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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 17 Dicembre 2018 ore 14,00
Paragrafo n. 17
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2018-06057
MERCATO COPERTO II ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 31. DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI AL MERCATO. SCHEMA DI CONCESSIONE CON IL CONSORZIO DI GESTIONE DEL MERCATO.
Interventi
UNIA Alberto (Assessore)
Sì, grazie, Presidente. Allora, questa delibera serve ad approvare lo schema di
convenzione fra la città di Torino e il Consorzio del Centro Ittico Porta Palazzo Città di
Torino. Il Consorzio si è costituito il 3 novembre 2017 per adeguarsi all'articolo 2 del
Regolamento vigente per la disciplina dei mercati coperti e il commercio al dettaglio.
Questo schema di convenzione che è stato discusso questa mattina anche in
Commissione, prevede una serie, ovviamente, di obblighi da parte della Città e da parte
del Consorzio. I punti sono, sostanzialmente, l'immobile deve essere consegnato al
Consorzio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sulla base di un verbale di
constatazione sottoscritto dalle parti, che il Consorzio rinuncia alla preventiva
esecuzione da parte della Città delle opere di manutenzione straordinaria di cui necessita
l'immobile. Sono analiticamente dettagliate nel testo della convenzione, e accetta di
provvedere a propria cura la realizzazione delle stesse, rendicontando i costi sostenuti
che saranno computati in compensazione del canone di concessione. Poi il Consorzio
deve presentare agli uffici competenti della Città un capitolato dei lavori, unitamente al
cronoprogramma degli stessi. La destinazione del piano primo del fabbricato si è
mantenuta all'attuale destinazione uffici pubblici, mentre il piano interrato potrà essere
destinato al rimessaggio dei carretti. L'intervento di manutenzione straordinaria e il
risanamento conservativo possa essere finalizzato anche attraverso una nuova
ripartizione degli spazi, anche la realizzazione di un'area da destinare, anche al di fuori
degli orari di vendita all'attività di somministrazione di prodotti ittici; una durata di 60
anni a partire dal primo gennaio 2019, periodo ritenuto congruo in considerazione degli
investimenti da effettuare per la ristrutturazione dello stabile e il canone annuario di
concessione relativo all'intero immobile, sia pari a 199.300 euro da versare a rate
semestrali posticipate al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno. Per il 2019 il canone di
concessione, atteso che gli interventi di manutenzione straordinaria comporteranno la
parziale inutilizzabilità del piano terreno, viene determinato in euro 52.000. Un'altra
cosa, sono posti a carico del Consorzio tutte la spesa relative allo stabile, nonché quelle
relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e la regola di assegnazione di stand
eventualmente che si sono resi liberi nel corso della durata contrattuale, ancorché più
snelli siano improntati ai principi di evidenza pubblica, imparzialità e pubblicità, onde
garantire l'individuazione dell'assegnatario e del posteggio nel rispetto della vigente
normativa in materia di commercio su area pubblica. Alla delibera che è passata questa
mattina, appunto, che è stata discussa in Commissione, sono stati fatti degli
emendamenti di Giunta, che sono tutti emendamenti di merito e tecnici; sono sette,
penso che tutti i Commissari ne abbiamo ricevuto copia. Sì? Okay. Chiederei quindi di
votare poi l'atto con…, non si può fare? Chiedo scusa ho sbagliato io. Se volete, vi
leggo anche gli emendamenti, il primo appuntamento, appunto… (INTERVENTO
FUORI MICROFONO). Anche no? Al punto 7 del dispositivo le parole: "È conforme
alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico di cui alla circolare
16.998 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato", viene sostituito
questo con: "Non rientra nei presupposti per una valutazione dell'impatto economico,
come risulta dalla dichiarazione allegata". Poi l'emendamento numero 2, pagina 4, dopo
la frase: "Si dà atto del parere favorevole alla concessione del bene emesso dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, protocollo
numero 18622 del 9 novembre 2018, che si allega in copia", aggiungere la frase: "Si dà
atto che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, con
decreto 224/2018 e 19 novembre 2018, che si allega in copia, allegato 4, ha autorizzato
la concessione in uso dell'immobile ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, numero 42, codice dei Beni Culturali e del Paesaggio SMI". Terzo
emendamento, okay, il testo della convenzione articolo 2, pagina 6, sostituire il comma
26 con: "In ogni caso, così come prescritto dalla Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale del Piemonte, con decreto 224/2018 e 19 novembre 2018, dovrà
essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di
conservazione e restauro. I relativi progetti dovranno essere preventivamente autorizzati
dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, ai sensi dell'articolo 21
del Decreto Legislativo 42 del 2004. Qualunque cambiamento d'uso del bene rispetto a
quello attuale, anche se non comportano opere edilizie, dovrà essere comunicato,
preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, dovrà continuare ad
essere garantita la pubblica fruizione del bene". Emendamento numero 4, nel testo della
convenzione, articolo 3, comma 2, pagina 6, dopo la parola "cura", eliminare le parole
"e spese". Emendamento numero 5, il testo della convenzione articolo 3 comma 7
pagina 8, dopo le parole: "fattura annuale", aggiungere le parole: "Quietanza alla Città
da parte del Consorzio". Poi abbiamo l'emendamento numero 6, testo convenzione
articolo 5, comma 7, pagina 13, dopo la parola "comma", sostituire il numero 4 con il
numero 5. E infine l'emendamento numero 7, il testo della convenzione articolo 10,
comma 5, pagina 20, dopo la parola "convenzione" aggiungere le parole: "se non ancora
computata compensazione del canone di concessione".

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