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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 9 Febbraio 2009 ore 15,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2009-00046
"A CHI TOCCA TOGLIERE IL GHIACCIO DAI MARCIAPIEDI?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LONERO IN DATA 9 GENNAIO 2009.
Interventi

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200900046/02, presentata in
data 9 gennaio 2009, avente per oggetto:
"A chi tocca togliere il ghiaccio dai marciapiedi?"

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Sestero.

SESTERO Maria Grazia (Assessore)
L'interpellanza del Consigliere Lonero parte dal Codice della Strada, per rapportarlo
al Regolamento di Polizia Municipale, o viceversa. Con ordinanza di settembre, se
ricordo bene, ogni anno fissiamo gli obblighi dei cittadini.
Allora, dato che la questione è giuridica, prima che operativa, si è ritenuto opportuno
chiedere un parere al Segretario Generale, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti.
"Il marciapiede è una pertinenza di esercizio della strada (art. 24 del Codice della
Strada), che ne costituisce parte integrante e si presume di proprietà dell'ente
proprietario della strada (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 7/2007). La
Corte di Cassazione, dovendosi pronunziare in ordine alla responsabilità civile per
danni ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, ha affermato che costituisce ius
receptum della Corte 'il principio secondo il quale spetta alla Pubblica
Amministrazione, oltre alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la
manutenzione tanto dell'una quanto degli altri' (e pluribus Cassazione, Sezione III
16226/2005).
Non è in discussione né la proprietà sicuramente pubblica dei marciapiedi, né l'onere
di manutenzione che grava in capo all'ente proprietario.
Occorre invece verificare se e entro quali limiti l'ente pubblico possa in via
autoritativa imporre ai privati l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo sgombero
della neve.
Il riferimento è il Regolamento di Polizia Urbana, che non è altro che lo strumento
normativo che il Comune ha per disciplinare 'in conformità ai principi generali
dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello
Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della
comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei
cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e
dell'ambiente' (art. 1). Com'è noto il regolamento è un atto formalmente
amministrativo, in quanto posto in essere da un ente pubblico, ma sostanzialmente
normativo in quanto contenente norme destinate ad innovare il diritto oggettivo, che
trova limiti inderogabili ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali nei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, trattandosi di fonte sottoordinata.
Se si va a leggere quanto disposto dal Regolamento 221, all'art. 11 comma 7 sta
scritto: 'L'obbligo stabilito all'articolo 9 comma 5 - che era quello della pulizia -,
vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza
può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili,
relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi'. Innanzitutto va precisato
che l'art. 9 comma 5 prevede: 'È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi
specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si acceda dalla pubblica via,
di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio
prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire
per il ripristino della pulizia'.
Quindi, è evidente che l'obbligo di pulizia è in capo agli esercenti attività
commerciale e non in generale ai proprietari, nell'ambito delle funzioni che il
Comune esercita in materia di commercio. È cosa diversa, invece, il richiamo a tale
disposizione contenuta nell'art. 11 che disciplina lo sgombero neve, perché qui viene
affermato che l'obbligo viene imposto con ordinanza, vale a dire con un atto che, per
definizione, crea obblighi o divieti e, in sostanza, impone ordini.
Nel caso del Comune di Torino, con ordinanza 4109 del 10 settembre 2008, si è
disposto in particolare che 'i proprietari e i conduttori di stabili a qualunque scopo
destinati sono tenuti a curare per tutta la lunghezza dei loro stabili sui marciapiedi o
sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve...'. Si tratta, nella
fattispecie, di un'ordinanza - atto amministrativo atipico dotato di particolare forza
derogatrice - dirigenziale emanata per rendere operative disposizioni già contenute
nel Regolamento, creando, per i destinatari, un obbligo per un periodo limitato di
tempo. Va da sé che l'adozione di tale ordinanza consente di superare ogni
perplessità in ordine alla compatibilità tra norme regolamentari e legge". Questo è il
testo del parere.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola al Consigliere Lonero.

LONERO Giuseppe
Se fosse possibile, Presidente, chiederei di avere la risposta scritta di cui l'Assessore
ha dato lettura, in modo tale da avere tutti i riferimenti che ha citato.
La mia prima impressione è che comunque la Città di Torino utilizzi l'escamotage
dell'ordinanza per scaricare sui cittadini una responsabilità e un'attività che invece
gli spetterebbe, stando al Codice della Strada. Di conseguenza, non posso ritenermi
soddisfatto, perché ritengo che non si possa attribuire ai cittadini anche
un'incombenza di questo tipo, molto onerosa ed impegnativa.
Apro una piccola parentesi per dire che comunque ci sono marciapiedi davanti ad
edifici di interesse sociale e collettivo (tipo scuole, eccetera) che sono rimasti
abbondantemente pieni di neve. Le scuole interessano bambini, ragazzini, che quindi
hanno una difficoltà in più nel deambulare e sono più soggetti a incidenti per
scivolamento sul ghiaccio o sulla neve. Quindi, in questo caso, almeno il Comune
dovrebbe sentire l'obbligo morale di intervenire.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Faremo in modo di far avere la risposta scritta al Consigliere Lonero.
L'interpellanza è discussa.
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