Interventi |
FINARDI Roberto (Assessore) Buongiorno, Presidente. Buongiorno a tutti. Mi sentite? FINARDI Roberto (Assessore) Grazie, Presidente. Buongiorno. La deliberazione della Giunta Comunale, datata 5 marzo 2019, che ha modificato la durata della concessione, individuandola come scadenza al 31 dicembre 2016 ed ha approvato la decadenza del concessionario Club Scherma Torino, ha previsto che alla suddetta data fosse applicata un’indennità di occupazione in misura corrispondente a quello che era il canone applicato al contratto di concessione che la deliberazione dichiarava scaduto. Nella contingenza di quel momento si era indubbiamente trattato di un’equa valutazione effettuata dalla Città, rispetto alla prospettiva in cui, sebbene per fatto addebitabile al concessionario, lo stesso si trovava a gestire la struttura il cui contratto veniva dichiarato cessato alcuni anni prima. Nella suddetta valutazione la Città aveva infatti confidato nella tempestiva ottemperanza alla delibera da parte del concessionario stesso nel rilasciare, quindi, l’immobile dopo l’esito di una nuova gara ad evidenza pubblica, che sarebbe stata pubblicata entro breve tempo. A quella previsione il concessionario invece ha reagito impugnando la deliberazione e, nei fatti, procrastinando l’occupazione dell’impianto, senza averne titolo, dal 1° gennaio del 2017 ad oggi. Ora, a quella stessa deliberazione che ha impugnato, ritenendola assolutamente illegittima, credo che il Club si sta richiamando affinché sia oggi rispettata. Il Club non sembra rendersi conto che quella decisione era stata assunta dalla Città in considerazione, e a suo favore oltretutto, della particolare circostanza in cui ci si era trovati nell’attesa di espletare la nuova gara entro brevi tempi. Non dimentichiamo (incomprensibile) causa del Club e solo di questo. Tuttavia, diversamente da quanto il Club ha sempre sostenuto nella propria scelta, la Città aveva cercato anche di considerare degli elementi che fossero a suo favore, ma se le previsioni della deliberazione erano contestate ed avversate al punto non solo da portare la Città davanti al Tribunale Regionale Amministrativo, ma poi, a sentenza sfavorevole per il Club Scherma Torino nel maggio 2020, anche il Consiglio di Stato, con sentenza nuovamente sfavorevole al Club Scherma Torino nel dicembre 2020, ovviamente quella soluzione prevista dalla deliberazione, che (incomprensibile) il contesto sopra descritto, precedentemente da me citato, necessitava di essere rivista alla luce dei nuovi accadimenti, quindi sentenza del Consiglio di Stato, e delle responsabilità quindi incombenti. Detto questo, gli Uffici non si sono assolutamente discostati, nonostante tutto, dai principi della deliberazione, dal momento che nel concetto di corrispondente non può escludersi, visti gli eventi successivi alla deliberazione, fermi i criteri di valutazione, l’adeguamento della misura dell’indennità di occupazione a partire, appunto, dalla data del 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di scadenza del contratto sancito definitivamente dal Consiglio di Stato al 31 dicembre 2016, adeguamento che d’altronde era ben noto al Club Scherma Torino fin dal mese di maggio 2020. Quanto al Club stesso, nel corso di alcuni incontri richiesti alla Città dopo la sentenza del Tar, la Città aveva comunicato la necessità di versare dal 1° gennaio 2017 gli importi integrativi associati alla misura delle indennità di occupazione derivanti da una perizia patrimoniale effettuata addirittura nel mese di maggio del 2015. Per quel che riguarda il periodo successivo alla deliberazione, ossia dal 5 marzo 2019, non coperto dalla deliberazione, ovvero nell’anno 2020, è stato richiesto al Club Scherma Torino ovviamente di corrispondere una misura delle indennità derivanti da una nuova perizia effettuata nel mese di maggio 2020, il che sembra del tutto coerente con i principi di tutela dell’interesse del patrimonio pubblico e ovviamente anche del Bilancio della Città. A questo proposito si deve considerare che, a causa del concessionario, in prossimità della data di scadenza della concessione, la Città non ha potuto procedere, come invece sarebbe stata tenuta a fare, all’avvio del procedimento di gara, attraverso il quale aggiudicare una nuova concessione, cosa questa decisamente contraria ai generali principi che presiedono l’affidamento di beni e servizi pubblici, quali la parità di trattamento, la concorrenza, anche potenziale, e le regole dell’evidenza pubblica. Il primario interesse pubblico da considerare e tutelare consisteva nel garantire la scelta del miglior concessionario attraverso una gara, secondo i principi comunitari di tutela della concorrenza, cosa che la proroga della concessione, approvata con una durata illegittima a seguito di induzione in errore della Città da parte del Club Scherma Torino, non ha reso possibile, questo lo dice il Consiglio di Stato. Ciò ha prodotto una lesione sia dell’interesse pubblico e sia degli interessi di terzi, quali società, enti e associazioni sportive, in quanto per i medesimi è venuta meno, è venuta a mancare l’occasione di poter partecipare alla gara e quindi alla potenziale concessione dell’impianto. Vi sono poi da considerare altre dannose conseguenze per la Città: se si fosse infatti svolta la gara, la Città si sarebbe avvalsa della citata valutazione del nuovo canone del 2015; non sfuggirà, quindi, immagino a nessuno che, laddove a contratto scaduto fosse conseguita, come in via ordinaria sarebbe dovuto accadere, una nuova procedura ad evidenza pubblica, la riconsegna dell’immobile da parte del Club Scherma Torino e la conseguente applicazione di un nuovo canone in misura adeguata, avrebbe determinato delle entrate assai più consistenti e cospicue per la Città. Pertanto, la Città è tenuta certamente a considerare i propri precedenti provvedimenti, ovviamente nella prevedibilità del contesto, ma essa è soprattutto chiamata a considerare lo svolgimento dei fatti successivi, per evitare la contestazione di danni erariali e per non aver adeguatamente valorizzato il bene per molti anni e non aver esperito alcun rimedio in tal senso, perdurando il contrario comportamento del concessionario, peraltro sancito da due gradi di giurisdizione: il Tribunale Regionale Amministrativo ed il Consiglio di Stato. Si informa infine - e vado a concludere, Presidente - che le utenze costituiscono spese di funzionamento dell’impianto e, fino a quando sussiste l’utilizzo di quest’ultimo da parte del concessionario, la Città è pertanto tenuta a recuperarle, fino alla data di rilascio dell’impianto stesso; i relativi contratti di fornitura sono intestati, difatti, alla Città, la quale sostiene le relative spese; qualora non le dovesse recuperare, la Città rischierebbe ancora una volta di incorrere in contestazioni per danno erariale. Grazie dell’attenzione. |