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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 12 Novembre 2018 ore 14,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2018-04085
"RICHIESTA SGRAVI FISCALI PER I RESIDENTI NELL'AREA CANTIERE TORINO/CERES" PRESENTATA IN DATA 26 SETTEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO RICCA.
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Buonasera. Allora, con riferimento all'interpellanza in oggetto la norma che prevede le
agevolazioni sui tributi esclusivamente per gli esercizi commerciali è la Legge 28
dicembre '95 n. 549, Legge Finanziaria del '96, all'articolo 1, comma 86 dispone
espressamente che i Comuni possano deliberare agevolazioni sui tributi di loro
competenza fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali artigianali situati in
zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di
opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi. In applicazione a tale disposto
l'articolo 14, comma 1 del Regolamento TARI e l'articolo 23, comma 1 del
Regolamento CIMP e l'articolo 2, lettera B del Regolamento COSAP prevedono che la
previsione di sgravi per la presenza di cantieri è esclusivamente consentita alle attività
commerciali artigianali, a supporto di ciò interviene la nota interpretativa del Ministero,
risoluzione 222 del 19 settembre '96 che, in relazione alla questione, fa presente che la
ratio legis dell'articolo 1 della 549/95, la prima disposizione che ho letto, non è quella
di attribuire al Comune il potere di dispensare agevolazione fiscale a qualsivoglia
categoria di contribuenti, ma di rimettere al Comune il potere di deliberare una misura
di tali agevolazioni per la categoria individuata nella disposizione stessa che versa in
una situazione contingente oggettivamente penalizzante sotto il profilo economico, si
ritiene dunque che il Comune sia autorizzato a concedere benefici fiscali solo ed
unicamente ai soggetti rientranti nella categoria di esercizi commerciali artigianali
situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. Si considera infine
che le norme che riconoscono agevolazioni fiscali e benefici sono norme eccezionali,
come tali di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione estensiva o
analogica, ci sono almeno dieci sentenze della Cassazione che dicono questo.

ROLANDO Sergio (Assessore)
Io ricordo perfettamente che mi sono preso l'impegno di fare tutte le verifiche del caso,
il parere che è stato elaborato dagli uffici con l'ausilio di tutte le conoscenze giuridiche
proprio per la parte finale che ho letto sembra escludere che anche un'interpretazione
che può dare con la potestà che ha il Consiglio regolamentare sia opponibile a queste
sentenze della Cassazione perché la strada mi sembra è proprio non stretta, di più, però
siccome il Consiglio può attivare iniziative anche magari che poi possano andare contro
il muro del problema legislativo, io non è che dico che c'è qualcosa da fare, io lascio la
palla a chi può ragionare su questo tema. Dico semplicemente che qui sembra che non ci
sia nessuna intenzione che può superare sia le norme perché non è un fenomeno lasciato
al Regolamento della Città, infatti lo dice espressamente, lo dicono i vari riferimenti che
non c'è possibilità di ragionare sulle cose, qualcuno ci ha già provato probabilmente in
precedenza, io lascerei la nota perché se qualcuno vuole andare a vedere cosa dicono le
sentenze della Cassazione, perché probabilmente qualcuno ha provato a fare questa
estensione ad altra attività, tutto lì.

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