DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 OTTOBRE 1998
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: STATUTO DELLA CITTA' - MODIFICA DELL'ART. 45. NOMINE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.
Proposta del Sindaco Castellani.
La Città di Torino partecipa in qualità di socio fondatore alla costituzione di Associazioni
senza scopo di lucro o aderisce alle medesime, qualora già costituite, al fine di promuovere
l'immagine di Torino, valorizzare il patrimonio culturale della Città, progettare studi per il
recupero di ambiti territoriali e più in generale realizzare e coordinare manifestazioni ed incontri,
anche di livello internazionale.
Per la realizzazione degli obiettivi dalle Associazioni stesse perseguiti l'Amministrazione
collabora sia dal punto di vista progettuale ed operativo sia sotto il profilo economico mediante
il conferimento di apposite contribuzioni.
L'esperienza fino ad oggi maturata ha evidenziato come possa essere importante per la Città
avere all'interno del Consiglio di Amministrazione delle citate Associazioni un componente
dell'esecutivo, - Sindaco o Assessore competente per materia, - con l'incarico di Presidente o
Amministratore delle stesse. Ciò al fine di compiutamente salvaguardare gli interessi della Città
e garantire il conseguimento delle finalità ispiratrici della partecipazione del Comune alle
Associazioni stesse.
Quanto sopra ovviamente con riferimento esclusivo alle Associazioni senza scopo di lucro
e che prevedano il conferimento del suddetto incarico nel relativo statuto.
A tal fine avvalendosi della prescrizione di legge si intende procedere ad una integrazione
dello Statuto nella parte che riguarda le nomine dei rappresentanti del Comune ed in particolare
all'art. 45 aggiungere un ulteriore comma 9.
La modifica statutaria risulta del seguente tenore:
aggiungere all'art. 45 il comma 9 Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di
lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in
connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o
Amministratore, purchè previsto espressamente dallo Statuto dell'Associazione unitamente agli
strumenti che permettano al Consiglio Comunale di esercitare il proprio potere di indirizzo e di
controllo.