Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > VERBALI > Torna indietro

Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 15 Febbraio 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 18
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2020-02630
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. ADOZIONE. [PGC 1378/2021]
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. come previsto dalla Legge 160 del 27 dicembre
2019, Legge di Bilancio 2020, che ha previsto l’introduzione di diverse novità
normative di interesse dei Comuni, questa delibera prevede l’accorpamento in un unico
atto legislativo e regolamentare di due materie: il Canone patrimoniale di concessione
dell’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione
ed esposizione di messaggi pubblicitari. Il primo tema, che è chiamato in linguaggio
normale o COSAP o TOSAP, a seconda se uno alludesse alla materia tributaria, il
secondo con la dicitura CIMP. I due temi, nonostante tutta la discussione che si è
sviluppata nell’anno 2020 da parte di molti Enti Locali e dell’ANCI, che hanno chiesto
e insistito molto per la deroga e la proroga della presente legislazione, hanno reso
obbligatoria l’adozione di questo atto. Questo atto ha una difficoltà: ha dovuto far
lavorare molto gli Uffici, perché ha dovuto mettere insieme due diversi elementi di
natura giuridica e di presupposti, appunto COSAP e CIMP, l’uno che ha caratteristiche
di natura patrimoniale ed è basato ovviamente sul beneficio che ricava l’occupante, sia
esso privato o pubblico, dal suolo-bene pubblico; l’altro invece ha natura tributaria, il
cui prelievo si riferisce all’utilizzo di un bene privato che incide su altri interessi
pubblici, quali la viabilità, la sicurezza, l’ambiente. Questo tema è stato negli anni molto
discusso e ha formato oggetto di disamine, sia giornalistiche che di natura tributaria. Il
progetto di unificazione ha comportato modifica e aggiornamento, dal nuovo anno, di
consolidati e collaudati sistemi informatici ed applicativi che si accompagnano
all’implementazione di ulteriori risorse finanziarie.
Come abbiamo avuto modo di discutere sia in sede di Commissione, che si è riunita
molte volte, sia con contatti che abbiamo fatto con gli attori di questo mercato e mi
riferisco soprattutto alla CIMP -, il canone è stato oggetto di un unico regolamento e
questo comporta già diverse problematiche per le cose che dicevo prima. In più, essendo
l’ultimo anno - questo non è un motivo base, ma è un motivo importante - della
sindacatura di questa Amministrazione, ho detto, ed essendo quest’atto propedeutico
all’approvazione..., ricordo che questa delibera è stata deliberata in Giunta il
10 dicembre, il 18 è stato deliberato il Bilancio e il 25 gennaio è stato approvato dal
Consiglio il Bilancio; essendo, quindi, la base di ragionamenti economico-finanziari, si
è perseguito, con l’applicazione di una tariffa standard, un gettito pari a quello
conseguito nel canone dei tributi che sono sostituiti da questo canone. Volontà di questa
Amministrazione è quindi non aver cambiato quello che si attua con il detto di
invarianza del gettito dei tributi. È stato inoltre utilizzato i criteri suggeriti al comma
826 e 827 della Legge di Bilancio della tariffa standard, è stata prevista, a invarianza del
reddito, la possibilità di modificare le tariffe, per rimanere nei limiti sia dell’accertato di
bilancio che del prelievo ai contribuenti, e quindi si è fatto tutto in proporzione; si è
anche discusso per non dare effetti distorcenti. Dico anche che nelle interlocuzioni avute
ovviamente con gli operatori della CIMP è venuto fuori il problema della differenza
tra..., più volte sottolineata dal Regolamento, che tende ad unificare un tributo ed un
canone patrimoniale, con tutti i difetti che ha, ma purtroppo la legislazione nazionale ha
fatto questo e noi dobbiamo applicarlo, perché non mi risulta che nessun Comune ha,
come si può dire, sollevato problemi di legge o altro su questo tema. Abbiamo anche
tenuto d’occhio quello che succede negli altri Comuni, nello stesso momento in cui noi
votiamo in Consiglio, Milano, che è forse uno dei Comuni più importanti su questo
tema, è anch’esso in Consiglio; alcuni Comuni ci hanno anticipato, come magari
Bologna, come al solito; e quindi noi proponiamo questo discorso.
