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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 22 Marzo 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 3
INTERPELLANZA 2021-00101
LEGGE?REGIONALE?DEL 22?FEBBRAIO 2019?N. 5: COME?SI?STA?COMPORTANDO?LA?POLIZIA?LOCALE?SUL?TERRITORIO?COMUNALE??LA?REGIONE?DISPONE?MA?IL?COMUNE?RIESCE?AD?APPLICARLA?
Interventi
APPENDINO Chiara (Sindaca)
Grazie, Presidente. Sì, sono presente e ben contenta oggi di poter rispondere a tutte le
interpellanze e, anzi, ringrazio perché sono state messe al primo punto, così le possiamo
esaurire. Allora, per quanto riguarda l’interpellanza in oggetto, del Consigliere
Petrarulo, il Comandante Bezzon ha predisposto una nota, che, ovviamente, dopo la
lettura, sarò disponibile a inviare ai Consiglieri interpellanti: “In riferimento all’oggetto,
si comunica che il Reparto Informativo Minoranze Etniche (RIME) della Polizia
Municipale si occupa del costante controllo della popolazione nomade nei campi
autorizzati, negli insediamenti spontanei o itineranti presenti nel territorio cittadino;
opera in piena sinergia con le forze di Polizia dello Stato, in costante scambio
informativo e operativo e con i Servizi Sociali comunali con i quali gestisce tutti gli
interventi nei campi e nelle aree occupate. Per i punti 1 e 4, relativamente
all’applicazione della Legge Regionale del 22 febbraio 2019 n. 5, che disciplina i
complessi ricettivi all’aperto e il turismo itinerante, occorre fare, innanzitutto, una
precisazione ed a tal fine si riporta il precetto dell’articolo 185 del Codice della Strada”,
lo cito testualmente, poi ovviamente lascerò la nota, ripeto, al Consigliere, “‘La sosta
delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio,
attendamento e simili, se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non
emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque
la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo’. Il
precetto suddetto viene evidenziato proprio nella Legge Regionale n. 5 sopra indicata,
che va in parte ad integrare la stessa Legge vigente fino al 7 gennaio 2021, con, nel caso
specifico, un’integrazione all’articolo 10 della stessa che si riporta testualmente”.
Leggo, quindi, Consigliere Petrarulo, l’articolo 10 della Legge Regionale n. 5 del 22
febbraio 2019 per dare una lettura, come dire, questo lo aggiungo io, coerente di quanto
disposto dalla Legge Regionale e quanto previsto dall’articolo 185 del Codice della
Strada che ho letto precedentemente, e cioè, comma 2: “Non è ammesso in nessuna
forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto
dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 285/92”, quindi torniamo sempre al Codice
della Strada. Comma 2-bis, sempre della Legge Regionale, mi scuso, ma è molto tecnica
anche la questione: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano”, quindi non
possiamo applicarle, “agli insediamenti occasionali, che non eccedono le 48 ore, di
singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano
disponibili posti in complessi ricettivi all’aperto o aree di sosta autorizzate”. Quindi
abbiamo letto sostanzialmente, sicuramente il Consigliere lo sa, quello che è previsto
dalla Legge Regionale citata, che evidentemente deve essere coerente a quanto previsto
dal Codice della Strada, che è normativa nazionale e che sul tema, in particolare della
sosta delle autocaravan, purtroppo, dico io, non dà spazio di manovra - ne abbiamo
discusso tante volte, forse anche il Consigliere Magliano aveva sollecitato su questo
tema -, non dà grande spazio di manovra rispetto agli interventi della Polizia Locale.
