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COPPOLA Michele (Vicepresidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200800349/02, presentata in data 22 gennaio 2008, avente per oggetto: "Risarcimento miliardario a danno dei cittadini torinesi" COPPOLA Michele (Vicepresidente) La parola, per la risposta, all'Assessore Viano. VIANO Mario (Assessore) In merito al risarcimento miliardario a danno della Città, ritengo opportuno dare lettura integrale e riscontro puntuale dei vari passaggi della vicenda nel corso del tempo, attraverso la nota predispostami dagli Uffici, che hanno seguito direttamente (talvolta anche personalmente) questa vicenda. "In data 8/10/73 veniva rilasciata licenza edilizia n. (...) alla Società Immobiliare Berti - successivamente, Società Immobiliare Campo Consolata, stesso Amministratore - per eseguire opere di recupero dell'immobile in Via Della Consolata n. 4 e n. 6 angolo Via Garibaldi e Piazza Savoia, a cui faceva seguito in data 30/09/74, la presentazione di denuncia di inizio lavori. A seguito di esposto di alcuni residenti nello stabile di Via Consolata n. 4 e n. 6 e Via Garibaldi n. 26, veniva effettuato un sopralluogo in data 13/03/79, da cui risultava che erano stati realizzati soltanto modesti interventi (rimozioni infissi e porte interne), non configurabili come opere significative ai fini della validità della licenza edilizia. Veniva, quindi, emesso in data 29/03/79 provvedimento sindacale di decadenza della citata licenza edilizia - quindi, licenza del 1973, inizio dei lavori del 1974, pronuncia di decadenza nel 1979 - a cui seguiva ricorso al TAR Piemonte che, con sentenza n. 777/81 del 7/04/81, si pronunciava per l'annullamento del sopraccitato provvedimento di decadenza. In seguito alla sentenza di annullamento, la Società Immobiliare Campo Consolata riprendeva i lavori dopo un periodo di interruzione compreso tra il 29/03/79 e il 7/04/81 - il tempo del ricorso al TAR -. La licenza edilizia, in forza dell'art. 18 della Legge n. 10/77, come modificata dal Decreto Legislativo n. 901 del 22/12/84, convertito con modificazione della Legge 42/85, conservava validità fino al 31/12/85. A lavori conclusi, con atto notificato in data 25/02/91, la Società Immobiliare Campo Consolata citava in giudizio il Comune di Torino, chiedendo - 6 anni dopo la fine dei lavori - la condanna al risarcimento del danno subito per il periodo di interruzione, dal 1979 al 1981, a causa del provvedimento di decadenza della concessione edilizia. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 5/06/2000, accoglieva parzialmente la domanda della Società, condannando il Comune al risarcimento della somma di Lire 673.308.000, pari al 60% dei danni riportati - riconoscendo un danno per oltre 1 miliardo -. In seguito, con sentenza 21/09/2001, la Corte d'Appello di Torino, accogliendo l'appello del Comune, rigettava la richiesta di risarcimento della Società Immobiliare Campo Consolata, perché non era stata dimostrata l'ingiustizia ("ingiustizia", nel senso che è attribuibile ad una colpa/responsabilità) del danno conseguente al provvedimento amministrativo posto in essere. Tale sentenza, però, veniva nuovamente impugnata dalla Società avanti la Corte di Cassazione che, in data 19/01/2004, accoglieva il ricorso e, con sentenza n. 2705 del 19 ottobre 2004-10 febbraio 2005 - non so perché vi siano due date, comunque, a cavallo tra i due anni -, annullava la sentenza della Corte d'Appello del 2001 con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. In data 20/04/2005 la Società ricorrente proponeva di integrare il risarcimento del danno, quantificato in 579.000,00 Euro, l'equivalente di 1.122.000.000 - grosso modo, il valore già a suo tempo indicato dal Tribunale di Torino -. Successivamente, il Comune si costituiva nuovamente in giudizio contestando la domanda e ribadendo la richiesta di accoglimento dell'appello già proposto. Infine, la Corte d'Appello, con sentenza 5/10/2006, confermava la sentenza di 1° grado dell'anno 2000 e, conseguentemente, condannava il Comune a pagare quanto stabilito: il 60% del danno richiesto, ovvero L. 673.308.000, oltre a interessi e rivalutazioni, compensando le spese di giudizio. Pende attualmente ricorso in Cassazione, depositato in data 12 febbraio 2007, ma poiché la sentenza d'appello è immediatamente esecutiva, pena il pignoramento dei beni del Comune, è stato dato il via al procedimento di liquidazione, con l'adozione della determinazione d'impegno della somma di 1.800.000 Euro, rinviando a successivo provvedimento l'impegno della eventuale somma residua - mi auguro - in relazione all'esito del ricorso in Cassazione. Per quanto concerne le spese legali sostenute dalla Città, si allega la determinazione del Servizio Affari Legali, approvata il 5 dicembre 2007" (che, naturalmente, posso consegnare all'interpellante, se lo desidera). Questa è la sostanza della ricostruzione, dalla quale emerge - mi sembra - che la Città si sia comportata in modo corretto, nel senso che è ricorsa in appello dopo il primo grado; l'appello ha riconosciuto la tesi della Città e il ricorso in Cassazione, invece, ha annullato