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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 14 Giugno 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 13
INTERPELLANZA 2021-00257
CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE NEI SERVIZI PER LA DISABILITA'.
Interventi
FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Ritorniamo in modalità quindi per l'interpellanza successiva, che è la n. mecc.
202100257. Aspettiamo un minuto per ritornare in modalità open.
Allora, riprendiamo in modalità aperta.

(La seduta riprende in modalità pubblica)

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Passiamo all’interpellanza n. mecc. 202100257. (INTERVENTO FUORI
MICROFONO). A no? No, mi hanno detto loro.
Allora, perfetto. Passiamo all’interpellanza n. mecc. 202100257:

“Criteri di compartecipazione nei servizi per la disabilità”

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
È stata presentata dalla Consigliera Artesio in data 12 maggio 2021. Passo subito la
parola all’Assessora Schellino per la risposta e ringrazio.

SCHELLINO Sonia (Assessora)
Grazie. Buongiorno. Le strutture residenziali provvedono alle esigenze sociali,
assistenziali e sanitarie ed educative delle persone inserite nelle stesse. Il tema di
compartecipazione dell’utente al costo dei servizi è prevista la competenza per materia
della Regione, l’attuale disciplina è prevista: dalla Legge Regionale 8 gennaio 2004 che
prevede che, come l’interpellante sicuramente conosce, la compartecipazione degli
utenti ai costi si applica ai servizi e alle prestazioni sociali richieste prevedendo la
valutazione della situazione economica del richiedente con riferimento al suo nucleo
familiare attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o
attraverso altri strumenti individuati dalla Regione. Viene, inoltre, precisato al comma 3
dello stesso articolo che gli enti gestori istituzionali con riferimento alla valutazione
della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l’entità della
compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta
Regionale con proprio provvedimento. Il Comune di Torino e gli altri enti gestori
piemontesi hanno, con propri atti deliberativi, recepito le disposizioni contenute in
questa legge. L’altra legge di riferimento è la deliberazione regionale 12 gennaio 2015
recante le linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE,
di cui al DPCM 5 dicembre 2013 e delle successive deliberazioni regionali, da ultimo
con la DGR 166411 del 26 gennaio 2018 con cui la Regione ha prorogato la disciplina
transitoria in essere. Pertanto, su tutto il territorio piemontese, ove il beneficiario non
superi la soglia del valore ISEE prevista per l’accesso alla specifica prestazione sociale
o socio-sanitaria, la contribuzione dello stesso viene determinata da ciascun ente gestore
delle funzioni assistenziali mediante la regolamentazione previgente che per la Città di
Torino consiste nella deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2012. La
contribuzione della Città di Torino è determinata sulla base di tale delibera per chi è al
di sotto dei 38.000 euro di ISEE partendo dal reddito mensile e sottraendo la quota per
spese personali differenziate per tipologia di struttura e sulla base delle esigenze
individuali. In particolare, la delibera prevede che a seconda della tipologia delle
strutture la quota di spesa personale possa essere di 116 euro nel caso di comunità
alloggio, RSA e RAF o di 327,20 euro nel caso del gruppo appartamento o di 746,62
euro nel caso dei servizi di autonomia e strutture per disabili psicomotori. Oltre a tale
peculiarità che riguarda le strutture per disabili, la delibera prevede alcune tassative e
ipotesi di maggiorazione della quota spese personali, per esempio, per esigenze
personali e particolari documentate dagli interessati e dai presidi ospitanti quali
sostituzioni continue di capi di vestiario dovuti a comportamenti individuali
problematici, quote di spese sanitarie a carico dell’utente, quali ticket e medicinali
assolutamente necessari di fascia C, quote su protesi, ausili, eccetera. Allo stato attuale
gli utenti interessati da un progetto residenziale che beneficiano di una quota spese
personali maggiorata sono 165 per una spesa annua totale di euro 168.000. Ad oggi le
persone con disabilità inserite in servizi residenziali sono 1.340 di cui 966 con
integrazione parziale o totale della quota sociale della retta. Nell’anno 2020 la spesa a
carico della Città relativa all’integrazione della quota sociale della retta per gli utenti
disabili inseriti in struttura, è stata di 11 milioni 355 mila euro. Nello specifico in merito
agli aumenti pensionistici, gli utenti interessanti dalla richiesta di arretrati con
conseguente revisione della contribuzione, sono circa 440, per un totale di circa 800.000
euro di rimborso per il periodo da agosto a dicembre 2020. L’aumento della
contribuzione giornaliera per gli utenti interessati è in media di euro 10,5; dal 1°
gennaio 2021 ad oggi l’aumento della contribuzione per i 440 utenti è
complessivamente di 740.000 euro.
Le comunicazioni tra le famiglie e l’Amministrazione avvengono mediante lettera; nel
caso di situazioni particolari, ad esempio arretrati con importi considerevoli, la lettera è
sempre preceduta da una telefonata. La richiesta degli arretrati non ha, dal punto di vista
generale della persona, incidenza rilevante sulle diverse situazioni, perché, come
specificato in premessa, tutte le esigenze della persona vengono assorbite dalle
specificità dei servizi residenziali e/o dalla maggiorazione delle quote di spesa personali
previste nella deliberazione comunale.
La Città di Torino è in attesa della definizione, in sede regionale, della disciplina
compiuta in materia di compartecipazione alla spesa degli utenti, e solo a seguito della
stessa provvederà alla modifica del proprio Regolamento. Una nuova e diversa
disciplina, adottata unilateralmente dalla Città, si porrebbe in antitesi con la disciplina
regionale vigente. Ho terminato, grazie.

