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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 21 Settembre 2009 ore 15,00
Paragrafo n. 9
INTERPELLANZA 2009-05012
"MASTER DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTE DELL'ENTE LOCALE: DUE PESI E DUE MISURE?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LAVOLTA IN DATA 29 LUGLIO 2009.
Interventi

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200905012/002, presentata in
data 29 luglio 2009, avente per oggetto:
"Master di formazione manageriale per dirigente dell'Ente Locale: due pesi e due
misure?"

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Mangone.

MANGONE Domenico (Assessore)
L'interpellante pone una serie di domande legate al master di formazione
manageriale per dirigenti dell'Ente Locale. Innanzitutto, così come recita
l'interpellanza stessa, la questione è da inquadrare come momento di formazione dei
futuri dirigenti di questo Ente e, quindi, di formazione dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione.
La prima domanda che il Consigliere Lavolta pone è legata al fatto di avere usato,
secondo l'interpellanza, due pesi e due misure rispetto alle assunzioni ex articolo 110
ed ex articolo 90. La questione è da considerare in altri termini, tenendo presenti i
punti di partenza: per quanto riguarda l'articolo 110, si tratta di dipendenti assunti
dalla Città di Torino che, per poter essere nominati dirigenti, devono avere una serie
di requisiti preesistenti, in maniera particolare devono avere già maturato
un'esperienza professionale qualificata e proprio questa positiva valutazione
dell'esperienza è alla base della scelta, sia pure discrezionale, dell'Ente. Il cosiddetto
staffista ex articolo 90 è un soggetto che, in qualche modo, ha un legame fiduciario
con l'Assessore che lo richiede, per cui la questione legata all'esperienza lavorativa è
valutata in altre forme e con altri metodi.
Questa è la differenza essenziale tra le due posizioni; è evidente che, vista tale
considerazione, l'ingresso al master (che - lo ricordiamo - è solo uno dei requisiti che
il candidato deve avere per poter partecipare ad un concorso per dirigenti) fa sì che
questo punto di partenza segni, in qualche modo, il discrimine tra le due figure. Il
dirigente ex articolo 110 è un dirigente di struttura che, in quanto tale, ha già subito
una valutazione di carattere professionale e, quindi, è inserito nell'organico dei
dirigenti e svolge una funzione tecnica per conto della Città; è chiaro che lo staffista,
per le ragioni stesse dell'assunzione, non svolge quel tipo di attività.
Per questo motivo, per la partecipazione al master è necessario aver acquisito
un'esperienza tale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, che consenta,
attraverso il corso di formazione, di trasformare questo funzionario in un dirigente
strutturato della Città.
Nella seconda, terza e quarta domanda si pongono dei dubbi sull'eventuale
violazione di norme costituzionali. Confesso che non so se un esame per
l'ammissione ad un corso di formazione possa essere oggetto di provvedimenti
giurisdizionali (sottolineo che la mia non è un'affermazione, perché ho realmente dei
dubbi). La risposta nel merito è che, nel momento in cui si valutano diversamente
posizioni differenti, credo che non ci sia alcuna violazione del principio di
eguaglianza tra i cittadini, perché questa si può affermare solo nel momento in cui
una stessa situazione viene trattata in maniera diversa.
Per quanto riguarda il quarto quesito, la risposta è insita in quello che dicevo prima,
perché non verranno cambiate le condizioni presenti nell'avviso di selezione.
L'altra questione che pone l'interpellante è quella legata alle diverse categorie di
appartenenza; visto che il numero di partecipanti al master deriva da una selezione a
partire dalle diverse aree (tecnica, gestionale e giuridica), chiede se, alla fine, verrà
mantenuta la stessa percentuale di provenienza anche per l'individuazione dei 100
prescelti. La risposta è no, perché è evidente che la Commissione terrà conto del
punto di partenza e, quindi, delle selezioni che sono state fatte a monte, ma non
abbiamo voluto rendere eccessivamente rigida la sua valutazione, proprio al fine di
evitare forme di ingiustizia dovute al fatto di dover necessariamente incasellare i
soggetti nelle diverse categorie.
Quindi, non ci saranno riserve di posti a seconda delle diverse aree di provenienza. È
evidente che la Commissione terrà conto delle aree di provenienza, senza però essere
eccessivamente rigida in questa schematizzazione.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola al Consigliere Lavolta.

LAVOLTA Enzo
In realtà, non posso definirmi pienamente soddisfatto della sua risposta, perché il suo
ragionamento di partenza, in qualche modo, si allontana parecchio dalla verità - o,
almeno, la mia - che ho sottolineato in questa interpellanza. A mio parere, c'è un
nesso di causalità tra la deliberazione della Giunta Comunale del 7 luglio 2009 (che
ha per titolo "Il piano delle assunzioni 2009/2010"), dove vengono individuati e
definiti gli indirizzi e le linee guida, e l'atto conseguente, a firma del Direttore
Generale, del 20 luglio 2009, in cui si elencano i requisiti per la selezione interna per
il master di formazione manageriale. L'Assessore, giustamente, dice che questo è un
momento formativo e non necessariamente propedeutico al concorso, ma mi stupisce
che non ci sia un collegamento diretto tra questi due momenti, altrimenti non si
spiegherebbe la necessità di inserire il master tra i requisiti richiesti nella
deliberazione della Giunta Comunale.
Le domande che ho posto all'Assessore erano sostanzialmente due: la prima faceva
riferimento alla discriminazione, che, a mio modo di vedere, avviene nel momento in
cui viene introdotta la possibilità anche per i dipendenti assunti ex articolo 110 ed ex
articolo 90 di partecipare a questo momento di formazione (preliminare e
propedeutico al concorso), ma non vi è una parità di trattamento. La risposta
dell'Assessore non è convincente per tre motivi: in primo luogo, perché entrambe
queste figure professionali originano dalla stessa Legge; in secondo luogo, perché
entrambe queste figure professionali vengono assunte attraverso una deliberazione
della Giunta Comunale ed, infine, perché entrambe queste figure professionali fanno
parte dello spoil system e, quindi, decadono automaticamente al termine del mandato
del Sindaco.
Quando si decide - ed è una scelta assolutamente discrezionale, che non contesto - di
far partecipare queste due figure professionali ad un momento formativo preliminare
ad un concorso è necessario che vi siano le stesse condizioni e che, quindi, siano
richieste le stesse caratteristiche per poter accedere al master. Ciò non accade ed è
stato confermato, di fatto, dalla risposta dell'Assessore.
Per quanto riguarda la seconda domanda - e, da questo punto di vista, la risposta è
stata più convincente -, volevo semplicemente capire, nel momento in cui vengono
individuati questi numeri per il superamento positivo del test per aree (50 posti in
area giuridica, 100 posti in area gestionale e 50 posti in area tecnica), quali e quanti
di questi lavoratori - quindi, se con la stessa percentuale - potranno accedere anche al
momento successivo del concorso. La sua risposta è stata che, essendo un momento
formativo, non vi è un'automaticità, per cui la domanda rimane sempre la stessa:
perché stabilire dei numeri così precisi e definiti se si tratta di un momento
formativo?
Le mie perplessità rimangono, ma ritengo che ci sarà sicuramente la possibilità di
fare un approfondimento in Commissione. La ringrazio per le risposte fornite.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
L'interpellanza è discussa.
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