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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 4 Dicembre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 12
INTERPELLANZA 2017-04794
"CONGUAGLIO DELLA TARIFFA SMAT" PRESENTATA IN DATA 10 NOVEMBRE 2017 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
LAVOLTA Enzo (Vice Presidente Vicario)
L'ultima interpellanza è rivolta all'Assessore Unia della Consigliera Artesio:

"Conguaglio della tariffa SMAT"


LAVOLTA Enzo (Vice Presidente Vicario)
Prego, Assessore Unia.

UNIA Alberto (Assessore)
Grazie, Presidente. Allora, in merito all'interpellanza della Capogruppo Artesio c'è una
risposta, un'integrazione soprattutto ad una risposta da parte di SMAT che coglie alcune
imprecisioni proprio nella premessa nel considerato che della sua interpellanza. Nella
premessa si sostiene che l'istanza sia stata avanzata dall'associazione ADOC, ciò non
corrisponde al vero in quanto la causa civile è stata promossa dal signor Vissì, poi io
giusto per non dire il nome in Aula, poi darò alla Consigliera il nome esatto,
proprietario di 15 unità immobiliari nel suo proprio interesse. Inoltre sempre nella
premessa si sostiene che il Giudice abbia riconosciuto che il conguaglio sia stato
praticato al fine di compensare i minori incassi dovuti ai minori consumi di acqua
potabile, nel provvedimento non si trova menzione di quanto sostenuto, anzi il Giudice
fa riferimento al ricalcolo dovuto non a maggiori consumi, ma esclusivamente ad un
bilanciamento retroattivo dei costi come riportato al punto successivo. Nel considerato
si afferma che la previsione di entrata attiene alla valutazione della dirigenza
dell'Amministrazione di SMAT, pertanto se inattendibile non può essere ribaltata in
termini di corresponsabilità economica sugli utenti. È noto che per legge la tariffa non è
determinata dal gestore che eroga il servizio idrico, ma dall'autorità di ambito che la
stabilisce sulla scorta di un metodo di calcolo adottato dall'autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI, infatti con l'istituzione di questa autorità è
stato definito un metodo tariffario obbligatorio e innovativo basato sul principio del full
cross recovery da applicarsi dal primo gennaio 2012. Al fine di consentire uniformità di
applicazione del nuovo modello tariffario ed evitare situazioni distorcenti provocabili da
conguagli relativi agli anni precedenti al 2012 la AEEGSI ha inizialmente bloccato tali
conguagli per poi imporli all'ATO con deliberazione 643/2013 la definizione di tutte le
partite pregresse entro il 30 giugno 2014. L'autorità d'ambito ATO 3 Torinese ha
recepito tali prescrizioni nella delibera 530 del 15 maggio 2014 con la quale ha definito
i conguagli relativi agli anni precedenti al 2012 per un importo complessivo di
46.652.540,26 euro pari ad un valore medio annuo di circa 11,5 milioni di euro. In
osservanza ai criteri tariffari di legge l'ammontare complessivo sopra indicato si riferiva
alle seguenti partite principali: minori tariffe riscosse a consuntivo rispetto a quanto
deliberato dall'ATO in misura variabile tra il 2 e il 3%; maggiori ammortamenti
contabilizzati al consuntivo rispetto a quanto preventivato dall'ATO; recupero
dell'infrazione, rettifica su base consuntiva dei costi dei mutui degli EELL. Occorre
sottolineare che gli scostamenti consuntivo preventivo delle partite sopra indicate sono
stati puntualmente rendicontati anno per anno da SMAT all'ATO che tuttavia non ha
autorizzato la riscossione sino all'emanazione della citata deliberazione AEEGSI, che
l'importo totale è stato frazionato in 3 anni allo scopo di limitare l'impatto sull'utenza.
Nel caso specifico, trattandosi di 15 alloggi, l'addebito ha significato un aggravio medio
per unità abitativa pari ad euro 11,74 per ciascuno dei 3 anni di applicazione, ossia 50
centesimi di euro al mese per abitante servito. Trattandosi di regolamentazione tariffaria
alla SMAT non è consentito assumere determinazioni autonome rispetto a quanto
deliberato dall'ente d'ambito. Si segnala che la conferenza all'autorità d'ambito è
costituita dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale tra i quali Città
Metropolitana e Città di Torino, con la sopraccitata delibera ATO tale conferenza ha
approvato il conguaglio che SMAT ha riportato nel Bilancio 2013 successivamente
presentato ai Comuni soci durante l'assemblea del 25 giugno 2014 e che è stato
approvato a larga maggioranza. Occorre evidenziare che nei confronti di SMAT come
altre aziende del settore entrambi i provvedimenti, AEEGSI e ATO, hanno forza di
legge e non avrebbero potuto in alcun modo essere disattesi anche in coerenza con
quanto deliberato dai Comuni soci, pertanto la condotta della società non pare essere
censurabile sotto alcun profilo. Infine si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione
alla seduta del 24 novembre scorso, sentito altresì il parere del Collegio Sindacale, ha
ritenuto l'appello un atto dovuto in quanto dopo la sentenza permangono pienamente
validi agli atti amministrativi con conseguente dovere da parte del gestore di darne
attuazione al fine di evitare iniziative giudiziarie plurime anche organizzate
dall'associazione dei consumatori con ingenti danni economici e patrimoniali. Poiché
tale situazione non corrisponderebbe a quanto riportato nel piano economico finanziario
SMAT, SMAT si vedrebbe costretta ad incrementare l'indebitamento per mantenere la
sostenibilità prevista nel piano di interventi approvato dall'ambito e dall'autorità
nazionale del sistema idrico. Poi per concludere invece ovviamente si riferisce un po'
alla risposta che ha dato anche Lapietra prima, cioè queste sono decisioni che spettano
al Consiglio di Amministrazione di un'azienda, non al Comune di Torino.