la sentenza d'appello. Nel frattempo (anche se i tempi sono stati lunghi, ma non perché ci sia stata una colpevole inerzia), la prima sentenza d'appello del 2005 aveva accolto le tesi del Comune. La Cassazione ha esaminato il ricorso nel 2004 e il nuovo appello è stato pronunciato nel 2005. Naturalmente, il valore assoluto del danno è stato mantenuto nel secondo appello, ma il problema è che, come avviene ordinariamente in questi casi, sono stati riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, e tutto ciò ha ingigantito il valore dalla somma da pagare. Adesso, come ho riferito, pende il ricorso presso la Cassazione. Comunque, allo stato dell'arte, questa è la situazione e mi sembra che si configurino comportamenti complessivamente riconducibili ad ordinarietà e buona e corretta amministrazione. Certamente, il primo atto che risale al 1979 con l'annullamento è stato all'origine di tutta questa vicenda, della quale non posseggo gli elementi di fatto più puntuali, se non nelle relazioni tecniche degli Uffici. COPPOLA Michele (Vicepresidente) La parola al Consigliere Carossa. CAROSSA Mario Non è colpa sua, sicuramente, Assessore, ma comunque, se dopo mi potrà dare il cartaceo, la ringrazio. Dico solo una cosa, che rimanga a verbale, perché qui va bene sempre tutto e non è mai colpa di nessuno! Nel 2000 è stata condannata la Città di Torino, che, con la rivalutazione ISTAT, doveva pagare 869.510 Euro. Non parlo del 1979, ma del 2000. Arriviamo nel 2007 (come è stato scritto su un giornale cittadino, siamo in gamba, bravissimi, "i meglio") a dover pagare la bellezza del totale dei danni, non il 60% - questo si evince dalle vostre determinazioni, deliberazioni, che non so se siano scritte in maniera corretta -, per un importo di 2.500.000 Euro! Qualcuno deve spiegarmi (e lei non l'ha fatto, ma non per colpa sua), perché siamo passati da 800.000 Euro a 2.500.000 Euro. Dato che abbiamo la migliore Avvocatura esistente sulla faccia della Terra e ci serviamo di consulenze esterne di diversi avvocati, non era il caso di fare invece i buoni padri di famiglia e magari ragionare un attimo, come se i soldi fossero veramente nostri? Prima di fare un appello, si vede se c'è veramente la possibilità o meno di vincere. Ed è lì il punto, caro Assessore! I soldi vengono gestiti, come al solito, dato che non sono nostri, con molta leggerezza, perché si è passati in 7 anni da 869.000 Euro a 2.500.000, dato che siamo stati condannati a pagare "in toto" tutti i danni! Non è soltanto la rivalutazione; la questione è che qualcuno ha sbagliato! E come al solito, però, quando qualcuno sbaglia, nessuno paga! Perché tanto paghiamo noi, come cittadini torinesi! Chiedo scusa per il tono, ma quando si parla di 2.500.000 Euro non riesco a mantenere un tono calmo, soprattutto quando mi sento fare da lei, Assessore, un'elencazione, mi permetta, anche un po' aggrovigliata di quello che comunque ho imparato a fare in questo anno e mezzo: procurarmi le vostre deliberazioni, leggerle e metterle in ordine. E nelle vostre deliberazioni è scritto tutto. Questo non mi basta, mi permetta, Assessore, anche se non so cosa potrò fare; purtroppo temo nulla, perché non so se questa sia materia, Presidente, da mandare in Commissione o meno, però a me non basta un'elencazione di cose, che tra l'altro, ho già visto dalle vostre deliberazioni. Mi chiedo, come mai si sia arrivati a questo! Non mi basta che un City Manager strapagato dica sul giornale: "Non ne so nulla". Non ne so nulla! Di un rimborso di 2.500.000, sentirsi dire candidamente "non ne so nulla" e "non conosco la situazione", scusatemi (voglio usare dei toni consoni a questa Sala), ma stiamo scherzando? COPPOLA Michele (Vicepresidente) La parola, per una breve replica, all'Assessore Viano. VIANO Mario (Assessore) Per carità... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Non era una cosa personale. Io rappresento l'Amministrazione per continuità amministrativa. Quello che è riportato, in questa nota predispostami dagli Uffici, con tutta franchezza, non l'ho verificato puntualmente, però dice che la nuova sentenza di appello ha confermato quella di primo grado e quindi condannato il Comune a pagare quanto già stabilito, ovvero il 60% del totale. Dopodiché, lei dice che ci sono degli atti che contraddicono questa affermazione. Benissimo, non ho nessuna difficoltà, vista la rilevanza e la complessità della vicenda dal punto di vista procedurale, a portarla all'esame della Commissione, in modo tale che presenzino, da un lato, i tecnici dell'Edilizia Privata e, dall'altro, quelli dell'Avvocatura, che ci possano dar conto, in contraddittorio, della questione, perché ci mancherebbe pure che offriamo copertura o siamo accusati di offrire copertura a comportamenti che non siano assolutamente ineccepibili, dal punto di vista del perseguimento dell'interesse pubblico. Non si tratta, in nessun caso, di altro. Quindi, non ho nessuna difficoltà a portarla in discussione in I Commissione. COPPOLA Michele (Vicepresidente) Consideriamo l'interpellanza discussa per l'Aula e la inviamo, per gli approfondimenti del caso, in I Commissione competente. |