Interventi |
UNIA Alberto (Assessore) Grazie, Presidente. Questa delibera sostanzialmente introduce il divieto di fumo nelle sole aree giochi all’interno di parchi e giardini della Città. È sostanzialmente una modifica al Regolamento del Verde Pubblico e privato della Città di Torino, una modifica che si fa all’articolo 85, “giochi e attività sportive”, in cui aggiungiamo al comma 8, un comma 8 bis, che dice: “nelle aree giochi è vietato fumare e ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa previsto dall’articolo 87”, che significa da 50 a 300 euro per i trasgressori. Questo atto ha un duplice, triplice anzi, obiettivo: il primo dal punto di vista della tutela della salute dei nostri bambini ovviamente, quindi il fatto di non fumare nelle aree giochi, non lo spiego neanche perché è scontato che serva soprattutto per quello; il secondo è educativo, quindi l’esempio che anche i bambini che si trovano in famiglia dove non si fuma giustamente, non vedendo altri genitori fumare, non hanno questo tipo di suggestione educativa; e poi il terzo, anche se di minore impatto in questo caso rispetto agli altri, quello ambientale, il buttare le cicche per terra, piuttosto che, sicuramente riduce anche questo fenomeno. Questa è un po’ la ratio della delibera. C’è l’emendamento della Giunta che faccio che illustrare adesso, che è semplicemente il parere che abbiamo richiesto alle Circoscrizioni. Sono arrivati soltanto nei termini i pareri di tre Circoscrizioni, un parere favorevole, ovviamente positivo di tutt’e tre, tenendo conto che, come ben sappiamo, in questo caso specifico era più una richiesta di cortesia, che una richiesta formale, perché non era necessario il parere della Circoscrizione. Comunque, al di là di quelli che sono pervenuti effettivamente, durante il giro nelle Circoscrizioni c’è stata una piena condivisione anche con le Circoscrizioni di quest’introduzione di questo divieto. UNIA Alberto (Assessore) Grazie, Presidente. Allora, non è applicabile alle sigarette elettroniche, secondo quanto previsto anche dall’articolo 51 della Legge 3/2003 sulla tutela del fumo e salute dei non fumatori, se non in presenza di una specifica normativa. Quindi in questo caso non è possibile introdurre il divieto di sigarette elettroniche. |