con
l'ordinanza di chiusura; anzi, lo ha citato, Assessore Viano, ma le do un dato in più,
perché l'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR il 4 giugno 2009 è stata successiva
al ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'Avvocatura della Città di Torino,
confermato il 22 settembre, quindi, la settimana scorsa.
L'Assessore Viano ha ragione, o, comunque, i suoi funzionari hanno ragione nel
ricordare che non è stato loro d'aiuto citare i nominativi di alcune aziende
nell'interpellanza senza specificarne l'indirizzo, ma non è stato casuale; non voglio
dire che sia stato un trabocchetto, perché non sarei all'altezza di prepararne uno ad
una persona della sua esperienza, però, indicare soltanto le ragioni sociali di queste
aziende è stato fatto apposta, per vedere se aveste già manifestato qualche interesse
rispetto alle loro attività.
Nella mia ricerca ho avuto modo di verificare che a Torino vi sono diversi soggetti
che effettuano attività similari e, tra questi, la ditta ALDISI S.p.A. di Via Pianezza,
che, a differenza di altri, è collocata in un'area non destinata a parco, mentre ve ne
sono alcune insediate in aree con questa destinazione, sulle quali pare non essersi
concentrata in questo modo l'attenzione dell'Amministrazione Comunale, per cui, mi
è parso strano.
Vorrei capire per quale ragione si sia messo in moto un meccanismo che ha portato
ad un accanimento particolare nei confronti di una ditta e ad una tolleranza altrettanto
particolare nei confronti di altre. Quello che mi preoccupa di più non è tanto
l'interesse del singolo imprenditore - anche se in un momento di crisi come l'attuale,
dovremmo, forse, stare attenti nel momento in cui i nostri provvedimenti, le nostre
decisioni, la nostra burocrazia mette i bastoni tra le ruote ad un onesto lavoratore che,
comunque, dà da mangiare a se stesso, oltre che ai suoi dipendenti -, ma è che
quando i provvedimenti dell'Amministrazione sono applicati in maniera
eccessivamente burocratica generano conseguenze delle quali, probabilmente, nel
momento in cui vengono predisposti, non si fa un'attenta valutazione.
La ditta in oggetto conta - se non sbaglio - circa quaranta dipendenti, di conseguenza,
gli effetti di questo provvedimento rischiano di trasferirsi non solo e non tanto
sull'imprenditore, che, come quasi tutti gli imprenditori, ha forme di protezione e di
tutela personale, a differenza dei lavoratori, degli operai, dei dipendenti e, di
conseguenza, delle loro famiglie.
Oggi credo che la Città di Torino non possa permettersi di correre il rischio che altre
quaranta persone (rispetto a tutte quelle che già, molto spesso, quando sono
sindacalizzate vengono a manifestare davanti al Comune, perché quando non lo sono
nessuno le ascolta) si possano trovare - mi perdoni se sono prosaico - in mezzo ad
una strada.
Vorrei capire, inoltre, se tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione, in
particolare, l'ordinanza di chiusura, abbiano una piena legittimità, perché mi sfugge
la ragione per cui, nonostante la Provincia di Torino l'11 settembre 2009 alle ore
11.09 abbia inviato un fax con il quale sottolineava che il suo provvedimento si
riferiva soltanto al divieto di acquisire nuovi rifiuti e non all'attività di
allontanamento di quelli già presenti nell'area (così come disposto dall'articolo 188
del Decreto Legislativo n. 152), il sequestro sia stato eseguito su tutte le operazioni
di trattamento dei rifiuti, comprendendo anche l'eventuale allontanamento di quelli
già presenti.
