Interventi |
UNIA Alberto (Assessore) Grazie, Presidente. Mah, la deliberazione ARERA 443 del 2019 e anche le successive modifiche ed integrazioni hanno profondamente innovato le modalità di redazione dei Piani Economico-Finanziari per il riconoscimento dei costi efficienti di servizio e investimento del Servizio Integrato rifiuti, alla base della determinazione della TARI. Come già è accaduto l’anno scorso, i dati di riferimento non sono più dei preventivi, ma sono consuntivi, riferiti all’anno meno due, quindi, in questo caso, ci ritroviamo a riferirci all’anno 2019. Ogni gestore di una parte del Servizio Integrato ha dovuto inviare formalmente l’elaborazione di una parte del Piano Economico Finanziario, cosiddetto grezzo, e partire dalle precise regole di ARERA, dando conto della coerenza con le scritture contabili e allegando dichiarazione in tal senso, a firma del legale rappresentante. Non sto a leggere, perché ne abbiamo già approfondito in Commissione, a meno che ovviamente i Consiglieri poi non desiderino anche qua un approfondimento, i costi, la disamina delle singole voci di costo che sono inserite nel Piano Economico Finanziario. Dicevo quindi, per Torino i gestori sostanzialmente sono due, uno che è AMIAT, il gestore del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, spazzamento e lavaggio e l’altro è il Comune che invece è gestore della Tassa Rifiuti. Il valore finale del Piano Economico-Finanziario dipende, oltre che dai valori di ingresso, forniti dai gestori, anche da alcuni parametri valutati dal Comune e nella fattispecie sono stati approfonditi questi parametri: i valori di crescita, in funzione della qualità dell’ampliamento del perimetro gestionale, che sono stati posti al limite superiore; il valore di recupero di efficienza, posto invece al limite inferiore; sono stati conteggiati i costi operativi incentivanti variabili; i parametri inerenti il coefficientamento di gradualità e i parametri in base ai quali vengono suddivisi i ricavi da vendita di materiali ed energia. Relativamente invece agli effetti della pandemia Covid-19, alle modalità straordinarie di integrazione nel PEF, previste da ARERA, sono state inserite appunto le componenti di costo fisso e variabile, relative ai maggiori costi per le attività di sanificazione delle sedi e dei mezzi ovviamente di trasporto, dei mezzi utilizzati dal gestore del servizio, e i dispositivi di protezione individuale dei dipendenti, valutati per l’anno 2021. Analogamente per quanto fatto per la gestione rifiuti, anche per la gestione della Tassa Raccolta Rifiuti ci si è avvalsi della possibilità di utilizzare le detrazioni di ARERA, con la finalità di mitigare l’incidenza Tariffa Rifiuti per un valore poco superiore ai 2 milioni di euro. Come è già accaduto lo scorso anno, a differenza del passato, la validazione del PEF grezzo o meglio dei PEF grezzi, provenienti da AMIAT e dalla Divisione Tributi della Città, deve essere fatta dall’Ente territorialmente competente che, in base alla vigente legislazione e organizzazione del Sistema Integrato della gestione dei rifiuti Regionale, ex Legge Regionale 1/2018, coincide per quest’anno con i Consorzi di Area Vasta, i CAV, e dal prossimo anno opererà la costituenda Conferenza d’Ambito Regionale, con regole e operatività di funzionamento ancora tutte da definire. La Città di Torino, appunto, in ragione dell’espressione demografica superiore ai 500.000 abitanti, assume il ruolo di CAV a sé stante e, come tale, rappresenta l’Ente territorialmente competente ai fini della validazione del PEF che, una volta approvato, appunto, in Consiglio Comunale, verrà inviato ad ARERA per la relativa e formale approvazione. Grazie. |