Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > VERBALI > Torna indietro

Estratto dal verbale della seduta di Mercoledì 2 Aprile 2008 ore 15,00
Paragrafo n. 6
INTERPELLANZA 2008-01412
"LA VOLONTA' DEL DONANTE NON CONTA NULLA ... L'ASILO PUO' ASPETTARE ... IL COMUNE DEVE FARE CASSA!" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAROSSA IL 10 MARZO 2008
Interventi

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200801412/02, presentata in data 10 marzo 2008, avente per oggetto:
"La volontà del donante non conta nulla... l'asilo può aspettare...
il Comune deve fare cassa"

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Viano.

VIANO Mario (Assessore)
Non raccolgo la provocazione, ma provo a rispondere nel merito della vicenda, rifacendomi ad una nota che gli Uffici avevano predisposto e trasmesso al Difensore Civico, a cui le signore Carla Mare e Anna Mare si erano rivolte, per venire a capo o, comunque, acquisire notizie ai fini di rivendicare diritti in merito alla questione che è stata posta dal Consigliere Carossa.
Mi sembra che la nota ricostruisca, fin dall'origine ormai abbastanza lontana, la situazione di quel terreno.
Ne do lettura, tralasciandone l'introduzione: "Il terreno venne acquistato - possiamo dire acquisito - in maggior corpo dalla Città, a seguito di cessione volontaria gratuita da parte del signor Mare Giovanni, con atto a rogito Segretario Generale Dottor Gilletti in data 6 giugno 1960 rep. 945, stralciato da maggior area di proprietà del signor Mare stesso. La gratuità della cessione veniva motivata dal fatto che l'area ceduta era, all'epoca, destinata in parte a servizi pubblici, in parte a viabilità, ma, nell'atto di cessione stesso, il signor Mare dichiarava '...di rinunziare per sé, suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, all'eventuale diritto di retrocessione che, comunque, potesse competergli in ordine alla destinazione data dal Comune di Torino al terreno oggetto della presente cessione'".
È chiaro? Lo rileggo, perché è un passaggio chiave: "...di rinunziare per sé, suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, all'eventuale diritto di retrocessione - sappiamo che il diritto di retrocessione ha luogo in seguito ad un'acquisizione forzosa, per via espropriativa (anche se poi il Comune o l'Ente Pubblico non realizza l'opera, la procedura espropriativa è attivata legittimamente - che comunque potesse competergli in ordine alla destinazione data dal Comune di Torino al terreno oggetto della presente cessione". Questo passaggio è citato nell'atto del 1960.
"In data 28 agosto 1961, tra la Città di Torino e il signor Mare Giovanni, venne stipulata una convenzione nell'interesse pubblico edilizio, con atto a rogito Segretario Generale Gilletti trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 27 novembre 1961 ai nn. 38239/30958, con la quale la Città e il signor Mare vincolavano il muro divisorio tra le rispettive proprietà - perché la cessione riguardava una parte- all'altezza massima di metri quattro misurata dal piano stradale. Pertanto, come si evince anche dalla lettura della predetta convenzione, tale vincolo riguarda il muro divisorio fra il terreno in oggetto e la proprietà Mare - residua -, e non anche eventuali altre costruzioni che dovessero essere realizzate in futuro sul terreno".
Questa, naturalmente, è l'interpretazione data dagli Uffici.
"Con l'adozione del nuovo Piano Regolatore della Città di Torino, approvato il 21 aprile 1995 - parliamo del 1995 e non del periodo post-1999, quindi non ne sono direttamente e personalmente responsabile -, la destinazione urbanistica di parte dell'area è mutata (specificamente quella oggetto dell'alienazione ad asta pubblica), venendo compresa in 'zona urbana consolidata residenziale mista' , area normativa di tipo M1 con destinazione prevalentemente residenziale, mentre la parte restante è rimasta destinata a viabilità". Infatti, di una parte del complesso dell'area a suo tempo ceduto dal signor Mare, è stata confermata la destinazione di viabilità, mentre un'altra parte, invece, ha avuto una destinazione che consente l'edificabilità.
"A seguito di tale variazione di destinazione urbanistica, non sono peraltro pervenute osservazioni contrarie da parte degli eredi del signor Mare: al contrario, in data 9 ottobre 1997, prot. n. 291, è pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica una proposta di acquisto dell'area da parte degli eredi del signor Mare Giovanni, al fine di costruirvi un fabbricato ad uso artigianale, fatto da cui si può implicitamente desumere la conoscenza, da parte degli eredi Mare, della nuova destinazione urbanistica dell'area, nonché la mancanza di interesse alla permanenza di un'area da adibire a giardino pubblico. Infine, a seguito di asta pubblica n. 322/2003, la Città ha alienato il terreno in oggetto con atto a rogito Ganelli in data 24 settembre 2004 rep. 1970/1123. Detto atto contiene, all'art. 2, in ottemperanza a quanto disposto con la sopracitata Convenzione tra la Città di Torino e il signor Mare del 28 agosto 1961, la dichiarazione del Comune di Torino di esistenza del 'vincolo nell'interesse pubblico all'altezza massima di metri 4 misurata dal piano stradale, per il muro divisorio tra le rispettive proprietà'". È quello che citavo prima: è stato riportato nell'asta, in modo che fosse naturalmente noto all'acquirente.
"Si rammenta inoltre che, viste le attuali norme derivanti dalle leggi e dal Piano Regolatore, le eventuali costruzioni possono essere edificate solo a filo marciapiede e non sul confine con la proprietà Mare, per cui non esiste neppure la possibilità di non rispettare tale vincolo". Non esiste, dunque, la possibilità di costruire in sopraelevazione, a confine.
"Pertanto, come emerge dalle precedenti precisazioni, si rileva che non esiste, nell'atto di cessione, alcuna clausola di utilizzo per pubblica utilità, ma solo l'esplicitazione del motivo della gratuità della cessione. Inoltre il vincolo relativo all'altezza di 4 metri del muro divisorio è stato pienamente rispettato ed è stato inserito nell'atto di alienazione del terreno; tale vincolo, peraltro, come sopra esposto, non riguarda eventuali altre costruzioni che dovessero essere realizzate sul terreno".
Questa è la nota, che naturalmente metto a disposizione del Consigliere Carossa, qualora la desideri.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
La parola al Consigliere Carossa.

