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Estratto dal verbale della seduta di Martedì 27 Maggio 2008 ore 15,00
Paragrafo n. 4
INTERPELLANZA 2008-01147
"DISPARITA' DI TRATTAMENTO FISCALE TRA I CITTADINI TORINESI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI RAVELLO, GHIGLIA E GALASSO IN DATA 26 FEBBRAIO 2008.
Interventi

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200801147/02, presentata in data 26 febbraio 2008, avente per oggetto:
"Disparità di trattamento fiscale tra i cittadini torinesi"

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
Nella premessa dell'interpellanza vi sono alcune considerazioni che riguardano il comma 336 della Legge Finanziaria 2005. In sostanza, vengono descritti i presupposti per l'applicazione di questa normativa, come si è operato tramite Catasto e al termine si chiede se si è a conoscenza di quanto citato in premessa, se vi è un'interlocuzione con l'Agenzia del Territorio per capire come la stessa recepisca le pratiche relative al comma 336, i requisiti e i riscontri sulle medesime, se non riteniamo di assumere provvedimenti o sollecitazioni nei confronti dell'Agenzia e, in generale, se non si intenda garantire questa presunta disparità di trattamento.
Gli Uffici hanno risposto e, vista l'interpellanza così articolata, anch'io proverò a citare in termini articolati.
Anzitutto, la norma dell'articolo n. 1 della Legge Finanziaria precisava non agevolazioni fiscali riguardanti l'ICI, ma dava soltanto riferimenti ai termini per cui i Comuni potevano richiedere accatastamenti o aggiornamenti dei valori catastali qualora si verificasse (devo dire che la norma era anche abbastanza sintetica nella sua articolazione) di dati non dichiarati in catasto, di fatto, situazioni non coerenti con quelle dichiarate ad origine.
L'agevolazione in materia di atti, di aggiornamento e attribuzione del classamento catastale sono stati, invece, previsti dall'Amministrazione e inserite nell'articolo n. 4 ter del Regolamento dell'ICI, quindi con norma regolamentare, approvate con la deliberazione n. 60 del 28 aprile 2005.
L'articolo n. 4 ter del Regolamento sull'ICI, infatti, consente la definizione agevolate dei rapporti tributari sulle annualità 2000/2004, cioè fu inserita quella norma agevolativa che il Consiglio Comunale approvò in quegli anni, per i quali i soggetti passivi dell'imposta ICI, se titolari di diritti reali non dichiarati in catasto o per cui non vi fossero situazioni di coerenza con lo stato di stato di fatto di declassamenti, naturalmente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di ammissibilità previste e di erogazione catastale (si doveva presentare in sostanza entro un termine e prima della richiesta da parte del Comune un atto di attribuzione di aggiornamento redatto ai fini del Regolamento ministeriale, cioè, in sostanza, se non ricordo male, un DOCFA), dovevano pagare in autoliquidazione somme dovute da effettuare a mezzo di conto corrente postale su un apposito modulo, che fu distribuito e consegnato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione degli atti di attribuzione. In sostanza, si presentava l'adeguamento catastale e, a seguito di questa accettazione dell'Agenzia del Territorio, si doveva ricorrere alla regolarizzazione pagando l'imposta dovuta sul bollettino previsto dal Comune medesimo.
Poi, il Regolamento stesso diceva che la verifica da parte dell'Ufficio Tributi, naturalmente circa la data a cui far riferire la mancata presentazione delle denunce catastale o del versamento che, in caso di insufficienza del versamento, venisse liquidata la maggiore somma assoggettata alla sanzione di cui al decreto n. 471 del 1997 (se non ricordo male, quello relativo all'ICI) e in caso di omessa e infedele indicazione, invece, con riferimento alla raccomandata medesima con riferimento al momento in cui era fatta riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ad origine.
Questo in sostanza è l'incrocio tra la nuova norma della Finanziaria e il Regolamento Comunale che recepì questa modalità al Comune di Torino.
