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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 24 Settembre 2007 ore 14,00
Paragrafo n. 7
INTERPELLANZA 2007-04305
?CONVENZIONE TRENTENNALE CON LA PROMOTRICE. L'ASSESSORE LA SCONFESSA APPENA QUATTRO ANNI DOPO?? PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI VENTRIGLIA, GHIGLIA, GALASSO, LONERO E RAVELLO IN DATA 27 GIUGNO 2007.
Interventi

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 200704305/02, presentata in data 27 giugno 2007, avente per oggetto:
"Convenzione trentennale con la Promotrice. L'Assessore la sconfessa appena quattro anni dopo?"

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Alfieri.

ALFIERI Fiorenzo (Assessore)
Con atto in data 12 giugno 1914, la Città concedeva alla Società Promotrice Belle Atri l'appezzamento di terreno sito in Torino, nel Paro del Valentino, della superficie di mq. 3.000 circa, per la costruzione di un edificio da destinarsi ad esclusiva sede della Società e in particolare a disposizione di Belle Arti secondo i fini dello Statuto della Società stessa.
Con successivi atti detta convenzione veniva nel tempo rinnovata e, da ultimo, con patto stipulato in data 10 luglio 1986, veniva appunto rinnovata fino al 30 giugno 2004. La presente convenzione prevedeva tra l'altro la possibilità da parte del Comune di utilizzare i locali della palazzina per esposizione e avvenimenti artistici.
Nel 2003, alla luce della sempre crescente esigenza di spazi espositivi qualificati e in particolare dell'attivo impegno della Città per garantire per la fine del 2004, quale anticipazione dell'appuntamento olimpico, la realizzazione di un evento espositivo di rilevanza internazionale, la mostra "Gli impressionisti e la neve", e per realizzare quelle trasformazioni, soprattutto di tipo impiantistico, atte a dotare un edificio di una qualità del pregio della Palazzina di tutte le condizioni ambientali che gli standard espositivi internazionali oggi impongono, grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, è stato avviato uno studio di fattibilità, commissionato agli ingegneri Marco Filippo e Luciano Luciani, volto ad individuare i tempi e i modi per realizzare quegli adeguamenti strutturali dell'edificio necessari per conseguire gli standard indispensabili per poter ospitare quella - e quindi, a maggior ragione, in seguito tante altre - importante manifestazione espositiva.
Lo stesso anno è stato avviato uno stretto confronto fra la Città e la Società Promotrice al fine di definire i termini dell'operazione e quindi anche le modalità di rinnovo della Convenzione, oramai prossima alla scadenza, che regolamenti i rapporti tra la Città, proprietaria del suolo, e la Società proprietaria del fabbricato.
Tale confronto ha portato alla necessità di anticipare il rinnovo della Convenzione affinché l'operazione della riqualificazione della sede potesse aver luogo nell'ambito di un reciproco, certo e definito quadro convenzionale.
Pertanto con la deliberazione del 22 luglio 2003 è stato approvato il rinnovo anticipato della concessione gratuita del terreno, della superficie di mq. 3.000 sito in Torino, Viale Balsano Crivelli n. 11, in scadenza il 30 giugno dell'anno dopo, a favore della Società Promotrice delle Belle Arti con relativa Convenzione.
Per le operazioni di riqualificazione e di ristrutturazione della Promotrice delle Belle Arti, la Città di Torino ha partecipato con una spesa ammontante a complessivi 1.610.000 Euro messi a disposizione della Società che ha provveduto a realizzare gli interventi.
Il confronto aperto con la Società e di cui si fa richiamo al punto 1 dell'interpellanza verte propriamente sulla diversa interpretazione della voce indicata in Convenzione al punto 4b come "spese annuali di gestione" e in particolare su quali voci considerare e computare come spese di gestione.
La Convenzione recita, all'articolo 4b: "Il Comune di Torino per tutti i giorni di utilizzo dei locali corrisponderà un rimborso spese pari ai costi documentati per luce, riscaldamento e spese annuali di gestione e di ordinaria manutenzione degli impianti e di conservazione dello stabile".
L'articolo 4c recita: "Il Comune di Torino oltre al rimborso delle spese, così come previsto dal punto 4b, corrisponderà anche un rimborso delle spese generali sostenute dalla Promotrice, quantificate forfettariamente in 350 Euro al giorno per ogni giorno di utilizzo della sede e maggiorate annualmente del tasso di svalutazione indicato dall'autorità dello Stato"
Appare evidente come in Convenzione non vengano espressamente elencate le varie tipologie di spese da computare come rimborso spese al punto 4b.
L'addebito della quota di spesa annuale di gestione dovuta per l'utilizzo delle sale espositive della Promotrice, che nel 2005 è stato di 277 giorni, viene quantificata in base al conto economico del Bilancio consuntivo della Promotrice al 31 dicembre 2005.
Nel Bilancio consuntivo della Società Promotrice, presentato il 2 maggio 2006, tra le spese da computare in quota a carico della Città (per i 277 giorni di utilizzo) compaiono tra le altre anche le spese relative agli stipendi del personale (segreteria e custode).
