Interventi |
ROLANDO Sergio (Assessore) Grazie, Presidente. Si sente, sì? Con riferimento alla premessa della stessa interpellanza, occorre rilevare che il Decreto Legge 2 marzo, numero 9, riguarda esclusivamente entrate erariali. Nello specifico è infatti prevista, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggi e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, e il loro versamento entro il 31 maggio, articolo 8 commi 1 e 2, in un’unica soluzione senza applicazione di sanzioni ed interessi. Per le entrate degli Enti Locali occorre invece far riferimento al Decreto Legge Cura Italia, 17 marzo, numero 18, il quale dispone la sospensione dall’8 marzo al 31/05, salvo proroghe in sede di conversione, delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dei tributi e canoni relativi agli Enti impositori - in questo caso i Comuni -, articolo 67, e dei termini di versamento coattivo degli stessi tributi canoni, articolo 68. Quanto alle disposizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Presidenza della Regione Piemonte circa le attività ricettive, si deve evidenziare che gli alberghi e strutture simili, codice ATECO 55.1, sono espressamente comprese tra le attività consentite a seguito dell’elencazione richiamata dal DPCM 22 marzo 2020, allegato 1, e DPCM 10 aprile 2020, allegato 3. Va poi tenuto in considerazione il formarsi di una diversa posizione tra il Governo Centrale, favorevole a consentire la loro attività, e quello delle Regioni, propense alla loro chiusura o alla loro limitata e condizionata apertura. La Regione Piemonte, infatti, con DPGR 84 del 21 marzo 2020, efficace anche qui dal 21/03 al 03/04, per parlare di date non coincidenti, ordinava la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate, con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti, fatta salva l’individuazione delle strutture che possono rimanere in servizio per le esigenze collegate alla gestione dell’emergenza: pernottamenti medici, isolamento di pazienti in quarantena, pernottamento parenti, eccetera, ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. Con chiarimenti di interesse generale, ottenuti col Decreto 34, 31/03/2020, la Regione Piemonte specificava quali servizi, oltre a quelli collegati alla gestione dell’emergenza, si dovevano considerare essenziali, al fine di consentire alle strutture ricettive di qualunque natura di continuare ad essere operative. Tuttavia, con DPGR 36 del 3 aprile 2020 e DPGR 39 del 6 aprile, efficaci fino al 13/4, continua lo show di date, e DPGR 43 del 13 aprile, efficace fino al 3 maggio, la Regione Piemonte confermava la loro chiusura, con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. Fatte queste premesse sul quadro normativo esistente, va ricordato che con deliberazione di Giunta 202000890/013 del 31 marzo, oggetto: “Emergenza Covid-19. Sospensione rate di versamento avvisi bonari COSAP e CIMP. Esenzione dal canone COSAP per mancato utilizzo del suolo”, si è intervenuti a sospendere, con riferimento alla COSAP permanente, il termine ordinario di versamento scadente al 30 maggio, ed esentare, avvalendosi di una norma prevista dal Regolamento COSAP 257, dal pagamento della COSAP temporanea i titolari di concessione la cui attività principale è stata sospesa per effetto delle norme richiamate. Tali benefici fiscali valgono anche per le attività ricettive, compreso quelle che non possono ospitare la normale clientela, ma debbano prestare assistenza secondo le indicazioni impartite dalla Protezione Civile. Per quanto concerne le dettagliate indicazioni delle fattispecie che sono ivi comprese nella citata esenzione della COSAP temporaneo, la deliberazione 202000890/013 avvia un percorso di principio che potrà essere completato con un successivo provvedimento di Giunta, nel quale si potrà tener conto anche delle cosiddette “riserve di parcheggio”, impropriamente definite “strisce gialle”. Per quanto concerne la decorrenza dall’esenzione, si specifica che la stessa parte dall’entrata in vigore del DPGR Regionale 34 del 21 marzo. Rimane inteso che tutte le scelte che verranno intraprese devono sottostare alla possibilità della copertura finanziaria, che verrà chiarita solo con un emendamento dal Decreto Aprile. Grazie. |