Poi, nello specifico, rispetto alle richieste si precisa che l'Agenzia del Territorio ha il compito di ricevere i modelli DOCFA ogniqualvolta si presentino con i requisiti formali previste dalle norme vigenti. Tra questi, la firma del proprietario dell'immobile, del tecnico incaricato che attesti la regolarità della pratica presentata. Se l'Agenzia ritiene che la rendita proposta entro un anno sia verificata e congrua diventa assunta agli atti catastali. Se invece la rendita presentata non è congiura e questa verifica è negativa, la rendita viene aggiornata dall'Agenzia secondo criteri che l'Agenzia autonomamente si dà con la revisione della rendita e questa sostituisce la rendita proposta secondo la procedura di DOCFA volontaria.
Ai sensi di Legge l'Agenzia non è tenuta a effettuare controlli sulle pratiche edilizie e sulla dichiarazione di fine lavori. Cioè, in sostanza, non compete all'Agenzia del Territorio la verifica della veridicità della data di pratica edilizia.
Questo tema, peraltro, è ricondotto dentro lo scambio di informazioni tra i settori coinvolti dei comuni e dell'Agenzia, perché si tratta di protocolli di scambio e di informazioni possedute in Enti diversi ed è stata affrontata con la legge n. 80 del 2006 che ha previsto il modello unico di digitale per l'edilizia.
Tale modello dovrà, perché in effetti la normativa è in corso dia applicazione, ma è piuttosto lenta e farraginosa sul piano normativo, comprendere sia la domanda per il rilascio dell'autorizzazione edilizia sia le informazioni necessarie per la variazione catastale.
Quest'introduzione obbligatoria, i cui termini oggi non sono noti, quindi non abbiamo certezza e contezza dell'applicazione definitiva, consentirà ovviamente riscontri puntuali sugli interscambi che attualmente non sono automatici.
L'attività di segnalazione infine del comma 58 della Legge n. 662 del 1996 in cui la Città segnala l'Agenzia del Territorio situazioni in cui il classamento non risulti aggiornato e palesemente non congruo affinché si proceda all'aggiornamento e alla qualificazione dell'unità immobiliare è avviata anteriormente addirittura alla procedura di cui sopra e, essendo un canale ordinario che non richieste necessariamente la verifica di pratiche edilizie in corso, ma è un riferimento oggettivo dello stato dei fabbricati, è stato firmato nel luglio del 2007, ma ne diedi anche comunicazione nelle Commissioni, un Protocollo di intesa tra Città e Agenzia che con la deliberazione n. 3938 del 19 giugno 2007, la Città ha approvato per ottenere un'accelerazione delle procedure.
Quindi, proprio al fine di perseguire omogeneità di trattamento di equità fiscale la Città con questo protocollo ha individuato quali sono le modalità con cui identificare gli edifici in cui siano presenti unità il cui classamento non sia congruo, e naturalmente vengono segnalate anche quelle in cui vi è invece una variazione che non per fabbricato ma per unità immobiliare in cui siano stati segnalati casi di variazione del comma 336.
In sostanza, la modalità con cui all'epoca si è proceduto anche al fine di rendere note alle categorie, ai sindacati, ai tecnici e agli ordini professionali delle modalità con cui l'Amministrazione avrebbe proceduto si realizzarono con la convocazione del comitato tributario cittadino, cioè la assise dei soggetti interessati potenzialmente a questa situazione e poi fu spedita ai proprietari di alloggi in A4 e A5, quindi a prescindere dalla attestazione di una condizione di differenza individuale edilizia, ma in generale rispetto all'adeguamento del classamento una lettera che segnalava come la normativa avesse previsto che qualora fossero state effettuate migliorie strutturali e impiantistiche senza adeguare le modalità di classamento catastale, il cittadino avrebbe dovuto procedere al riclassamento spontaneo beneficiando ovviamente di quelle agevolazione che la Città in aggiunta e non per legge aveva dato sul piano delle annualità pregresse ICI.
