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| "Regolamentazione della comunicazione politica in regime di 'par condicio'" VERSACI Fabio (Presidente) Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201604618/002, presentata in data 14 ottobre 2016, avente per oggetto: "Regolamentazione della comunicazione politica in regime di 'par condicio'" VERSACI Fabio (Presidente) La parola, per la risposta, alla Sindaca Appendino. SINDACA Questa interpellanza è stata presentata il 14 ottobre e ha per oggetto la "Regolamentazione della comunicazione politica in regime di 'par condicio'", in vista della chiamata alle urne, peraltro di ieri. Quella dell'Amministrazione Comunale è un'attività che non è qualificabile come propaganda politica, ma si distingue in due ambiti: la comunicazione come promozione della Città, ciò che comunemente viene definito "marketing", e la comunicazione istituzionale, derivante dalla trasparenza sulle scelte che incidono sulla vita collettiva, dai trasporti, alla scuola, insomma, tutto quello che riguarda la vita di un'Amministrazione Comunale e il dovere che ha, nei confronti dei suoi cittadini, di informare su che cosa accade. Le comunicazioni istituzionali di servizio diramate nei giorni scorsi hanno riguardato l'attività amministrativa locale e temi concreti della vita della Città, senza alcun richiamo, né diretto, né indiretto e neppure subliminale, alla consultazione referendaria che si è conclusa ieri. È vero quanto dispone il comma 1 dell'articolo 9 della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, che, appunto, disciplina la comunicazione istituzionale. L'articolato è stato modificato nel 2003 con la Legge n. 313, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali", che è stata pubblicata il 18 novembre del 2003. La norma sottolinea che "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto - come, peraltro, è scritto anche all'interno dell'interpellanza - è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Quindi, l'Amministrazione Comunale, dopo aver consultato il Segretario Generale nell'ambito della normativa, peraltro abbastanza complessa, ritiene di essere in sintonia con quanto precisato dalle circolari ministeriali e prefettizie in materia e si è adeguata, pertanto, al comma 1 dell'articolo 9 della Legge 28 del 22 febbraio 2000. VERSACI Fabio (Presidente) L'interpellanza è discussa. |