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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 6 Aprile 2020 ore 14,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2020-00842
"MANCANZA DI MASCHERINE ANTI-VIRUS E GEL DISINFETTANTI PER LE MANI NELLE FARMACIE COMUNALI E PRIVATE E NEI SUPERMERCATI DI TORINO" PRESENTATA IN DATA 11 MARZO 2020 - PRIMO FIRMATARIO PETRARULO.
Interventi
UNIA Alberto (Assessore)
Sì, grazie, Presidente. Se mi sente faccia un cenno.

UNIA Alberto (Assessore)
Perfetto, allora, il Consigliere Petrarulo ha presentato un’interpellanza sulla mancanza
di mascherine anti-virus e gel disinfettanti per le mani per l’emergenza sanitaria, a cui
hanno risposto per le due parti dell’interpellanza il Comandante del Corpo di Polizia
Municipale e il Dirigente della Protezione Civile. Il Comandante del Corpo di Polizia
Pulizia in merito al punto 1) dell’interpellanza: “quali misure la Sindaca intenda
intraprendere affinché sia garantita la consegna nelle farmacie comunali e private delle
mascherine e nei supermercati dei gel disinfettanti per le mani” informa che la Sindaca e
la Città di Torino non hanno alcun potere in merito alla gestione e all’organizzazione
della logistica commerciale, per cui non vi è alcuna possibilità di intervenire rispetto a
quanto (audio disturbato). Sempre il Comandante del Corpo di Polizia Municipale in
merito al punto 2) dell’interpellanza: “se verranno previsti dei controlli diretti e/o dalle
Forze dell’Ordine-Guardia di Finanza affinché non si ripeta più quanto accaduto in
questo periodo”, informa che la Guardia di Finanza, come condiviso nelle periodiche
sedute del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, sta monitorando le attività di vendita
di tutti i generi attualmente consentiti, proprio per verificare eventuali speculazioni
rispetto a beni con prezzi imposti disponendo le conseguenti segnalazioni alle autorità
stesse. Il Dirigente dell’area Protezione Civile, premettendo che la Sindaca ed il
Comune di Torino non sono competenti sulla tematica, appunto, relativa alla gestione e
organizzazione della logistica commerciale, evidenzia come il problema sia conosciuto
a livello nazionale e dall’autorità che controlla sia amministrativi che privati. Il Ministro
dell’Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato una serie di azioni
per comprendere il fenomeno e principalmente per reperire i dispositivi da fornire agli
utenti più a rischio, soprattutto i sanitari. In tale attività ha concorso, in sinergia con i
Ministeri competenti, anche la Regione Piemonte. Il Dipartimento della Protezione
Civile è da tempo costantemente impegnato nella difficile ricerca di mascherine e
dispositivi di protezione individuale, azione quest’ultima che fin dall’inizio
dell’emergenza è consentita anche dalle stesse Regioni. Tutto ciò che viene acquistato
dal Dipartimento è prontamente trasferito ai territori, cercando di soddisfare gli
importanti fabbisogni rappresentati; spetta poi alle autorità regionali distribuire quanto
ricevuto in base alla tipologia del materiale e alle proprie necessità. Come già
comunicato nei giorni scorsi alle Regioni, le mascherine due veli in tessuto non tessuto
non sono dispositivi di protezione individuale, ma possono essere impiegate per le
esigenze di enti e amministrazioni nell’ambito locale, ad esclusione del personale
(incomprensibile) ospedaliero. Il Governo, proprio per fronteggiare la situazione di
carenza dei dispositivi di protezione individuale, ha varato il Decreto Legge 18/2020; in
particolare, l’articolo 15 stabilisce che fino al termine dello stato di emergenza è
consentito produrre, importare e mettere in commercio mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. I produttori e gli
importatori di mascherine chirurgiche, e coloro che le immettono in commercio, i quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista, devono farsi carico di inviare all’Istituto
Superiore di Sanità un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva
responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le
stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Le aziende
produttrici e gli importatori devono, inoltre, entro e non oltre tre giorni dalla citata
autocertificazione, trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità ogni elemento utile alla
validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto Superiore di
Sanità, nel termine di tre giorni dalla ricezione, si pronuncia rispetto alla corrispondenza
delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. I produttori e gli importatori dei
dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL un’autocertificazione
nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di
cui alla vigente normativa. Le aziende produttrici e gli importatori devono altresì, entro
e non oltre tre giorni dalla citata autocertificazione, trasmettere all’INAIL ogni elemento
utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.
L’INAIL, entro tre giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la
rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. In entrambi i
casi suddetti, qualora all’esito della valutazione degli Enti competenti i prodotti
risultassero non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la
produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

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