Consiglio Comunale 9901707/02
C I T T A' D I T O R I N O
ORDINE DEL GIORNO
Approvato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 1999
OGGETTO: CONVIVENZE VOLONTARIE.
Il Consiglio Comunale della Città di Torino,
premesso che:
accanto alla famiglia - concepita come società naturale fondata sul matrimonio che si caratterizza,
oltre che per la comunione e comunanza continuativa di vita dei coniugi per il suo essere orientata
alla procreazione e all'educazione della prole - le norme costituzionali mostrano di considerare
meritevoli di tutela anche altre e distinte formazioni sociali nelle quali si può svolgere e realizzare
la personalità del singolo;
ritenendo che:
anche nelle convivenze volontarie, che pur escludono la presenza di prole, si possano sviluppare
garanzie di stabilità e di reciproca assistenza che contribuiscono a meglio realizzare i diritti della
persona protetti dall'art. 2 della Costituzione e, dunque, a costruire un legame sociale che deve
essere valutato con favore ed incoraggiato
constatato che:
tra tali formazioni sociali o luoghi degli affetti in cui si svolge la personalità del singolo vi
sono, in misura oggi sempre più significativa, anche: 1) le unioni di persone che per ragioni di
età, salute o di indigenza decidono di stare insieme in maniera stabile al fine di limitare i disagi
derivanti dalla solitudine e/o dalle ristrettezze economiche; 2) le unioni di persone appartenenti
allo stesso sesso che sono legate da vincoli affettivi ma alle quali la legge attuale non rende
possibile formalizzare alcun tipo di legame; 3) le unioni di persone che decidono di convivere e
offrirsi reciproca assistenza pur senza dar vita ad una comunità volta alla procreazione e
all'educazione della prole;
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considerato inoltre che:
la legislazione italiana vigente nega a tali unioni di fatto qualsiasi rilievo, sia nei rapporti interni
sia nei rapporti esterni, e ciò anche in relazione ad alcune situazioni del tutto estranee alle
esigenze di tutela degli interessi di terze persone quali ad esempio:
- tutela della parte economicamente più debole al momento della eventuale risoluzione
(volontaria o involontaria) del legame;
- possibilità di ottenere permessi di lavoro per esercitare l'azione di mutua assistenza in caso
di malattia;
- possibilità di assistere il convivente nelle strutture pubbliche di assistenza e cura;
- possibilità di subentrare al convivente nell'esercizio di attività commerciali, ecc.
invita
il Parlamento Italiano ad introdurre nell'ordinamento giuridico una disciplina che, nel rispetto dei
principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti gli individui, renda possibile la
formalizzazione di un vincolo di solidarietà orizzontale e dunque l'assunzione di reciproca
responsabilità, anche alle persone che non intendono, o non possono, dar vita ad un legame di tipo
famigliare fondato sul matrimonio (e caratterizzato dalle finalità su descritte).