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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 12 Aprile 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 32
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2021-06830
(20)?DEMOLIZIONE DI EX FABBRICATO RURALE ESISTENTE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE BIFAMILIARE IN STRADA DEL MEISINO N. 59. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.R.G.C. EX ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2001 E ARTICOLO 5, COMMI 9-14, LEGGE N. 106/2011 - APPROVAZIONE DEROGA.
Interventi
POLLICINO Marina
Grazie, Presidente. L’intervento in deroga che la Giunta propone di approvare, dal mio punto di vista presenta molte criticità, premetto quanto leggo nelle premesse, ovvero che la zona in cui si trova l’intervento è inserita in un ambito urbano che presenta aspetti di degrado, determinati sia dalla presenza di alcuni fabbricati abbandonati e fatiscenti e dalla presenza di un sistema viabilistico disordinato non adeguatamente coniugato con le minute trasformazioni che hanno interessato quella parte di Città; sinceramente non capisco la connessione tra un sistema viabilistico disordinato e l’approvazione di una deroga edilizia, per giustificare non certo per motivare un intervento in deroga si invocano le precarie condizioni del manto stradale o di una pessima gestione del traffico privato, non si capisce allora perché proprio in prossimità dell’intervento sia prevista una rotonda su via Giuseppe Beato Cafasso che supera con un tocco di bacchetta magica il sistema viabilistico disordinato della zona. Ritengo inoltre di dover sollevare alcuni dubbi sulla possibilità di attuare quell’intervento soprattutto per alcuni motivi: primo motivo, faccio riferimento all’area per servizi pubblici, attrezzature di interesse comune a normata dall’art. 19 delle norme urbanistiche edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale, la destinazione servizi viene modificata con una procedura in deroga a revisione del Piano Regolatore (incomprensibile), ma per quale motivo non è stata fatta una diversa valutazione? Anche quest’area servizi poteva essere confermata nella revisione, si poteva adottare un atteggiamento diverso, (incomprensibile) nella revisione del PRG delle motivazioni per cui non si è proceduto alla conferma di quest’area servizi, credo sia molto negativo trattare un argomento di scelta urbanistica mancata con una procedura edilizia, anche da questo episodio debbo constatare che è una revisione parziale del Piano Regolatore Generale. Secondariamente, dalla lettura della Tavola carte di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, ricaviamo che la classe di rischio geologico del fabbricato terzo D2 non consente di aumentare il carico (audio disturbato) un precedente pericoloso che io non condivido, e infine l’immobile risulta essere compreso tra i Beni paesaggistici indicati all’art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei Beni culturali e del paesaggio e in data 27 marzo 2020 è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n. 36/AP/2020/M. Mi sembra che nelle premesse della proposta si sia tralasciato di approfondire l’aspetto che riguarda i Beni paesaggistici, mi sembra assurdo che venga rilasciata un’autorizzazione paesaggistica prima dell’approvazione della deroga, in questo caso nel voler accelerare i tempi per portare in Aula il provvedimento si potrebbe incorrere in un vizio grave, quando mai un’autorizzazione paesaggistica può assentire un intervento in deroga non conforme al Piano Regolatore? Se questa è la prassi, la ritengo sbagliata e illogica perché si potrebbe attribuire all’autorizzazione paesaggistica una valenza che non le compete, l’autorizzazione paesaggistica va richiesta ed eventualmente rilasciata dopo l’approvazione della deroga per queste ragioni il mio voto sarà contrario. Grazie.

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