Interventi |
CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200902840/02, presentata in data 12 maggio 2009, avente per oggetto: "Il Comune accetta di transare sulle multe Soris. Il re è nudo e le sanzioni illegittime" CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni. PASSONI Gianguido (Assessore) A questa interpellanza, la risposta è molto tecnica e composita, perché, al di là delle considerazioni di carattere politico e delle questioni di merito, sicuramente su questa vicenda appoggia una querelle di natura rigorosamente politica. Comunque, rispondendo alle domande "Per quali ragioni l'Avvocatura abbia adottato questo atteggiamento, che appare in contrasto con la linea ufficiale espressa in Aula" e "se sia conscio dei potenziali danni che conseguono a tale scelta…", il Comune di Torino ha proposto appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace (sentenza 11096/8, del 6 novembre 2008), che aveva dichiarato illegittima l'ingiunzione della Soris. Il contesto è chiaro e noto; è il tema annoso dell'ingiunzione fiscale/ruolo per la riscossione delle entrate comunali, comprese le sanzioni del Codice della Strada. Il Tribunale, in autonomia, ovviamente, ha fissato udienza per esperire il tentativo di conciliazione da varie parti, così come prescritto dall'art. 350 del Codice di Procedura Civile. Fino a qui, siamo nell'ordinario. Si tratta di un adempimento necessitato per il Giudice, che entrambe le parti processuali hanno l'obbligo di assolvere, tanto più nel caso di specie, in cui il tentativo di conciliazione è stato inopinatamente richiesto dalla controparte appellata, che è risultata vittoriosa in primo grado. La richiesta di conciliazione della controparte dimostrava, infatti, implicitamente, la disponibilità della stessa a non avvalersi della sentenza di primo grado, a sé favorevole. Sull'esito delle sentenze, voi sapete che ci sono stati esiti differenziati nel corso del tempo, in cui buona parte è a favore della Città. Su tali presupposti, con il Comando di Polizia Municipale e la Vicedirezione Generale dei Servizi Amministrativi e Legali dell'Avvocatura, unitamente a Soris, si è valutato il comportamento processuale da tenere a detta udienza, nell'interesse dell'Ente, ed è stato dato mandato all'Avvocatura di rendersi disponibile, per il caso in cui la controparte appellata insistesse nella volontà di conciliare, alla definizione stragiudiziale della lite, alla condizione imprescindibile preliminare che la controparte rinunciasse agli effetti della sentenza di primo grado, comprese le spese di lite. La controparte ha accettato questa condizione imprescindibile, sottoscrivendola a verbale, e impegnandosi anche al pagamento della sanzione che era stata annullata dal Giudice di Pace, in un importo di 170 Euro, al di sopra del minimo edittale, pari alla sanzione erogata al momento della contestazione e, pertanto, comprensivo delle spese di procedura, con ulteriore accettazione della compensazione delle spese di lite di secondo grado. Da ciò, si evince il timore della controparte di perdere la causa di appello. La conciliazione, in tali termini, ha configurato, in relazione alla semplificazione e specificità della causa, un esito positivo per la Città, che ha così conseguito una rinuncia all'esito favorevole della sentenza del Giudice di Pace - che il Comune, peraltro, ha contestato - e conseguentemente un riconoscimento della legittimità dell'ingiunzione di Soris, anche in conseguenza all'impegno del pagamento della sanzione, seppure in parte ridotta. In definitiva, la conciliazione non ha comportato una rinuncia della Città nel far valere la legittimità della procedura Soris, ma avendone ottenuto il riconoscimento della parte processuale che l'aveva prospettata, si pone in linea con quanto espresso ufficialmente in Aula. Sul secondo motivo, per le ragioni espresse, la conciliazione non palesa né potenziali danni per la Città, né un aumento del contenzioso, anche in ragione degli effetti propriamente non favorevoli per la controparte. Peraltro, consta che, recentemente, alcuni Giudici di Pace di Torino abbiano ribaltato l'orientamento in alcune pronunce e abbiano affermato la legittimità dell'ingiunzione Soris, per la riscossione delle sanzioni del Codice della Strada. Peraltro, già in precedenza, altri Giudici (Pisa, in più e ripetute sentenze, e il Giudice di Pace di Isernia) si erano pronunciati statuendo la legittimità delle modalità di recupero delle sanzioni del Codice della Strada, così come messe in atto da Soris. Ultima considerazione. Credo che, alla fine, la vicenda rischi involontariamente di travisare, in senso politico, la difficoltà e la complessità di questa vicenda. Da parte della Città non c'è alcuna volontà di riconoscere - e