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| UNIA Alberto (Assessore) Sì, grazie, Presidente. Allora, questa delibera serve ad approvare lo schema di convenzione fra la città di Torino e il Consorzio del Centro Ittico Porta Palazzo Città di Torino. Il Consorzio si è costituito il 3 novembre 2017 per adeguarsi all'articolo 2 del Regolamento vigente per la disciplina dei mercati coperti e il commercio al dettaglio. Questo schema di convenzione che è stato discusso questa mattina anche in Commissione, prevede una serie, ovviamente, di obblighi da parte della Città e da parte del Consorzio. I punti sono, sostanzialmente, l'immobile deve essere consegnato al Consorzio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sulla base di un verbale di constatazione sottoscritto dalle parti, che il Consorzio rinuncia alla preventiva esecuzione da parte della Città delle opere di manutenzione straordinaria di cui necessita l'immobile. Sono analiticamente dettagliate nel testo della convenzione, e accetta di provvedere a propria cura la realizzazione delle stesse, rendicontando i costi sostenuti che saranno computati in compensazione del canone di concessione. Poi il Consorzio deve presentare agli uffici competenti della Città un capitolato dei lavori, unitamente al cronoprogramma degli stessi. La destinazione del piano primo del fabbricato si è mantenuta all'attuale destinazione uffici pubblici, mentre il piano interrato potrà essere destinato al rimessaggio dei carretti. L'intervento di manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo possa essere finalizzato anche attraverso una nuova ripartizione degli spazi, anche la realizzazione di un'area da destinare, anche al di fuori degli orari di vendita all'attività di somministrazione di prodotti ittici; una durata di 60 anni a partire dal primo gennaio 2019, periodo ritenuto congruo in considerazione degli investimenti da effettuare per la ristrutturazione dello stabile e il canone annuario di concessione relativo all'intero immobile, sia pari a 199.300 euro da versare a rate semestrali posticipate al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno. Per il 2019 il canone di concessione, atteso che gli interventi di manutenzione straordinaria comporteranno la parziale inutilizzabilità del piano terreno, viene determinato in euro 52.000. Un'altra cosa, sono posti a carico del Consorzio tutte la spesa relative allo stabile, nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e la regola di assegnazione di stand eventualmente che si sono resi liberi nel corso della durata contrattuale, ancorché più snelli siano improntati ai principi di evidenza pubblica, imparzialità e pubblicità, onde garantire l'individuazione dell'assegnatario e del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica. Alla delibera che è passata questa mattina, appunto, che è stata discussa in Commissione, sono stati fatti degli emendamenti di Giunta, che sono tutti emendamenti di merito e tecnici; sono sette, penso che tutti i Commissari ne abbiamo ricevuto copia. Sì? Okay. Chiederei quindi di votare poi l'atto con…, non si può fare? Chiedo scusa ho sbagliato io. Se volete, vi leggo anche gli emendamenti, il primo appuntamento, appunto… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Anche no? Al punto 7 del dispositivo le parole: "È conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico di cui alla circolare 16.998 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato", viene sostituito questo con: "Non rientra nei presupposti per una valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata". Poi l'emendamento numero 2, pagina 4, dopo la frase: "Si dà atto del parere favorevole alla concessione del bene emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, protocollo numero 18622 del 9 novembre 2018, che si allega in copia", aggiungere la frase: "Si dà atto che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, con decreto 224/2018 e 19 novembre 2018, che si allega in copia, allegato 4, ha autorizzato la concessione in uso dell'immobile ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, codice dei Beni Culturali e del Paesaggio SMI". Terzo emendamento, okay, il testo della convenzione articolo 2, pagina 6, sostituire il comma 26 con: "In ogni caso, così come prescritto dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, con decreto 224/2018 e 19 novembre 2018, dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di conservazione e restauro. I relativi progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 42 del 2004. Qualunque cambiamento d'uso del bene rispetto a quello attuale, anche se non comportano opere edilizie, dovrà essere comunicato, preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, dovrà continuare ad essere garantita la pubblica fruizione del bene". Emendamento numero 4, nel testo della convenzione, articolo 3, comma 2, pagina 6, dopo la parola "cura", eliminare le parole "e spese". Emendamento numero 5, il testo della convenzione articolo 3 comma 7 pagina 8, dopo le parole: "fattura annuale", aggiungere le parole: "Quietanza alla Città da parte del Consorzio". Poi abbiamo l'emendamento numero 6, testo convenzione articolo 5, comma 7, pagina 13, dopo la parola "comma", sostituire il numero 4 con il numero 5. E infine l'emendamento numero 7, il testo della convenzione articolo 10, comma 5, pagina 20, dopo la parola "convenzione" aggiungere le parole: "se non ancora computata compensazione del canone di concessione". |