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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 8 Ottobre 2007 ore 14,00
Paragrafo n. 9
INTERPELLANZA 2007-05981
?VIVAI ERBA - C.SO MONCALIERI 348? PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CASSANO IN DATA 14 SETTEMBRE 2007.
Interventi

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200705981/02, presentata in data 14 settembre 2007, avente per oggetto:
"Vivai Erba - Corso Moncalieri 348"

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Viano.

VIANO Mario (Assessore)
Tralascio di richiamare il contenuto specifico dell'interpellanza per venire subito alla nota che mi è stata predisposta dagli Uffici, che mi pare offra risposta abbastanza puntuale e diffusa alle questioni poste.
Il fabbricato in questione (ricompreso nei Vivai Erba di Corso Moncalieri 348) è sottoposto a vincolo ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ( quello che ha ricondotto a Testo Unico tutta la disciplina in materia) e, pertanto, per qualsiasi intervento edilizio, occorre la preventiva autorizzazione in linea ambientale.
Risultano le seguenti pratiche edilizie, che sono indicate con numeri di protocollo, che segnalano anche l'anno di attivazione dello stesso.
Protocollo n. 2006/9/16931 tinteggiatura fabbricato: è stata presentata e archiviata con esito negativo.
Protocollo 2007/9/5: per rifacimento copertura, che non ha mai avuto corso, in quanto sostituita dalla pratica 2007/1/16931, di cui adesso riferisco.
Protocollo 2007/4/946, segnalazione opere abusive; è appunto quella con la quale è stata avviata la procedura sanzionatoria e non solo con riferimento ad opere abusive. Protocollo 2007/1/16931 (è l'ultima a cui faceva riferimento): conservazione opere, articolo n. 36 del DPR n. 380 del 2001, e autorizzazione in subdelega.
Con riferimento alle due ordinanze menzionate nell'interpellanza, si precisa che si tratta di provvedimenti emessi per poter consentire al tecnico dell'ufficio Vigilanza Edilizia di poter accedere ai luoghi, al fine di verificare quanto già segnalato dai Vigili nei due verbali distinti del 19 gennaio 2007 e del 27 aprile 2007.
Le opere abusive segnalate consistono in modifiche interne ed esterne, realizzazione intercapedine e vano tecnico, ricostruzione di un servizio igienico.
Atteso che gli interessati non hanno ottemperato alla richiesta di sopralluogo (che, chiaramente, non sana nulla) in data 9 luglio 2007, è stata applicata la sanzione amministrativa di Euro 2.582, ai sensi dell'articolo n. 69, ai sensi dell'articolo n. 69.C della Legge n. 56/77.
In data 1° agosto, la Società Vivai Erba ha presentato una richiesta per la sanatoria (quella di cui all'ultimo protocollo), ai sensi dell'articolo n. 36 del DPR n. 380 del 2001 per le opere realizzate abusivamente e tuttora in corso di istruttoria.
Non si è ancora provveduto alla segnalazione all'autorità giudiziaria in quando non si è potuto rilevare se le opere realizzate abbiano rilevanza penale e, comunque, risulta in corso di istruttoria la pratica di sanatoria.
Questo vuole dire che, magari non con la sollecitudine che talvolta (legittimamente, per carità) i Consiglieri si attendono, la vicenda è seguita puntualmente (almeno mi pare).
In sostanza, a seguito dei sopralluoghi, è stata attivata una procedura per la sanatoria, ai sensi dell'articolo n. 36. Questo tipo di sanatoria è possibile in maniera generalizzata ove si riscontri che l'abuso consiste solo nell'aver eseguito opere senza autorizzazione, ma che in sé e per sé avrebbero potuto ottenere le necessarie concessioni. Nella fattispecie, naturalmente, l'istruttoria è in corso e quindi resta impregiudicata.
Per quanto riguarda la Gelateria Re Sole, sono stati già effettuati sopralluoghi di verifica sia da parte dei nostri uffici che dai Vigili urbani e per le opere irregolari sono stati adottati i provvedimenti per la rimozione delle stesse da parte dei titolari (cioè, l'ordinanza di demolizione).
Si fa presente inoltre che è in corso procedimento penale per illeciti edilizi presso la Procura della Repubblica.
Può essere - questo non è nell'appunto preparatomi dal dirigente - adottata una soluzione alternativa alla rimozione, ovvero l'acquisizione in capo all'Amministrazione di tutte le opere eseguite abusivamente, nel caso in cui la demolizione pregiudicasse la staticità e le condizioni di sicurezza entro le quali sono mantenute le restanti opere che non sono riconducibili ad attività abusive.
Anche questa è una vicenda peraltro piuttosto eclatante, sulla quale credo essenzialmente, appunto, gli operatori abbiano, via via operato abusivamente per corrispondere ad un ampliamento di attività, tuttavia, è chiaro che è al di fuori di qualsiasi autorizzazione concedibile e quindi il fabbricato deve essere o demolito o acquisito in capo all'Amministrazione.

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
La parola al Consigliere Cassano.

CASSANO Luca
Questo caso, come altri, testimonia la necessità e l'importanza del lavoro svolto dagli Uffici della Città e della Circoscrizione.
Chiedevo anche all'Assessore (ma magari, predisponendo una copia della nota che ha letto, questa richiesta si soddisferà da sola) notizie rispetto allo stato patrimoniale: non ho compreso se ci sia una concessione in corso da parte della Città per le aree di cui parlavamo rispetto a Corso Moncalieri 348 - Vivai Erba.
La seconda questione è come sia possibile pensare che opere realizzate senza le autorizzazioni dinanzi a un fabbricato sottoposto a vincolo ambientale possano essere tollerate o inserite in un fabbricato di questa natura.
Non ho capito se sia solo un fatto di comunicazione delle attività svolte o se ci sia anche un vincolo in ordine alla natura e alla qualità dei manufatti e dei fabbricati realizzati in Corso Moncalieri.

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
La parola all'Assessore Viano, per una breve replica.

VIANO Mario (Assessore)
Dal punto di vista patrimoniale, i Vivai Erba non sono di proprietà della Città, ma di proprietà privata e quindi non ci sono rilevanze patrimoniali in capo alla Città.
Per quanto riguarda il tipo di vincolo, "vincolo ambientale" significa semplicemente che qualsiasi operazione, oltre che rispondere alle regole edilizie generali, deve anche essere approvata dagli organismi che presiedono all'autorizzazione delle attività nelle zone di vincolo; in particolare, gli organismi sono la Commissione regionale per i beni ambientali, che può, anzi, deve subdelegare al Comune il rilascio delle concessioni quando si tratta di opere minori. La cosiddetta subdelega è un'attività che è demandata ai Comuni quando si tratta di operazioni di modesta portata.
In questo caso le opere quali rifacimento di coperture, partizioni interne, tinteggiature sono considerate in subdelega e quindi sono attribuite alla competenza della Commissione Edilizia.

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
L'interpellanza è discussa.
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