Interventi |
CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200900046/02, presentata in data 9 gennaio 2009, avente per oggetto: "A chi tocca togliere il ghiaccio dai marciapiedi?" CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Sestero. SESTERO Maria Grazia (Assessore) L'interpellanza del Consigliere Lonero parte dal Codice della Strada, per rapportarlo al Regolamento di Polizia Municipale, o viceversa. Con ordinanza di settembre, se ricordo bene, ogni anno fissiamo gli obblighi dei cittadini. Allora, dato che la questione è giuridica, prima che operativa, si è ritenuto opportuno chiedere un parere al Segretario Generale, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti. "Il marciapiede è una pertinenza di esercizio della strada (art. 24 del Codice della Strada), che ne costituisce parte integrante e si presume di proprietà dell'ente proprietario della strada (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 7/2007). La Corte di Cassazione, dovendosi pronunziare in ordine alla responsabilità civile per danni ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, ha affermato che costituisce ius receptum della Corte 'il principio secondo il quale spetta alla Pubblica Amministrazione, oltre alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell'una quanto degli altri' (e pluribus Cassazione, Sezione III 16226/2005). Non è in discussione né la proprietà sicuramente pubblica dei marciapiedi, né l'onere di manutenzione che grava in capo all'ente proprietario. Occorre invece verificare se e entro quali limiti l'ente pubblico possa in via autoritativa imporre ai privati l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo sgombero della neve. Il riferimento è il Regolamento di Polizia Urbana, che non è altro che lo strumento normativo che il Comune ha per disciplinare 'in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente' (art. 1). Com'è noto il regolamento è un atto formalmente amministrativo, in quanto posto in essere da un ente pubblico, ma sostanzialmente normativo in quanto contenente norme destinate ad innovare il diritto oggettivo, che trova limiti inderogabili ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali nei principi fissati dalla legge e dallo statuto, trattandosi di fonte sottoordinata. Se si va a leggere quanto disposto dal Regolamento 221, all'art. 11 comma 7 sta scritto: 'L'obbligo stabilito all'articolo 9 comma 5 - che era quello della pulizia -, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi'. Innanzitutto va precisato che l'art. 9 comma 5 prevede: 'È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si acceda dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia'. Quindi, è evidente che l'obbligo di pulizia è in capo agli esercenti attività commerciale e non in generale ai proprietari, nell'ambito delle funzioni che il Comune esercita in materia di commercio. È cosa diversa, invece, il richiamo a tale disposizione contenuta nell'art. 11 che disciplina lo sgombero neve, perché qui viene affermato che l'obbligo viene imposto con ordinanza, vale a dire con un atto che, per definizione, crea obblighi o divieti e, in sostanza, impone ordini. Nel caso del Comune di Torino, con ordinanza 4109 del 10 settembre 2008, si è disposto in particolare che 'i proprietari e i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati sono tenuti a curare per tutta la lunghezza dei loro stabili sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve...'. Si tratta, nella fattispecie, di un'ordinanza - atto amministrativo atipico dotato di particolare forza derogatrice - dirigenziale emanata per rendere operative disposizioni già contenute nel Regolamento, creando, per i destinatari, un obbligo per un periodo limitato di tempo. Va da sé che l'adozione di tale ordinanza consente di superare ogni perplessità in ordine alla compatibilità tra norme regolamentari e legge". Questo è il testo del parere. CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) La parola al Consigliere Lonero. LONERO Giuseppe Se fosse possibile, Presidente, chiederei di avere la risposta scritta di cui l'Assessore ha dato lettura, in modo tale da avere tutti i riferimenti che ha citato. La mia prima impressione è che comunque la Città di Torino utilizzi l'escamotage dell'ordinanza per scaricare sui cittadini una responsabilità e un'attività che invece gli spetterebbe, stando al Codice della Strada. Di conseguenza, non posso ritenermi soddisfatto, perché ritengo che non si possa attribuire ai cittadini anche un'incombenza di questo tipo, molto onerosa ed impegnativa. Apro una piccola parentesi per dire che comunque ci sono marciapiedi davanti ad edifici di interesse sociale e collettivo (tipo scuole, eccetera) che sono rimasti abbondantemente pieni di neve. Le scuole interessano bambini, ragazzini, che quindi hanno una difficoltà in più nel deambulare e sono più soggetti a incidenti per scivolamento sul ghiaccio o sulla neve. Quindi, in questo caso, almeno il Comune dovrebbe sentire l'obbligo morale di intervenire. CASTRONOVO Giuseppe (Presidente) Faremo in modo di far avere la risposta scritta al Consigliere Lonero. L'interpellanza è discussa. |