| Interventi |
| ROLANDO Sergio (Assessore) Buonasera. Allora, con riferimento all'interpellanza in oggetto la norma che prevede le agevolazioni sui tributi esclusivamente per gli esercizi commerciali è la Legge 28 dicembre '95 n. 549, Legge Finanziaria del '96, all'articolo 1, comma 86 dispone espressamente che i Comuni possano deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi. In applicazione a tale disposto l'articolo 14, comma 1 del Regolamento TARI e l'articolo 23, comma 1 del Regolamento CIMP e l'articolo 2, lettera B del Regolamento COSAP prevedono che la previsione di sgravi per la presenza di cantieri è esclusivamente consentita alle attività commerciali artigianali, a supporto di ciò interviene la nota interpretativa del Ministero, risoluzione 222 del 19 settembre '96 che, in relazione alla questione, fa presente che la ratio legis dell'articolo 1 della 549/95, la prima disposizione che ho letto, non è quella di attribuire al Comune il potere di dispensare agevolazione fiscale a qualsivoglia categoria di contribuenti, ma di rimettere al Comune il potere di deliberare una misura di tali agevolazioni per la categoria individuata nella disposizione stessa che versa in una situazione contingente oggettivamente penalizzante sotto il profilo economico, si ritiene dunque che il Comune sia autorizzato a concedere benefici fiscali solo ed unicamente ai soggetti rientranti nella categoria di esercizi commerciali artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. Si considera infine che le norme che riconoscono agevolazioni fiscali e benefici sono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, ci sono almeno dieci sentenze della Cassazione che dicono questo. ROLANDO Sergio (Assessore) Io ricordo perfettamente che mi sono preso l'impegno di fare tutte le verifiche del caso, il parere che è stato elaborato dagli uffici con l'ausilio di tutte le conoscenze giuridiche proprio per la parte finale che ho letto sembra escludere che anche un'interpretazione che può dare con la potestà che ha il Consiglio regolamentare sia opponibile a queste sentenze della Cassazione perché la strada mi sembra è proprio non stretta, di più, però siccome il Consiglio può attivare iniziative anche magari che poi possano andare contro il muro del problema legislativo, io non è che dico che c'è qualcosa da fare, io lascio la palla a chi può ragionare su questo tema. Dico semplicemente che qui sembra che non ci sia nessuna intenzione che può superare sia le norme perché non è un fenomeno lasciato al Regolamento della Città, infatti lo dice espressamente, lo dicono i vari riferimenti che non c'è possibilità di ragionare sulle cose, qualcuno ci ha già provato probabilmente in precedenza, io lascerei la nota perché se qualcuno vuole andare a vedere cosa dicono le sentenze della Cassazione, perché probabilmente qualcuno ha provato a fare questa estensione ad altra attività, tutto lì. |