CAROSSA Mario
Sicuramente richiederò all'Assessore la nota, anche perché, a causa di una mia mancanza, devo ammettere di aver capito davvero poco.
Per quanto riguarda il discorso sul vincolo del muro e sui quattro metri, siamo nella normalità, perché si tratta di atti di vincolo, predisposti a loro tempo in base a regole di Piano Regolatore (ne ho visti diversi).
Il nocciolo della questione odierna, però, non mi sembra questo.
Ripeto: si tratta di una mia mancanza, ed è proprio per questo motivo che mi riservo, Presidente, dopo aver ricevuto dall'Assessore la nota di cui ha dato lettura, di riformulare l'interpellanza o di trasformarla in interrogazione (non posso, in questo momento, mettermi a studiarla).
In ogni caso, non sono assolutamente soddisfatto della risposta, proprio perché non ho capito. Non ho capito (ma non credo di essere l'unico) se, nel 1960, questo terreno fosse stato dato con la clausola o con la volontà, da parte del Comune, di farne un asilo.
Non mi citi il discorso (con cui ha iniziato la sua nota) che riguarda quella frase molto strana. Posso, però, immaginare come si siano svolti i fatti, perché ho visto troppi casi simili: l'allora Segretario Generale del Comune, come un notaio, ha suggerito al donante di mettere quella frase per varie ragioni. Lasciamo anche perdere il fatto che gli eredi del donante abbiano richiesto l'acquisto dopo l'adozione del Piano Regolatore, perché (qua nessuno è fesso), caduto il vincolo e tolta la destinazione a servizi pubblici, avranno pensato di essere stati "fregati", tra virgolette, e, quindi, hanno richiesto l'acquisto. È vero che la Legge non ammette ignoranza, ma, magari, non hanno pensato di fare osservazioni al Piano Regolatore. Lasciamo anche perdere le osservazioni al Piano Regolatore, perché ce ne sono state migliaia; potremmo verificare quelle che avete accolto, ma questo è un altro discorso, che esula da questa interpellanza.
Quindi, naturalmente, da quel poco che ho capito dei Regolamenti, non posso richiedere la sospensione in Aula dell'interpellanza. Il Presidente la dichiarerà discussa, ma mi riservo, in seguito ad un esame più attento degli atti e del documento che, gentilmente, mi fornirà l'Assessore, di presentare nuovamente l'interpellanza.

CASTRONOVO Giuseppe (Presidente)
Invito l'Assessore a consegnare la nota al Consigliere Carossa. Prendendo atto della dichiarazione del Consigliere Carossa, che, non soddisfatto di come la vicenda si stia concludendo, si riserva di proseguire attraverso altri atti amministrativi, consideriamo l'interpellanza discussa.
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)