Relativamente a tali spese per gli stipendi del personale, che peraltro non è stato né richiesto né utilizzato in nessuna delle due mostre allestite presso la Promotrice, il Settore dell'Amministrazione, non ritenendo fossero da computare tra quelle a carico della Città ma rientranti nei 350 Euro forfettari giornalieri (articolo 4c), ha interpellato il Servizio Centrale Affari Legali della Città richiedendo parere in merito e sospeso, previa comunicazione alla direzione della Promotrice, la liquidazione di quanto richiesto.
Il parere del Servizio Centrale Affari Legali riporta: "...le spese relative agli stipendi del custode e della segretaria esulerebbero dalle spese di gestione e sarebbero comprese nel suddetto importo forfettario di Euro 350 al giorno, erogato dal Comune di Torino a titolo di spese generali...".
Tale interpretazione pare quella più aderente al dato testuale della Convenzione nonché ai principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
Il confronto peraltro ha messo in evidenza e ribadito la riscontrata carenza di alcuni aspetti non chiaramente contemplati e definiti dalla Convenzione e, in particolare, la chiara definizione delle spese da contemplare come rimborso spese del punto 4b, i tempi entro i quali occorre trasmettere le variazioni del calendario di utilizzo, le eventuali penali da applicare in caso di mancato utilizzo comunicato oltre i termini; relativamente ai quali entrambi le parti hanno concordato dovessero essere meglio specificati ed enunciati.
In considerazione di quanto emerso, nell'ottica di una corretta gestione delle risorse pubbliche si è provveduto ad incontrare a più riprese la Società Promotrice nella persona del Presidente, avvocato Giovanni Prelle Forneris, per verificare e concordare la necessità di eventuali integrazioni e modifiche dell'articolo 4 della Convenzione.
Alcuni di questi incontri sono avvenuti alla mia presenza e del Vicedirettore Generale dottor Cigliuti, dei responsabili dell'Avvocatura e del Settore Arti Visive. In tali occasioni sono state concordate le variazioni da apportare alla convenzione.
Questo relativamente al punto 1 dell'interpellanza.
Per quanto riguarda il punto 2, da quanto su riportato emerge chiaramente che la revisione della Convenzione non è stato un atto unilaterale ma ampiamente coordinata e discussa tra le parti.
La revisione della Convenzione oltre a meglio definire le tipologie di spesa da computare a titolo di rimborso spese (articolo 4b) si rende necessaria anche per regolare le modalità di richieste di pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo per la puntuale definizione dei servizi messi a disposizione dalla Società Promotrice (segreteria, custodia, pulizia) durante i periodi di utilizzo delle sale, per la tempistica della comunicazione di eventuali variazione al calendario di utilizzo con la definizione delle eventuali penali e termini per tali variazioni.
Le modifiche concordate e che dovranno essere oggetto di apposita deliberazione riportano: articolo 4, il punto a) non lo consideriamo.
b) Il Comune di Torino, per tutti i giorni di utilizzo dei locali, corrisponderà alla Società Promotrice delle Belle Arti un rimborso spese pari ai costi documentati per consumi di luce, di gas, di riscaldamento, di climatizzazione e delle spese annuali di gestione e di ordinaria manutenzione degli impianti e di conservazione dello stabile, così come di seguito indicati: stipendi per il personale di segreteria e conseguenti contributi di legge; stipendi per il persone di pulizia e custodia e conseguenti contributi di legge; costi per le assicurazioni dell'edificio; costi per tasse ed imposte (smaltimento rifiuti, passi carrai, ICI, IRPEG).
c) A partire dal 181° giorno e sino alla riconsegna dei locali liberi e vuoti e con le pareti tinteggiate, ed eventualmente stuccate a regola d'arte in conformità al colore preesitente (colore bianco), il Comune di Torino, oltre al rimborso delle spese di cui al punto 4b - che questa volta sono definite -, corrisponderà alla Società Promotrice delle Belle Arti, la somma di Euro 250,00 giornaliere, rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di indennità per l'utilizzo degli spazi espositivi oltre il 180° giorno ad opera del Comune di Torino o aventi causa.
d) Le somme da pagare, relativamente ai punti 4b e 4c saranno corrisposte previa presentazione di fatture e/o relativa documentazione da parte della Società Promotrice delle Belle Arti.
e) Durante l'utilizzo delle sale espositive, la Società Promotrice delle Belle Arti metterà a disposizione del Comune di Torino il personale di segreteria, di custodia e di pulizia e garantirà il regolare funzionamento di tutti gli impianti.
f) Qualora le manifestazioni artistiche prenotate non dovessero essere organizzate e/o variate nell'oggetto, dovrà essere data comunicazione alla Società Promotrice delle Belle Arti, a mezzo lettera raccomandata da far pervenire, alla sede della predetta Società, entro sessanta giorni dalla data per la quale sono state riservate le sale.
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni non esonera il Comune dal pagamento dei costi documentati di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
La parola al Consigliere Ventriglia.