Presidente, essendo molte le domande che ho posto in aggiunta a quelle già inserite
nell'interpellanza, le chiedo di prevedere una calendarizzazione, anche con
particolare urgenza (mi è parso di capire che il Presidente Angeleri abbia dato la sua
disponibilità a trattarla anche in Commissione di Controllo di Gestione) nelle
Commissioni competenti, quindi, la Commissione Ambiente, eventualmente la
Commissione Urbanistica e la Commissione di Controllo di Gestione.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Il Consigliere Ravello chiede, quindi, una seduta congiunta delle Commissioni
Ambiente, Urbanistica e di Controllo di Gestione. Credo non ci siano problemi a
procedere per una calendarizzazione in seduta congiunta, al fine di poter affrontare
meglio i temi proposti.
La parola all'Assessore Viano per una breve replica.

VIANO Mario (Assessore)
Sono d'accordo, tenuto anche conto di alcuni quesiti, alcune puntualizzazioni, alcuni
rilievi ulteriori che sono stati condotti in Aula verbalmente, a cui non sono in grado
di rispondere, se non avvalendomi degli Uffici che hanno presieduto a questi atti:
Vigili Urbani da un lato, Edilizia Privata e Ambiente dall'altro.
Sono al corrente del fatto che si tratti di un'attività che, pure in discordanza dalle
previsioni del Piano Regolatore, ha cercato di ricondurre la propria azione entro
regole di comportamento che sono state in larga misura ritenute adeguate dagli
organi di controllo specifici e so anche come ci sia stata attenzione a ricondurre lo
svolgimento dell'attività entro regole che non producessero particolari effetti
negativi, o di particolare rilevanza nella zona. Ho ricevuto a più riprese questo
imprenditore, col quale ho avviato un'interlocuzione proprio per sanare alla radice la
questione dell'incompatibilità urbanistica, attraverso un provvedimento (che,
peraltro, è stato abbozzato dai miei Uffici) che ne modificherebbe la destinazione
d'uso nell'ambito di una revisione complessiva delle regole urbanistiche di
intervento su quell'area. Nel tempo, com'è noto, la parte terminale di Via Pianezza
verso Piazza Cirene ha visto significative mutazioni nelle destinazioni d'uso, nelle
attività che vi si svolgevano, eccetera.
Sono perfettamente consapevole che si tratti di un'attività economica rilevante, che
ha fatto ogni sforzo e ha messo in atto tutto quanto il possibile per limitare e
contenere al massimo l'impatto sia delle emissioni che quello ambientale.
Tuttavia allo stato credo che gli uffici dell'Edilizia Privata non possano che
riscontrare una difformità rispetto alla destinazione urbanistica.
Per quanto riguarda l'accanimento su questo caso rispetto ad altri, non ho grande
difficoltà a riconoscere che sia riconducibile al fatto che sia collocato in un contesto
sociale ed insediativo più sensibile, più suscettibile di altri e questo fa assolutamente
la differenza. Molto spesso, in ambiti destinati a parco non ci sono "vicini" - per dirla
fuori di metafora - quindi, anche la nostra vigilanza è meno pressante, perché è
indubbio che, alla fine, si cerchi anche di essere più tolleranti quando l'attività non
produce particolari danni, inquinamenti o fatti, comunque, negativi. Quando, invece,
la sensibilità dei residenti - e questo è il caso - è particolarmente elevata, si ripetono
le segnalazioni e le sollecitazioni all'Amministrazione e, naturalmente, gli Uffici
devono procedere con grande scrupolo.
Non ho nessuna difficoltà, anzi, va benissimo esaminare con sollecitudine il caso in
questione, in modo tale che, alla presenza degli Uffici, si possano valutare in tutti i
risvolti l'adeguatezza dei comportamenti e la possibilità, eventualmente, di
correggerli, limitarli, contenerli, per esempio, con riferimento all'ultimo rilievo fatto
dal Consigliere Ravello nel suo intervento.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Trasmetteremo, quindi, ai Presidenti delle Commissioni Urbanistica, Ambiente e
Controllo di Gestione la richiesta formulata dal Consigliere Ravello per una rapida
calendarizzazione, se possibile, dell'argomento in una seduta congiunta.
L'interpellanza è discussa.
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