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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 16 Novembre 2020 ore 13,00
Paragrafo n. 18

Comunicazioni della Sindaca su “Situazione dei lavoratori in somministrazione al Comune di Torino”.
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Sì, grazie Presidente.

ROLANDO Sergio (Assessore)
Buonasera. Allora, le richieste presentate dalle Consigliere Eleonora Artesio ed Elide
Tisi in data 10 novembre 2020 devono tener conto che la Città, in base all’istruttoria
effettuata non ritiene che tale stato di agitazione sia esperibile a livello provinciale, ciò
in quanto la materia di conflitto pertiene l’applicazione di una norma nello Stato molto
precisa, come si può constatare, la cui disapplicazione, modifica e interpretazione non
compete all’Ente Locale. Pertanto, non si ritiene di essere soggetti all’indicazione
dell’accordo ARAN-Organizzazioni Sindacali Nazionali n. 10, articolo 7 del
10 settembre 2020.
Di seguito porto all’attenzione quanto già comunicato alle Organizzazioni Sindacali
Locali e ai rappresentanti nel Consiglio Comunale in numerose sedi: la Giunta
Comunale in data 24 marzo 2020, con delibera 00879/004, ha formulato “atto di
indirizzo ai Direttori e Dirigenti competenti per il rinnovo dei contratti a termine relativi
al personale assegnato alla Divisione Servizi Sociali per un massimo di ulteriori dodici
mesi oltre la scadenza dei trentasei mesi”, i cui contratti verrebbero sottoscritti presso la
Direzione Territoriale del Lavoro, alle condizioni previste dal Decreto 81/2015.
Inoltre, la Giunta ha sempre demandato alla Divisione del Personale “la verifica presso
la Direzione Territoriale del Lavoro della possibilità giuridica di estendere l’istituto del
rinnovo contrattuale oltre i 36 mesi ai lavoratori somministrati assegnati alla Divisione
Servizi Sociali”; inoltre: “di richiedere il parere consultivo al Ministero dell’Economia e
Finanze ed al Ministero della Pubblica Amministrazione in merito all’applicabilità della
proroga prevista dall’art. 5, comma 5 del Decreto 162 del 2019, così come poi
modificato dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 ai contratti in scadenza, per
compimento dei 36 mesi, sia a tempo determinato che in somministrazione”.
La Divisione del Personale, con nota conservata agli atti, ha inoltrato ai suddetti Enti la
richiesta, così come disposto dalla Giunta Comunale.
L’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale presso il Dipartimento di
Ragioneria Generale dello Stato del MEF, con nota 64272 del 12 maggio di quest’anno
ha comunicato che i chiarimenti richiesti attengono al profilo di natura esclusivamente
procedurale e ordinamentale, invitando l’Amministrazione richiedente a fare riferimento
all’ARAN; la Divisione Personale, con nota del 19 giugno, ha chiesto all’ANCI di
inoltrare all’ARAN la richiesta 9638 del giugno 2020, avente (incomprensibile), e
precisamente il rinnovo del contratto personale somministrato oltre alla durata di 36
mesi, richiesta di parere per il quale a oggi si è in attesa di riscontro. L’Ispettorato
Territoriale del Lavoro, con nota, protocollo 14713 del 27 maggio, ha precisato che sia
il contratto a termine che la somministrazione presso la P.A. trovano disciplina nelle
disposizioni delle leggi contrattuali, ritenendo di non poter fornire riscontro
(incomprensibile).
Considerato che all’articolo 1, comma 3, del Decreto 87/2018, convertito in legge
96/2018, precisa che né l’articolo, né gli articoli 2 e 3 si applicano alla P.A., per cui
rimane in vigore il Decreto Legislativo. 81/2015; considerato che il Decreto Legislativo
81/2015 - detto volgarmente “Jobs Act” -, fatte salve le disposizioni di contratti
collettivi, ad eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata
dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di
interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi, e al fine di tale
computo di questo periodo si tiene conto altresì dei periodi (incomprensibile) non siano
di pari livello; qualora il limite massimo di 36 mesi sia superato per effetto
(incomprensibile) di successivi contratti, il contratto si trasforma in un contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale (incomprensibile).
Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale per il personale somministrato recita:
“In applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018, in caso
di somministrazione di lavoro, qualora l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione,
si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
Decreto 87/2018. Conseguentemente non operano le previsioni di cui all’articolo 21 del
presente Contratto Nazionale del Lavoro. Pertanto, nella Pubblica Amministrazione il
termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un
massimo di 6 volte nell’arco temporale di 36 mesi, così come previsto dal Contratto
Nazionale del 2014 delle Agenzie di Somministrazione”. Lo stesso articolo 21 limita a
24 mesi il massimo (incomprensibile) contratto di somministrazione, con utilizzatore
diverso da una P.A., comprensivo di proroghe e pone lo stesso termine per la
sommatoria di più contratti con medesimo (incomprensibile).
Considerato che l’articolo 49 si riferisce esclusivamente alla durata massima di un
contratto comprensivo delle sue proroghe, senza alcun riferimento ai successivi
contratti, necessita per la sua applicazione della metodologia di calcolo indicata nello
stesso articolo 21.
A tutt’oggi si è ancora in attesa di ricevere risposta dalla nota inviata all’ARAN. Si
ritiene, così come indicato dalla deliberazione sopra citata, di dover attendere
indicazioni precise dall’ARAN o dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, in
modo da poter legittimamente procedere ai rinnovi dei contratti somministrati anche
oltre i 36 mesi.
Inoltre, alle richieste pervenute dalle diverse Divisioni (incomprensibile) appositi
impegni di spesa, sono state effettuate diverse offerte di lavoro tramite l’Agenzia per il
Lavoro Tempor S.p.A. per differenti profili. Attualmente sono aperte le selezioni per
mediatore in ambito penale, project manager, istruttore grafico e assistente educativo.
Questo è quanto risulta agli Uffici, grazie.

ROLANDO Sergio (Assessore)
Scusi, non si collegava. Ringrazio le Consigliere per le loro parole; aggiungo che
l’Amministrazione, ovviamente, come fa sempre, si presenterà alla convocazione presso
la Prefettura. Grazie.

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