Quindi, in sintesi, alla conclusione di quella pratica che prevedeva l'agevolazione tributaria la Città ha attivato fasi di accertamento, nel senso che naturalmente si provvede poi alla verifica, essendo un beneficio tributario, dei requisiti di questo riclassamento operato negli anni passati e se la Città individua unità immobiliari non dichiarati in catasto o fatti in cui vengano meno coerenze con modalità di classamento ovviamente procede alla modificazione e alle richieste di modificazione dall'Agenzia del Territorio.
Ora, con il ricorso sul decentramento catastale, peraltro, questa materia è oggetto anche di una certa sospensione in questo momento per effetto del ricorso di Confedelizia.
Scaduto il termine dei 90 giorni per il quale non si sia provveduto, il Comune chiede all'Agenzia del Territorio il riclassamento d'ufficio con l'addebito al proprietario di spese e sanzioni, quindi chiedendo in sostanza l'intervento del pubblico in sostituzione del privato.
In base a tale procedura ovviamente il pagamento dell'ICI è dovuto a partire dalla data di ultimazione dei lavori rispetto all'immobile e quindi con riferimento sempre al termine edilizio.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola al Consigliere Ravello.

RAVELLO Roberto Sergio
Assessore, innanzitutto, mi permetta di ringraziarla per la sua disponibilità; so che oggi - e lei lo sa altrettanto bene- è un giorno che la vedrà particolarmente impegnata, per cui, mi creda è del tutto casuale il fatto che sia stato chiamato per una discussione di una interpellanza che effettivamente avremmo potuto discutere anche lontano dalla sessione di Bilancio.
Sarei grato all'Assessore Passoni se potesse consegnarci copia della relazione, perché non solo la materia è abbastanza complessa, soprattutto per le mie conoscenze, ma ha fornito un'ampia serie di informazioni, quindi ne farò tesoro.
Volevo, innanzitutto, capire - forse, mi è sfuggito - di chi fosse il compito di verificare che il cittadino che si rivolgeva agli Uffici, appellandosi al comma 336, avesse i requisiti necessari, perché, se non ho capito male, non era compito del Catasto fare questo accertamento e non era nemmeno compito dell'Agenzia del Territorio verificare la data della fine dei lavori.
Quindi, non ho capito se ci sia un vuoto, oppure se, semplicemente, non si era previsto, prima della stipulazione del Protocollo di Intesa tra Città e Agenzia, un accordo tra le parti che consentisse che non cadessero nel vuoto queste domande.
Il nostro interesse - immagino si sia capito - era, semplicemente, quello di comprendere se risultassero all'Assessore casi di abuso di quanto previsto da una normativa e che cosa si potesse fare per evitare ciò. Mi pare di avere compreso che, comunque, manchi una forma di comunicazione tra enti e soggetti diversi (se non sbaglio, è stato proprio l'Assessore a dirlo); l'Assessore l'ha definita, molto più correttamente, una forma di interscambio tra soggetti che hanno il compito di seguire, ognuno per le proprie competenze, la materia. Per cui, a questo punto, prima di leggere con maggiore attenzione la sua relazione, mi limito solo a chiedere all'Assessore Passoni se questi problemi si possano considerare risolti in seguito alla stipulazione del Protocollo di Intesa, oppure se, in circa un anno (il Protocollo di Intesa è stato siglato nel 2007), si siano potuti limitare i disagi e i fraintendimenti, oltre che gli abusi di cui ho parlato.
Segnalo un'ultima questione: non è inserito né nella narrativa dell'interpellanza né nelle richieste, ma, in un corposo documento che abbiamo richiesto agli Uffici competenti (che ci è stato consegnato), relativo ai dati sulle consulenze di tutti i Settori dell'Amministrazione, abbiamo trovato due incarichi di consulenza dati dalla Divisione Servizi Tributari e Catasto, l'uno, per un ammontare di circa 14.000 Euro e l'altro, di 11.000 Euro, per attività connesse all'applicabilità dell'articolo n. 1 e dei commi 335 e 336, appunto, della Finanziaria 2005. Si tratta di incarichi che risalgono all'anno 2007.