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Grazie, Assessora Schellino. La parola alla Consigliera Artesio.

ARTESIO Eleonora
Grazie. Ho presentato questa interpellanza proprio per la consapevolezza del fatto che,
accanto ad una questione individuale, da cui ho tratto lo spunto per i riferimenti alle
diverse cifre, esiste una problematica generale, e questa problematica generale sta
impegnando in modo particolare le associazioni di tutela delle persone disabili e malate
e non autosufficienti, sia nei confronti della Regione Piemonte, sia nei confronti dei
Comuni e dei Consorzi Socio-Assistenziali. In effetti, tutta la normativa madre di
definizione dell’ISEE, ai fini della possibilità di fruire di servizi e di prestazioni sociali
e socio-sanitarie, discende dalla disciplina del 2013, in particolare dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013 n. 159, al quale sarebbero dovute
succedere diverse normative di carattere regionale, che, nel caso del Piemonte, non sono
state elaborate, ma vengono prorogate con atti progressivi e consecutivi. Il problema
dell’aggiornamento e della determinazione omogenea sul territorio piemontese dei
criteri di compartecipazione ai sensi dell’ISEE non è una materia esclusivamente di
carattere burocratico formale, ma è una questione sostanziale rispetto al modo con il
quale si intende definire l’obbligatorietà in capo agli utenti di compartecipare al costo
dei servizi. Ad esempio, noi sappiamo molto bene quanto ci sia stato dibattito negli anni
passati, e in modo particolare per le attività riguardanti le RSA, la definizione del
reddito sul quale vada calcolato l’ISEE e in modo particolare il fatto che nella
fattispecie, laddove si tratti di adulti maggiorenni che non vivono, perché frequentano il
Centro Diurno, la comunità alloggio e quindi non sono congiunti al nucleo familiare di
provenienza, l’unica definizione della loro condizione reddituale è fatta sulla condizione
soggettiva su eventuali coniugi o su eventuali figli. E questo è un tema che è stato molto
dibattuto nel rapporto tra le istituzioni e le associazioni di tutela, così come - peraltro
questo è anche previsto nella norma - tutta la tematica della valutazione dell’indennità
di accompagnamento o della pensione di invalidità civile, che non deve concorrere alla
formazione del reddito, è un’altra delle questioni che nel tempo hanno profondamente
interpellato le istituzioni e le associazioni di tutela.
Quindi, in questo quadro in cui la Regione è indeterminata, le associazioni di tutela
stanno richiedendo una ridefinizione puntuale e condivisa della legge regionale, il
procedere con degli incrementi è questione che probabilmente è stata suggerita ed è
sostenuta da argomentazioni formali, ma è altrettanto, forse, diciamo, non così attenta,
non intercetta così tanto la sensibilità degli interessati e di chi tutela i loro diritti, perché
si vede, a fronte di un’incertezza generale, data per certa invece la soluzione dell’Ente
che procede in incremento.
In quanto poi alla questione puntuale che ho voluto qui richiamare, mi permetto di dire
questo: se le famiglie, la famiglia, gli utenti interessati a questa situazione si rivolgono a
un Consigliere Comunale, solitamente è dopo aver percorso le vie ufficiali della
comunicazione, sia verso la Segreteria dell’Assessore di riferimento, sia verso l’Ufficio
di Relazione con il Pubblico. Quindi mi permetto di dire che in questo caso né in un
verso e né nell’altro c’è stata risposta o soddisfazione, ma ciò che importa - e credo
interessi anche coloro che si sono fatti promotori di segnalare pubblicamente il
problema - è che un incremento, quale quello che io riporto, di retta giornaliera e anche
l’imposizione potente di un aumento relativamente alla conservazione del posto per la
durata mensile (che poi noi non sappiamo se nella gestione operativa quel posto lasciato
libero e ovviamente coperto da una sorta di caparra impegnativa, che è quella che viene
pagata dalla famiglia, possa essere usato per sevizi di tregua o altro) è particolarmente
rilevante e residuano agli interessati, con questo tipo di incremento, poche decine di
euro per le spese personali; non so, nel caso, se siano state fatte richieste di spesa
personale maggiorata e che tipo di risposta sia stata ottenuta.
Quindi, io concludo dicendo che il tema va oltre la nostra conversazione in questa sede
di Consiglio, interpella le relazioni istituzionali e le associazioni; francamente avrei
ritenuto forse più sensibile provare a sospendere in questa fase gli incrementi e cercare
di accompagnare le richieste di una definizione legislativa, così come le hanno avanzate
le associazioni. Grazie.

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Grazie Consigliera Artesio.
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