Interventi |
ROLANDO Sergio (Assessore) Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. come previsto dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019, Legge di Bilancio 2020, che ha previsto l’introduzione di diverse novità normative di interesse dei Comuni, questa delibera prevede l’accorpamento in un unico atto legislativo e regolamentare di due materie: il Canone patrimoniale di concessione dell’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari. Il primo tema, che è chiamato in linguaggio normale o COSAP o TOSAP, a seconda se uno alludesse alla materia tributaria, il secondo con la dicitura CIMP. I due temi, nonostante tutta la discussione che si è sviluppata nell’anno 2020 da parte di molti Enti Locali e dell’ANCI, che hanno chiesto e insistito molto per la deroga e la proroga della presente legislazione, hanno reso obbligatoria l’adozione di questo atto. Questo atto ha una difficoltà: ha dovuto far lavorare molto gli Uffici, perché ha dovuto mettere insieme due diversi elementi di natura giuridica e di presupposti, appunto COSAP e CIMP, l’uno che ha caratteristiche di natura patrimoniale ed è basato ovviamente sul beneficio che ricava l’occupante, sia esso privato o pubblico, dal suolo-bene pubblico; l’altro invece ha natura tributaria, il cui prelievo si riferisce all’utilizzo di un bene privato che incide su altri interessi pubblici, quali la viabilità, la sicurezza, l’ambiente. Questo tema è stato negli anni molto discusso e ha formato oggetto di disamine, sia giornalistiche che di natura tributaria. Il progetto di unificazione ha comportato modifica e aggiornamento, dal nuovo anno, di consolidati e collaudati sistemi informatici ed applicativi che si accompagnano all’implementazione di ulteriori risorse finanziarie. Come abbiamo avuto modo di discutere sia in sede di Commissione, che si è riunita molte volte, sia con contatti che abbiamo fatto con gli attori di questo mercato e mi riferisco soprattutto alla CIMP -, il canone è stato oggetto di un unico regolamento e questo comporta già diverse problematiche per le cose che dicevo prima. In più, essendo l’ultimo anno - questo non è un motivo base, ma è un motivo importante - della sindacatura di questa Amministrazione, ho detto, ed essendo quest’atto propedeutico all’approvazione..., ricordo che questa delibera è stata deliberata in Giunta il 10 dicembre, il 18 è stato deliberato il Bilancio e il 25 gennaio è stato approvato dal Consiglio il Bilancio; essendo, quindi, la base di ragionamenti economico-finanziari, si è perseguito, con l’applicazione di una tariffa standard, un gettito pari a quello conseguito nel canone dei tributi che sono sostituiti da questo canone. Volontà di questa Amministrazione è quindi non aver cambiato quello che si attua con il detto di invarianza del gettito dei tributi. È stato inoltre utilizzato i criteri suggeriti al comma 826 e 827 della Legge di Bilancio della tariffa standard, è stata prevista, a invarianza del reddito, la possibilità di modificare le tariffe, per rimanere nei limiti sia dell’accertato di bilancio che del prelievo ai contribuenti, e quindi si è fatto tutto in proporzione; si è anche discusso per non dare effetti distorcenti. Dico anche che nelle interlocuzioni avute ovviamente con gli operatori della CIMP è venuto fuori il problema della differenza tra..., più volte sottolineata dal Regolamento, che tende ad unificare un tributo ed un canone patrimoniale, con tutti i difetti che ha, ma purtroppo la legislazione nazionale ha fatto questo e noi dobbiamo applicarlo, perché non mi risulta che nessun Comune ha, come si può dire, sollevato problemi di legge o altro su questo tema. Abbiamo anche tenuto d’occhio quello che succede negli altri Comuni, nello stesso momento in cui noi votiamo in Consiglio, Milano, che è forse uno dei Comuni più importanti su questo tema, è anch’esso in Consiglio; alcuni Comuni ci hanno anticipato, come magari Bologna, come al solito; e quindi noi proponiamo questo discorso. In Commissione abbiamo avuto anche occasione di illustrare, con modelli di rapporto, l’invarianza del gettito e quindi noi perseguiamo questo obiettivo. In più gli emendamenti che sono stati prodotti dalla Giunta recepiscono ovviamente modifiche normali, dato il passare del tempo tra il 10 dicembre ed oggi, e modifiche dovute alla discussione che è iniziata in varie sedi. Io illustrerei anche gli emendamenti della Giunta, che sono... io almeno non li ho numericamente individuati, ma li posso citare per titolo. Il primo emendamento della Giunta modifica, a pagina 22 dell’allegato 1, riga 35, articolo 27, dove c’è la dicitura: “nei casi - disposti con deliberazione della Giunta Comunale - previsti dal comma 2, lett. m) e nel comma 3, lett. g) del presente articolo, per quanto non vi occorre l’esenzione”, viene sostituito da: “e) nel caso - disposto con deliberazione della Giunta Comunale - previsto nel comma 2, lettera l) dell’art. 26, quando non vi ricorre l’esenzione”. Poi c’è un emendamento che riguarda l’inserimento, a pagina 11 dell’allegato 1, articolo 12, n. 17, della lettera “u) le occupazioni temporanee volte alla riserva e alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento di riprese cinematografiche, televisive e fotografiche”, che era una modifica già fatta al Regolamento l’anno precedente. Poi c’è l’emendamento che modifica a pagina 7 dell’allegato 1, riga 24, tutto il comma 5 e lo sostituisce con un comma maggiormente dettagliato, dove inserisce, dopo il primo capoverso che replica praticamente il testo, inserisce questo dettato: “Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice di cui al Decreto 7 marzo 2005, n. 82, detto anche comunemente ‘PagoPA’”. Un ulteriore emendamento è quello che modifica a pagina 1 dell’allegato 1.2 del Regolamento e modifica: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di 1 euro. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete”. Viene così sostituito: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture”, questo recita uguale a prima, sempre a 1 euro, e “In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente”. Altro emendamento riguarda l’acquisizione dei pareri di competenza, che viene modificato quel periodo: prima richiedevamo il parere, poi viene immessa invece l’acquisizione dei pareri: “Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento sul Decentramento, sono stati richiesti, in data 10 dicembre 2020, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito: hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 1, 2, 3, 4 e 6. Le Circoscrizioni 5 e 7 non hanno espresso parere (non pervenuto). La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole condizionato (allegato 8)”. C’è poi un ulteriore emendamento, che riguarda l’Organo di revisione contabile, viene sostituito il paragrafo dell’acquisizione del parere, della richiesta del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria e viene: “Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, l’Organo di revisione economico- finanziaria ha espresso parere favorevole con verbale 54 del 17 dicembre 2020”. Illustro poi il subemendamento, che consente la facoltà della Giunta, pur se ricevuto in tempi ritardatari, il C7, il parere della Circoscrizione 7, quindi viene modificato il paragrafo dell’emendamento che ho detto prima, che prevedeva l’acquisizione dei pareri favorevoli 1, 2, 3, 4 e 6, con l’aggiunta del 7 tramite il subemendamento che è stato (incomprensibile). Io avrei finito l’illustrazione. Poi mi riservo ovviamente di rispondere a tutte le domande che possono essere richieste dai Consiglieri interpellanti. Grazie. |