VENTRIGLIA Ferdinando
Grazie Assessore, innanzitutto per la qualità della risposta e anche per aver tenuto fede alla sua antica e buona abitudine - purtroppo non troppo diffusa - di fornire già le risposte scritte: quando si parla di questioni tecniche, avere il testo scritto è di grande utilità.
Tuttavia, ci sono alcuni punti della sua ricostruzione che non condivido totalmente, il primo dei quali è sulla qualità e sussistenza dei crediti vantati dalla Promotrice verso il Comune, mentre il secondo è su questa interpretazione (non chiamiamola revisione) della convenzione soprattutto dell'articolo 4, se non vado errato, che lei sostiene essere venuta di comune accordo, ma a me risulta diversamente, altrimenti non avrei presentato l'interpellanza. Se l'Assessore è d'accordo e per evitare un gioco delle parti a puntate per cui lei viene qui mi dice una cosa poi io la reinterpello su un'altra, suggerirei alla Presidenza di tagliare la testa al toro con una seduta di Commissione alla presenza dei nostri Uffici Legali e del Presidente della Promotrice, in modo tale che si eviti qualsiasi equivoco, anche perché non sono particolarmente ansioso di rappresentare l'anello di congiunzione, l'interprete tra due soggetti che evidentemente hanno difficoltà a capirsi tra loro.

COPPOLA Michele (Vicepresidente)
Questa interpellanza viene rinviata in Commissione per gli approfondimenti richiesti alla presenza dei nostri Uffici Legali e del Presidente della Promotrice.
L'interpellanza è discussa.
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