In Commissione abbiamo avuto anche occasione di illustrare, con modelli di rapporto,
l’invarianza del gettito e quindi noi perseguiamo questo obiettivo. In più gli
emendamenti che sono stati prodotti dalla Giunta recepiscono ovviamente modifiche
normali, dato il passare del tempo tra il 10 dicembre ed oggi, e modifiche dovute alla
discussione che è iniziata in varie sedi.
Io illustrerei anche gli emendamenti della Giunta, che sono... io almeno non li ho
numericamente individuati, ma li posso citare per titolo. Il primo emendamento della
Giunta modifica, a pagina 22 dell’allegato 1, riga 35, articolo 27, dove c’è la dicitura:
“nei casi - disposti con deliberazione della Giunta Comunale - previsti dal comma 2,
lett. m) e nel comma 3, lett. g) del presente articolo, per quanto non vi occorre
l’esenzione”, viene sostituito da: “e) nel caso - disposto con deliberazione della Giunta
Comunale - previsto nel comma 2, lettera l) dell’art. 26, quando non vi ricorre
l’esenzione”.
Poi c’è un emendamento che riguarda l’inserimento, a pagina 11 dell’allegato 1,
articolo 12, n. 17, della lettera “u) le occupazioni temporanee volte alla riserva e alla
delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento di riprese cinematografiche,
televisive e fotografiche”, che era una modifica già fatta al Regolamento l’anno
precedente.
Poi c’è l’emendamento che modifica a pagina 7 dell’allegato 1, riga 24, tutto il
comma 5 e lo sostituisce con un comma maggiormente dettagliato, dove inserisce, dopo
il primo capoverso che replica praticamente il testo, inserisce questo dettato: “Il canone
è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni
di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante
PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il
versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione
attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice di cui al Decreto 7 marzo 2005,
n. 82, detto anche comunemente ‘PagoPA’”.
Un ulteriore emendamento è quello che modifica a pagina 1 dell’allegato 1.2 del
Regolamento e modifica: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con
cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità,
quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di
telecomunicazione e radiotelevisivi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di
concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di
tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria
di 1 euro. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere
inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali
all’erogazione del servizio a rete”. Viene così sostituito: “Per le occupazioni permanenti
del territorio comunale, con cavi e condutture”, questo recita uguale a prima, sempre a
1 euro, e “In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere
inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali
all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante
al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione
da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell’anno precedente”.
Altro emendamento riguarda l’acquisizione dei pareri di competenza, che viene
modificato quel periodo: prima richiedevamo il parere, poi viene immessa invece
l’acquisizione dei pareri: “Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento sul Decentramento,
sono stati richiesti, in data 10 dicembre 2020, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente
esito: hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 4 e 6. Le
Circoscrizioni 5 e 7 non hanno espresso parere (non pervenuto). La Circoscrizione 8 ha
espresso parere favorevole condizionato (allegato 8)”.
C’è poi un ulteriore emendamento, che riguarda l’Organo di revisione contabile, viene
sostituito il paragrafo dell’acquisizione del parere, della richiesta del parere dell’Organo
di revisione economico-finanziaria e viene: “Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, l’Organo di revisione economico-
finanziaria ha espresso parere favorevole con verbale 54 del 17 dicembre 2020”.
Illustro poi il subemendamento, che consente la facoltà della Giunta, pur se ricevuto in
tempi ritardatari, il C7, il parere della Circoscrizione 7, quindi viene modificato il
paragrafo dell’emendamento che ho detto prima, che prevedeva l’acquisizione dei pareri
favorevoli 1, 2, 3, 4 e 6, con l’aggiunta del 7 tramite il subemendamento che è stato
(incomprensibile).
Io avrei finito l’illustrazione. Poi mi riservo ovviamente di rispondere a tutte le
domande che possono essere richieste dai Consiglieri interpellanti. Grazie.

Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)