Volevo capire se la natura di questi incarichi fosse legata alla presa d'atto di una serie di problemi, tra cui anche quelli da noi segnalati, o se fosse legata al Protocollo di Intesa o a che cos'altro. Se l'Assessore ha qualcosa da dirci, ne approfitto, altrimenti, eventualmente, ci aggiorniamo in un momento successivo.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
Avrò cura di fare pervenire la memoria integrale al Gruppo come risposta scritta all'interpellanza, in modo che possa, poi, riscontrare anche altre questioni o queste che poneva adesso.
Sul tema del Protocollo di Intesa, mi limito solo a ricordare che (lo leggevo nella nota, magari nella narrazione non era del tutto chiaro), in realtà, il Protocollo si riferiva all'attività della Legge n. 662, cioè del riclassamento in conseguenza di disparità rispetto alla media, non al comma 336. In alcune attività, in realtà, si è consumata prima di quella del Protocollo, perché la scadenza era tre anni e mezzo fa. L'attività di riscontro è ancora in corso, perché il Catasto, ovviamente, procede al caricamento dei dati con una certa lentezza, ma, in realtà, lo scambio del Protocollo di Intesa è finalizzato all'attività dal 2007 in poi, quindi non si riferisce al comma 336.

RAVELLO Roberto Sergio
Mi scusi, Assessore, è più che altro una battuta, ma le mie scarse conoscenze riguardo al Protocollo di Intesa sono date dal fatto che i due Consiglieri che erano iscritti alla I Commissione, che, sicuramente, avranno appreso da lei le informazioni che mi sta riportando oggi, non sono più nel mio Gruppo!

PASSONI Gianguido (Assessore)
Infatti, è un'interpellanza, diciamo, d'annata!
Il tema del Protocollo, ed è la distinzione, fa sì che la procedura sia diversificata. I controlli sono, sul piano Edilizio, in capo ovviamente all'Ufficio Edilizia del Comune; invece, quelli relativi alla comunità catastale competono all'Agenzia del Territorio. Quel grosso tema della difficoltà di dialogo tra amministrazioni è proprio legata al fatto che i formati, spesso cartacei, della documentazione presentata richiedono un grandissimo lavoro di istruttoria di queste pratiche, che non hanno formato informatico. La Pratica Unica Edilizia, invece, trasformerà, da quando ci sarà, la possibilità di attingere alle informazioni semplicemente su 'file' di interscambio e, quindi, in tempi istantanei, ma è un progetto nazionale finanziato che, però, ha dei tempi ancora oggi non facilmente prevedibili.
Riguardo, invece, alle consulenze, queste erano dettate dall'esigenza che, il Comune, non avendo all'epoca ancora funzioni catastali in proprio, di fatto, in seguito ad una convenzione (non quella che citavo, ma una precedente) faceva un po' da sportello avanzato dell'Agenzia del Territorio. In questa attività di sportello avanzato, l'istruttoria delle pratiche veniva fatta di concerto con l'Agenzia, anche assumendo verifiche, al fine di presentare, poi, ai Revisori dell'Agenzia la documentazione istruita. Quindi, ci si limitava ad un'attività istruttoria, perché il Comune, non avendo in quegli anni funzioni catastali di legge, in quanto non gli erano attribuite, si limitava semplicemente ad istruire le procedure e le pratiche raccolte e ad inviarle in Agenzia per la raccolta della verifica catastale finale. Poi, naturalmente, l'Agenzia poteva pronunciarsi sulla congruità o meno del riclassamento, ma era un'attività data dal fatto che il Settore Catasto, che non conteneva funzioni tecniche, ma solo amministrative, ovviamente non poteva, in quel momento, avere personale interno dedicato ad un'attività tecnica.
Oggi, essendo istituito un Settore dedicato con il trasferimento delle funzioni, esiste un Settore Tecnico Verifiche Catastali che ha oggi personale interno per fungere alle funzioni di cui dicevo prima.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
L'interpellanza è discussa.
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