non vi è il presupposto - un cedimento rispetto ai pronunciamenti e all'intenzione espressa nell'interpellanza precedente nei confronti di questa annosa vicenda. C'è sicuramente una grave carenza e lacuna normativa che lascia un'incertezza che, in qualche modo, penalizza tutti quanti. Credo, però - mi appello al buon senso non solo dell'interpellante, ma anche della parte politica che ha discusso più volte di questa vicenda, nonché degli organi di stampa -, al di là delle questioni meramente politiche, che tutta questa discussione, che rischia di diventare accademica e che non mette in discussione il merito e il presupposto della sanzione, ma che afferisce esclusivamente alle procedure di riscossione della sanzione, non deve fare passare (se non per ragioni legittime di strumentalità politica) un'idea della non debenza della sanzione da parte del cittadino colto in violazione di un regolamento o di una norma prescrittiva di legge. Ritengo che si debba trovare una soluzione normativa, che peraltro caldeggiamo da tempo, per chiarire il merito dell'aspetto giuridico-tecnico di procedura, ma, dall'altra parte, sta alla nostra responsabilità non trasmettere all'esterno l'idea - che, peraltro, non condividerei per ragioni di diritto e di responsabilità civile - che il cittadino che commette una violazione non abbia la possibilità di misurarsi e confrontarsi nelle sedi giudiziarie deputate, o in ricorso, o in controversia, con regole certe che garantiscano la separazione tra vizio procedurale e, dall'altra parte, l'oggettivo riconoscimento della sanzione per il compimento di un atto illecito contro il regolamento. CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) La parola al Consigliere Ventriglia. VENTRIGLIA Ferdinando Voglio, anzitutto, ringraziare l'Assessore per la pazienza avuta, sia nel rinvio della risposta, sia nel saper tornare su una vicenda che, alla fine, annoia persino gli interpellanti (non oso immaginare, quindi, quanto possa annoiare chi deve rispondere). L'Assessore, però, ha sollevato due punti, due titoli (uno tecnico ed uno politico), sui quali vale la pena tornare assolutamente. Inizio dal titolo di carattere politico. Immagino che chiunque, in questa Sala, stando all'opposizione, pensi di poter essere, un giorno, al governo della Città: non è, quindi, interesse di nessuno alimentare forme di ribellismo fiscale o di altro genere (nel nostro caso, fiscale) che poi metterebbero in difficoltà chi cavalca la tigre, nel momento in cui dovesse avere responsabilità di governo. Va anche detto, peraltro, che questi fenomeni si sono accentuati (vorrei dire che sono destinati ad accentuarsi spontaneamente) da quando le Amministrazioni (non mi riferisco a questa, in particolare) hanno perso di legittimità (non dico, poi, che questo sia vero o non vero) agli occhi dei cittadini, dando l'impressione che le sanzioni fossero state semplicemente trasformate in una partita in entrata, cioè che non fossero più strumento di disciplina del traffico, ma fossero strumento di introito per il Comune. Su questo si è discusso in passato, se ne discuterà in futuro, ma è indubbio che, tra i cittadini, c'è questa percezione. Mi riservo, quindi, di leggere con più calma la risposta dell'Assessore, sotto il profilo tecnico, anche perché non sono d'accordo su alcune delle conclusioni anticipate nella nota: ad esempio, sul fatto che l'estensore della nota (che suppongo sia uno dei dirigenti dei nostri uffici) desuma che, aderendo alla proposta di conciliazione ed accettando di pagare la sanzione, il cittadino, in qualche maniera, tradisce una paura di perdere l'appello. In realtà, rimango della mia idea; ma - ripeto - mi riservo di studiare con più attenzione tecnica la nota che, secondo me, nel momento in cui l'Amministrazione accetta di transare, si pone su un piano di trattativa che, pur essendo un passaggio obbligato e formale ed un automatismo di legge, da un punto di vista simbolico e concettuale, con questa decisione, pone il Comune come interlocutore alla pari del cittadino, quasi si trattasse di un rapporto di carattere esclusivamente civilistico. Sarebbe stato più interessante, allora, se il Comune non avesse aderito o se, in qualche maniera, avesse potuto superare questa fase, andare direttamente all'appello, che avrebbe potuto sciogliere alcuni dubbi e alcune questioni, anche con una sentenza che, in qualche modo, poteva dare indicazioni più chiare, al di là della volontà del singolo cittadino di rinunciare e di non avere null'altro a pretendere. In ogni caso, ho la sensazione che non sarà l'ultima volta che parleremo di questa vicenda e che avremo modo di approfondirla nuovamente in futuro. CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) L'interpellanza è discussa. |