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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 29 Marzo 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 2
INTERPELLANZA 2021-00115
CONSEGUENZE?OCCUPAZIONALI?DELL'APPALTO?DI?GESTIONE?DEL?CANILE?SANITARIO.
Interventi
UNIA Alberto (Assessore)
Presenti tutti.

UNIA Alberto (Assessore)
Grazie, Presidente. La Consigliera ha presentato un’interpellanza, richiedente
informazioni sulle conseguenze occupazionali, in seguito all’appalto di gestione del
Canile Sanitario. Alla luce dei principi nazionali e comunitari vigenti in materia, si
ritiene escluso che dal soggetto aggiudicatario possa addebitarsi, nel caso di specie,
l’obbligo di assumere in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato
dall’operatore uscente, in quanto il possibile riassorbimento opera nei limiti di esigenze,
di armonizzazione e compatibilità con la struttura organizzativa subentrante, che nel
caso in questione ha natura pubblica e pertanto, sulla base delle indicazioni del gestore
subentrante, Università degli Studi di Torino, non risulterebbe applicabile.
La clausola sociale costituisce un importante strumento di tutela dei lavoratori, ma nel
contempo non deve comportare un onere per l’appaltatore subentrante che non sia nelle
condizioni economiche ed organizzative da poter impiegare i dipendenti dell’operatore
economico uscente e ritenga di poter ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando
una minor componente di lavoro rispetto al precedente gestore, la cui valutazione viene
determinata dall’appaltante, dunque, ottenendo economie e costi di valorizzazione a fini
competitivi nella procedura di affidamento. In questo senso si è espressa la
giurisprudenza in modo consolidato, Consiglio di Stato, Sezione III, del 5 aprile 2013,
n. 1896, insomma, poi c’è un elenco di sentenze del Consiglio di Stato, sono circa una
decina, che ovviamente invierò con la nota alla Capogruppo Artesio. In tale contesto
pertanto l’ente appaltante non può ingerirsi limitando la libertà di iniziativa economica,
e soprattutto occorre evitare venga attribuito un effetto automatico rigidamente
escludente alla clausola sociale. Inoltre, poiché nel caso specifico l’attuale appaltante è
risultato essere un Ente Pubblico, esso soggiace all’osservanza di inderogabili vincoli di
rango costituzionale, come risulta dalla nota formulata dall’Università degli Studi, che
allegherò poi alla Consigliera Artesio.

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