Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > VERBALI > Torna indietro

Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 20 Luglio 2009 ore 15,00
Paragrafo n. 6
INTERPELLANZA 2009-02840
"IL COMUNE ACCETTA DI TRANSARE SULLE MULTE SORIS. IL RE ? NUDO E LE SANZIONI ILLEGITTIME" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI VENTRIGLIA, CANTORE, BUSSOLA E TRONZANO IN DATA 12 MAGGIO 2009.
Interventi

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200902840/02, presentata in
data 12 maggio 2009, avente per oggetto:
"Il Comune accetta di transare sulle multe Soris. Il re è nudo e le sanzioni
illegittime"

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
A questa interpellanza, la risposta è molto tecnica e composita, perché, al di là delle
considerazioni di carattere politico e delle questioni di merito, sicuramente su questa
vicenda appoggia una querelle di natura rigorosamente politica.
Comunque, rispondendo alle domande "Per quali ragioni l'Avvocatura abbia adottato
questo atteggiamento, che appare in contrasto con la linea ufficiale espressa in Aula"
e "se sia conscio dei potenziali danni che conseguono a tale scelta…", il Comune di
Torino ha proposto appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace (sentenza
11096/8, del 6 novembre 2008), che aveva dichiarato illegittima l'ingiunzione della
Soris. Il contesto è chiaro e noto; è il tema annoso dell'ingiunzione fiscale/ruolo per
la riscossione delle entrate comunali, comprese le sanzioni del Codice della Strada. Il
Tribunale, in autonomia, ovviamente, ha fissato udienza per esperire il tentativo di
conciliazione da varie parti, così come prescritto dall'art. 350 del Codice di
Procedura Civile. Fino a qui, siamo nell'ordinario. Si tratta di un adempimento
necessitato per il Giudice, che entrambe le parti processuali hanno l'obbligo di
assolvere, tanto più nel caso di specie, in cui il tentativo di conciliazione è stato
inopinatamente richiesto dalla controparte appellata, che è risultata vittoriosa in
primo grado.
La richiesta di conciliazione della controparte dimostrava, infatti, implicitamente, la
disponibilità della stessa a non avvalersi della sentenza di primo grado, a sé
favorevole. Sull'esito delle sentenze, voi sapete che ci sono stati esiti differenziati nel
corso del tempo, in cui buona parte è a favore della Città.
Su tali presupposti, con il Comando di Polizia Municipale e la Vicedirezione
Generale dei Servizi Amministrativi e Legali dell'Avvocatura, unitamente a Soris, si
è valutato il comportamento processuale da tenere a detta udienza, nell'interesse
dell'Ente, ed è stato dato mandato all'Avvocatura di rendersi disponibile, per il caso
in cui la controparte appellata insistesse nella volontà di conciliare, alla definizione
stragiudiziale della lite, alla condizione imprescindibile preliminare che la
controparte rinunciasse agli effetti della sentenza di primo grado, comprese le spese
di lite.
La controparte ha accettato questa condizione imprescindibile, sottoscrivendola a
verbale, e impegnandosi anche al pagamento della sanzione che era stata annullata
dal Giudice di Pace, in un importo di 170 Euro, al di sopra del minimo edittale, pari
alla sanzione erogata al momento della contestazione e, pertanto, comprensivo delle
spese di procedura, con ulteriore accettazione della compensazione delle spese di lite
di secondo grado. Da ciò, si evince il timore della controparte di perdere la causa di
appello.
La conciliazione, in tali termini, ha configurato, in relazione alla semplificazione e
specificità della causa, un esito positivo per la Città, che ha così conseguito una
rinuncia all'esito favorevole della sentenza del Giudice di Pace - che il Comune,
peraltro, ha contestato - e conseguentemente un riconoscimento della legittimità
dell'ingiunzione di Soris, anche in conseguenza all'impegno del pagamento della
sanzione, seppure in parte ridotta.
In definitiva, la conciliazione non ha comportato una rinuncia della Città nel far
valere la legittimità della procedura Soris, ma avendone ottenuto il riconoscimento
della parte processuale che l'aveva prospettata, si pone in linea con quanto espresso
ufficialmente in Aula.
Sul secondo motivo, per le ragioni espresse, la conciliazione non palesa né potenziali
danni per la Città, né un aumento del contenzioso, anche in ragione degli effetti
propriamente non favorevoli per la controparte. Peraltro, consta che, recentemente,
alcuni Giudici di Pace di Torino abbiano ribaltato l'orientamento in alcune pronunce
e abbiano affermato la legittimità dell'ingiunzione Soris, per la riscossione delle
sanzioni del Codice della Strada. Peraltro, già in precedenza, altri Giudici (Pisa, in
più e ripetute sentenze, e il Giudice di Pace di Isernia) si erano pronunciati statuendo
la legittimità delle modalità di recupero delle sanzioni del Codice della Strada, così
come messe in atto da Soris.
Ultima considerazione. Credo che, alla fine, la vicenda rischi involontariamente di
travisare, in senso politico, la difficoltà e la complessità di questa vicenda. Da parte
della Città non c'è alcuna volontà di riconoscere - e non vi è il presupposto - un
cedimento rispetto ai pronunciamenti e all'intenzione espressa nell'interpellanza
precedente nei confronti di questa annosa vicenda.
C'è sicuramente una grave carenza e lacuna normativa che lascia un'incertezza che,
in qualche modo, penalizza tutti quanti.
Credo, però - mi appello al buon senso non solo dell'interpellante, ma anche della
parte politica che ha discusso più volte di questa vicenda, nonché degli organi di
stampa -, al di là delle questioni meramente politiche, che tutta questa discussione,
che rischia di diventare accademica e che non mette in discussione il merito e il
presupposto della sanzione, ma che afferisce esclusivamente alle procedure di
riscossione della sanzione, non deve fare passare (se non per ragioni legittime di
strumentalità politica) un'idea della non debenza della sanzione da parte del cittadino
colto in violazione di un regolamento o di una norma prescrittiva di legge.
Ritengo che si debba trovare una soluzione normativa, che peraltro caldeggiamo da
tempo, per chiarire il merito dell'aspetto giuridico-tecnico di procedura, ma,
dall'altra parte, sta alla nostra responsabilità non trasmettere all'esterno l'idea - che,
peraltro, non condividerei per ragioni di diritto e di responsabilità civile - che il
cittadino che commette una violazione non abbia la possibilità di misurarsi e
confrontarsi nelle sedi giudiziarie deputate, o in ricorso, o in controversia, con regole
certe che garantiscano la separazione tra vizio procedurale e, dall'altra parte,
l'oggettivo riconoscimento della sanzione per il compimento di un atto illecito contro
il regolamento.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola al Consigliere Ventriglia.