LAVOLTA Enzo (Vice Presidente Vicario)
Grazie, Assessore Unia, anche per la chiarezza della risposta. Prego, Consigliera
Artesio.

ARTESIO Eleonora
Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto prego l'Assessore Unia di riferire a mio nome i
complimenti alla SMAT per l'esegesi che ha voluto fare del testo della mia
interpellanza, quindi d'ora in avanti chiederò prima una consulenza preventiva per
essere certa che quando parlo di SMAT usi correttamente i termini e ricostruisca
esattamente la cronologia. Dunque, se ho ben capito la questione dovrebbe essere così
riassunta: c'è stato un ricorso in ordine a questi incrementi tariffari che non sarebbero
dovuti e che questo ricorso a mio modo di intendere per le informazioni acquisite fatto
valere da un'associazione per i consumatori oltre che da un'associazione per
consumatori sarebbe stato attivato da privati, mi risulta che moltissime cause presso il
Giudice di Pace siano attivate dai privati, ma evidentemente agli occhi di SMAT e
anche agli occhi dell'Assessore che riferisce questa risposta il fatto costituisce
nocumento all'attendibilità del mio ragionamento. Il ricorso però che sia stato
presentato dal singolo privato e supportato da un'associazione di rappresentanza dei
consumatori è stato valutato da un Giudice di Pace che quale che sia l'elemento
discorsivo della sentenza ha sostanzialmente ritenuto che SMAT si sia adoperata in una
scelta non fondata e che quindi il conguaglio della tariffa per gli anni dal 2008 al 2011
sia illegittimo. Ora evidentemente SMAT od altri potranno opinare sulla fondatezza
della sentenza, ma come dicono tutti i fautori della legalità in altri casi, legalità, legalità,
le sentenze si applicano, non sempre, non sempre, in questo caso ad esempio si decide
che la sentenza potrebbe non essere applicata e che quindi SMAT potrebbe ricorrere in
giudizio, anzi dovrà ricorrere in giudizio perché poi le aziende hanno alcune prassi
assolutamente cogenti, una di queste è fare causa quando i propri interlocutori sono gli
utenti dei servizi, quindi ricapitolando ancora sull'altro versante la politica non può
interferire. Io ricordo soltanto che l'autorità d'ambito è formata da una rappresentanza
politica, alla quale nel momento in cui si decise questo famoso conguaglio la Città di
Torino non era presente perché l'Assessore che allora rappresentava la Città si era
allontanato, si era dovuto assentare al momento del voto, Torino, come dire, è
perfettamente libera nella valutazione di questa questione perché non è colpevole in
allora ed è evidentemente esterna all'oggi, ma Torino evidentemente ritiene di non far
sentire la propria voce né nel Consiglio di Amministrazione presso i propri
rappresentanti, né nell'Autorità d'ambito perché e vengo alla conclusione sulla risposta
dell'Assessore, le scelte aziendali sono autonome, bene. Allora, io da questo punto di
vista vorrei proprio capire come si strutturi la funzione di indirizzo e di controllo che le
assemblee elettive svolgono sulle proprie partecipate, se poi si lascia alle partecipate di
determinare non solo un comportamento di tipo giuridico-formale, ma la qualità di una
relazione tra erogatori e organizzatori di un servizio e utilizzatori di questo stesso
servizio perché un'assemblea dovrà ratificare o prendere atto del fatto che un'azienda
pubblica si muove contro i proprio soci reali che sono i contribuenti utenti dell'azienda
stessa, a me non pare che questa operazione sia nel senso squisitamente politico
sostenibile e sono un po', come dire, avvilita del fatto che questo Consiglio Comunale
senta così poco la propria autorevolezza dal non intervenire nelle scelte che l'azienda
dovrà compiere su questo aspetto.

LAVOLTA Enzo (Vice Presidente Vicario)
Bene, abbiamo concluso la trattazione delle interpellanze.
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