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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 4 Dicembre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 12
INTERPELLANZA 2017-04794
"CONGUAGLIO DELLA TARIFFA SMAT" PRESENTATA IN DATA 10 NOVEMBRE 2017 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
ARTESIO Eleonora
Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto prego l'Assessore Unia di riferire a mio nome i
complimenti alla SMAT per l'esegesi che ha voluto fare del testo della mia
interpellanza, quindi d'ora in avanti chiederò prima una consulenza preventiva per
essere certa che quando parlo di SMAT usi correttamente i termini e ricostruisca
esattamente la cronologia. Dunque, se ho ben capito la questione dovrebbe essere così
riassunta: c'è stato un ricorso in ordine a questi incrementi tariffari che non sarebbero
dovuti e che questo ricorso a mio modo di intendere per le informazioni acquisite fatto
valere da un'associazione per i consumatori oltre che da un'associazione per
consumatori sarebbe stato attivato da privati, mi risulta che moltissime cause presso il
Giudice di Pace siano attivate dai privati, ma evidentemente agli occhi di SMAT e
anche agli occhi dell'Assessore che riferisce questa risposta il fatto costituisce
nocumento all'attendibilità del mio ragionamento. Il ricorso però che sia stato
presentato dal singolo privato e supportato da un'associazione di rappresentanza dei
consumatori è stato valutato da un Giudice di Pace che quale che sia l'elemento
discorsivo della sentenza ha sostanzialmente ritenuto che SMAT si sia adoperata in una
scelta non fondata e che quindi il conguaglio della tariffa per gli anni dal 2008 al 2011
sia illegittimo. Ora evidentemente SMAT od altri potranno opinare sulla fondatezza
della sentenza, ma come dicono tutti i fautori della legalità in altri casi, legalità, legalità,
le sentenze si applicano, non sempre, non sempre, in questo caso ad esempio si decide
che la sentenza potrebbe non essere applicata e che quindi SMAT potrebbe ricorrere in
giudizio, anzi dovrà ricorrere in giudizio perché poi le aziende hanno alcune prassi
assolutamente cogenti, una di queste è fare causa quando i propri interlocutori sono gli
utenti dei servizi, quindi ricapitolando ancora sull'altro versante la politica non può
interferire. Io ricordo soltanto che l'autorità d'ambito è formata da una rappresentanza
politica, alla quale nel momento in cui si decise questo famoso conguaglio la Città di
Torino non era presente perché l'Assessore che allora rappresentava la Città si era
allontanato, si era dovuto assentare al momento del voto, Torino, come dire, è
perfettamente libera nella valutazione di questa questione perché non è colpevole in
allora ed è evidentemente esterna all'oggi, ma Torino evidentemente ritiene di non far
sentire la propria voce né nel Consiglio di Amministrazione presso i propri
rappresentanti, né nell'Autorità d'ambito perché e vengo alla conclusione sulla risposta
dell'Assessore, le scelte aziendali sono autonome, bene. Allora, io da questo punto di
vista vorrei proprio capire come si strutturi la funzione di indirizzo e di controllo che le
assemblee elettive svolgono sulle proprie partecipate, se poi si lascia alle partecipate di
determinare non solo un comportamento di tipo giuridico-formale, ma la qualità di una
relazione tra erogatori e organizzatori di un servizio e utilizzatori di questo stesso
servizio perché un'assemblea dovrà ratificare o prendere atto del fatto che un'azienda
pubblica si muove contro i proprio soci reali che sono i contribuenti utenti dell'azienda
stessa, a me non pare che questa operazione sia nel senso squisitamente politico
sostenibile e sono un po', come dire, avvilita del fatto che questo Consiglio Comunale
senta così poco la propria autorevolezza dal non intervenire nelle scelte che l'azienda
dovrà compiere su questo aspetto.

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