VENTRIGLIA Ferdinando
Voglio, anzitutto, ringraziare l'Assessore per la pazienza avuta, sia nel rinvio della
risposta, sia nel saper tornare su una vicenda che, alla fine, annoia persino gli
interpellanti (non oso immaginare, quindi, quanto possa annoiare chi deve
rispondere). L'Assessore, però, ha sollevato due punti, due titoli (uno tecnico ed uno
politico), sui quali vale la pena tornare assolutamente.
Inizio dal titolo di carattere politico.
Immagino che chiunque, in questa Sala, stando all'opposizione, pensi di poter essere,
un giorno, al governo della Città: non è, quindi, interesse di nessuno alimentare
forme di ribellismo fiscale o di altro genere (nel nostro caso, fiscale) che poi
metterebbero in difficoltà chi cavalca la tigre, nel momento in cui dovesse avere
responsabilità di governo.
Va anche detto, peraltro, che questi fenomeni si sono accentuati (vorrei dire che sono
destinati ad accentuarsi spontaneamente) da quando le Amministrazioni (non mi
riferisco a questa, in particolare) hanno perso di legittimità (non dico, poi, che questo
sia vero o non vero) agli occhi dei cittadini, dando l'impressione che le sanzioni
fossero state semplicemente trasformate in una partita in entrata, cioè che non fossero
più strumento di disciplina del traffico, ma fossero strumento di introito per il
Comune. Su questo si è discusso in passato, se ne discuterà in futuro, ma è indubbio
che, tra i cittadini, c'è questa percezione.
Mi riservo, quindi, di leggere con più calma la risposta dell'Assessore, sotto il profilo
tecnico, anche perché non sono d'accordo su alcune delle conclusioni anticipate nella
nota: ad esempio, sul fatto che l'estensore della nota (che suppongo sia uno dei
dirigenti dei nostri uffici) desuma che, aderendo alla proposta di conciliazione ed
accettando di pagare la sanzione, il cittadino, in qualche maniera, tradisce una paura
di perdere l'appello. In realtà, rimango della mia idea; ma - ripeto - mi riservo di
studiare con più attenzione tecnica la nota che, secondo me, nel momento in cui
l'Amministrazione accetta di transare, si pone su un piano di trattativa che, pur
essendo un passaggio obbligato e formale ed un automatismo di legge, da un punto di
vista simbolico e concettuale, con questa decisione, pone il Comune come
interlocutore alla pari del cittadino, quasi si trattasse di un rapporto di carattere
esclusivamente civilistico. Sarebbe stato più interessante, allora, se il Comune non
avesse aderito o se, in qualche maniera, avesse potuto superare questa fase, andare
direttamente all'appello, che avrebbe potuto sciogliere alcuni dubbi e alcune
questioni, anche con una sentenza che, in qualche modo, poteva dare indicazioni più
chiare, al di là della volontà del singolo cittadino di rinunciare e di non avere
null'altro a pretendere.
In ogni caso, ho la sensazione che non sarà l'ultima volta che parleremo di questa
vicenda e che avremo modo di approfondirla nuovamente in futuro.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
L'interpellanza è discussa.
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)