DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 1998
OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. INNOVAZIONE
NORMATIVA INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMA 173, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996 N. 662, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1997 N. 30 DI
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669. MODIFICAZIONE
CONSEGUENTE DELL'ART. 47, 1° COMMA, DELLO STATUTO DELLA CITTA.'
Proposta di deliberazione dei Consiglieri Tranfaglia, Rosolen e Porcellana.
La legge 28 febbraio 1997 n. 30, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
1° marzo 1997, n. 50, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
L'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 669/96, come modificato dalla legge di
conversione n. 30/97, ha modificato a sua volta il comma 173 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui testo
vigente attualmente è il seguente:
Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento
degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur
avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal
sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei
membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra,
anche mediante aumento di unità, in modo da raggiungere il numero pari ....(omissis).
Visto che il numero di consiglieri comunali assegnati alla Città di Torino è di 51, la nuova
disciplina consente di elevare a 14 il numero degli assessori componenti la giunta comunale della
Città.
Si ritiene opportuno recepire nella disciplina statutaria la possibilità accordata dalla nuova
normativa, raccordandola alle esigenze che nascono da una efficace azione amministrativa.
La legge n. 142 del 1990, all'art. 33, così come sostituito dall'art. 23 della legge n. 81 del
1993, dispone che lo Statuto stabilisce il numero degli assessori competenti la giunta, che
attualmente è fissato in 12 dall'articolo 47, comma 1°, dello Statuto della Città.
OSSERVAZIONI
I pareri negativi sono dovuti al fatto che i Consigli Circoscrizionali ritengono più utile aumentare
le competenze circoscrizionali sia per alleggerire la macchina burocratica centrale sia per garantire
un migliore servizio ai cittadini;
chiedono inoltre un sostegno politico forte sulla riforma delle autonomie Locali (D.D.L.
Napolitano 2) che ridefinisca lo Status degli Amministratori delle Circoscrizioni.
Nel parere condizionato della Circoscrizione 7 si chiede inoltre l'aumento del numero dei
Coordinatori, la rivalutazione del gettone e la sua estensione ad altre commissioni.
Tutto questo, anche se condivisibile, non è oggetto della proposta di deliberazione che chiede solo
di adeguarsi alla possibilità che la Legge dà ai Comuni.
L'altra osservazione, più attinente alla deliberazione, riguarda la convinzione delle Circoscrizioni
che l'aumento del numero degli Assessori nulla garantisce in termini di immediatezza e di
efficienza dell'apparato amministrativo comunale.
Bisogna anche sottolineare il fatto che la complessità delle Leggi, il cambiamento della Società,
il ruolo sempre più di controllo che ha il Consiglio Comunale non disgiunto dall'impegno nelle
Commissioni fanno si che la figura dell'Assessore fiduciario/tecnico del Sindaco è sempre più
pregnante e svolge ormai il suo ruolo a tempo pieno.
Tutto ciò premesso,