Interventi |
UNIA Alberto (Assessore) Grazie, Presidente. Allora, in merito all'interpellanza della Capogruppo Artesio c'è una risposta, un'integrazione soprattutto ad una risposta da parte di SMAT che coglie alcune imprecisioni proprio nella premessa nel considerato che della sua interpellanza. Nella premessa si sostiene che l'istanza sia stata avanzata dall'associazione ADOC, ciò non corrisponde al vero in quanto la causa civile è stata promossa dal signor Vissì, poi io giusto per non dire il nome in Aula, poi darò alla Consigliera il nome esatto, proprietario di 15 unità immobiliari nel suo proprio interesse. Inoltre sempre nella premessa si sostiene che il Giudice abbia riconosciuto che il conguaglio sia stato praticato al fine di compensare i minori incassi dovuti ai minori consumi di acqua potabile, nel provvedimento non si trova menzione di quanto sostenuto, anzi il Giudice fa riferimento al ricalcolo dovuto non a maggiori consumi, ma esclusivamente ad un bilanciamento retroattivo dei costi come riportato al punto successivo. Nel considerato si afferma che la previsione di entrata attiene alla valutazione della dirigenza dell'Amministrazione di SMAT, pertanto se inattendibile non può essere ribaltata in termini di corresponsabilità economica sugli utenti. È noto che per legge la tariffa non è determinata dal gestore che eroga il servizio idrico, ma dall'autorità di ambito che la stabilisce sulla scorta di un metodo di calcolo adottato dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI, infatti con l'istituzione di questa autorità è stato definito un metodo tariffario obbligatorio e innovativo basato sul principio del full cross recovery da applicarsi dal primo gennaio 2012. Al fine di consentire uniformità di applicazione del nuovo modello tariffario ed evitare situazioni distorcenti provocabili da conguagli relativi agli anni precedenti al 2012 la AEEGSI ha inizialmente bloccato tali conguagli per poi imporli all'ATO con deliberazione 643/2013 la definizione di tutte le partite pregresse entro il 30 giugno 2014. L'autorità d'ambito ATO 3 Torinese ha recepito tali prescrizioni nella delibera 530 del 15 maggio 2014 con la quale ha definito i conguagli relativi agli anni precedenti al 2012 per un importo complessivo di 46.652.540,26 euro pari ad un valore medio annuo di circa 11,5 milioni di euro. In osservanza ai criteri tariffari di legge l'ammontare complessivo sopra indicato si riferiva alle seguenti partite principali: minori tariffe riscosse a consuntivo rispetto a quanto deliberato dall'ATO in misura variabile tra il 2 e il 3%; maggiori ammortamenti contabilizzati al consuntivo rispetto a quanto preventivato dall'ATO; recupero dell'infrazione, rettifica su base consuntiva dei costi dei mutui degli EELL. Occorre sottolineare che gli scostamenti consuntivo preventivo delle partite sopra indicate sono stati puntualmente rendicontati anno per anno da SMAT all'ATO che tuttavia non ha autorizzato la riscossione sino all'emanazione della citata deliberazione AEEGSI, che l'importo totale è stato frazionato in 3 anni allo scopo di limitare l'impatto sull'utenza. Nel caso specifico, trattandosi di 15 alloggi, l'addebito ha significato un aggravio medio per unità abitativa pari ad euro 11,74 per ciascuno dei 3 anni di applicazione, ossia 50 centesimi di euro al mese per abitante servito. Trattandosi di regolamentazione tariffaria alla SMAT non è consentito assumere determinazioni autonome rispetto a quanto deliberato dall'ente d'ambito. Si segnala che la conferenza all'autorità d'ambito è costituita dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale tra i quali Città Metropolitana e Città di Torino, con la sopraccitata delibera ATO tale conferenza ha approvato il conguaglio che SMAT ha riportato nel Bilancio 2013 successivamente presentato ai Comuni soci durante l'assemblea del 25 giugno 2014 e che è stato approvato a larga maggioranza. Occorre evidenziare che nei confronti di SMAT come altre aziende del settore entrambi i provvedimenti, AEEGSI e ATO, hanno forza di legge e non avrebbero potuto in alcun modo essere disattesi anche in coerenza con quanto deliberato dai Comuni soci, pertanto la condotta della società non pare essere censurabile sotto alcun profilo. Infine si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione alla seduta del 24 novembre scorso, sentito altresì il parere del Collegio Sindacale, ha ritenuto l'appello un atto dovuto in quanto dopo la sentenza permangono pienamente validi agli atti amministrativi con conseguente dovere da parte del gestore di darne attuazione al fine di evitare iniziative giudiziarie plurime anche organizzate dall'associazione dei consumatori con ingenti danni economici e patrimoniali. Poiché tale situazione non corrisponderebbe a quanto riportato nel piano economico finanziario SMAT, SMAT si vedrebbe costretta ad incrementare l'indebitamento per mantenere la sostenibilità prevista nel piano di interventi approvato dall'ambito e dall'autorità nazionale del sistema idrico. Poi per concludere invece ovviamente si riferisce un po' alla risposta che ha dato anche Lapietra prima, cioè queste sono decisioni che spettano al Consiglio di Amministrazione di un'azienda, non al Comune di Torino. |