“Alla luce di quanto esposto, emerge…”, infatti, qua arrivo alla lettura tecnica, “che non
possa trovare applicazione la suddetta Legge Regionale nei confronti dei veicoli
individuati nell’articolo 185 del Codice della Strada in sosta in diverse località del
territorio comunale, ma gli stessi sono stati sanzionati comunque per violazioni del
Codice della Strada o vari regolamenti comunali quando rilevate”. Adesso non ho il
numero qui, ma mi ricordo che su alcune interpellanze, appunto sollecitate dalle
Minoranze avevamo portato anche i numeri delle sanzioni che facevamo, che diventa
sostanzialmente un divieto di sosta, praticamente, o comunque un’azione
amministrativa di questo tipo. “Attualmente, di fatto, non sono in vigore norme di
Legge che consentano l’allontanamento coatto di detti soggetti. Si evidenzia altresì che
tutti i veicoli presenti controllati erano in regola con i documenti della circolazione; ci
fossero state delle irregolarità ovviamente avremmo potuto intervenire e sanzionare. Per
quanto attiene ai punti 2 e 3, il RIME è attualmente composto da 28 operatori, compresi
i comandanti di reparto, quattro Commissari ed un agente destinato a servizi interni,
Ufficio Servizi. Nell’arco temporale di una settimana, sono mediamente operative sul
territorio dal lunedì al sabato circa 30 pattuglie del reparto suddivise in turni
antimeridiani e post meridiani, intervallati da turni serali e notturni. Nel conteggio
occorre specificare che due pattuglie, una in turno mattutino ed una in turno
pomeridiano dal lunedì al sabato sono quotidianamente a disposizione della Centrale
Operativa del Corpo, per lo più dedicate all’attività specifica di reparto ed in caso di
necessità per altre tipologie di interventi urgenti. Le pattuglie serali o notturne, con una
calendarizzazione di circa sei al mese totali, sono sempre a disposizione della Centrale
Operativa per interventi che, nella maggior parte dei casi, esulano dall’attività specifica
d’istituto. A queste ultime si aggiungono altre pattuglie in servizio serale o notturno in
un computo variabile mensilmente esclusivamente dedicate ad attività di reparto. Le
restanti pattuglie, comandate in servizio nei turni giornalieri, svolgono attività di reparto
consistenti nel monitoraggio della popolazione Rom sul territorio comunale, nello
svolgimento di attività delegate dalla Procura della Repubblica nella cooperazione con
altre Forze di Polizia o con altri reparti del Corpo ed in altre attività specifiche. Nei
giorni festivi ed anche in base alle necessità del Comando, il personale impiegato
osserva le disposizioni degli ordini di servizio emessi da quest’ultimo per attività
diverse. Il controllo delle località cittadine, ove segnalata la presenza di veicoli utilizzati
da soggetti di etnia nomade, oltre ad interventi di iniziativa, il RIME è sovente
intervenuto in sinergia con altri reparti del Corpo…”

APPENDINO Chiara (Sindaca)
Sto concludendo, Presidente… “le situazioni, sanzionando le violazioni sia di natura
amministrativa o penale quando riscontrate. Si evidenzia altresì che le occupazioni
abusive di alloggi ATC verificate hanno portato ad una denuncia degli occupanti
all’autorità giudiziaria per invasione di edificio pubblico. Nelle suddette località non
sono presenti divieti interdittivi che limitino la sosta dei veicoli ricreazionali, dove, per
veicoli ricreazionali, si intendono autocaravan, camper, eccetera. Le verifiche
ovviamente proseguiranno al fine di mantenere, o comunque cercare di fare il possibile
per mantenere il decoro delle aree e consentire una convivenza non conflittuale con i
residenti”. Chiudo dicendo, in sostanza, che la Legge Regionale, purtroppo, non ha dato
strumenti aggiuntivi alla Polizia Locale, rispetto al tema che pone il Consigliere
Petrarulo - questa è una mia valutazione -, perché il Codice della Strada, purtroppo per
come è scritto, e la Legge, per come è scritta - ma questo in tutta Italia, eh, non solo a
Torino, evidentemente -, non permette un allontanamento coatto del mezzo; si può al
massimo sanzionarlo dal punto di vista amministrativo. Questa è una discussione che
più volte è stata portata in Consiglio, mi ricordo, l’abbiamo anche più volte affrontata e
purtroppo questo è il quadro e anzi voglio ringraziare la nostra Polizia Locale che
interviene con costanza e purtroppo con strumenti che non sono evidentemente
sufficientemente forti per portare ad alcuni risultati che anche noi vorremmo ottenere.
Grazie.

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