Vice Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl. - Sport
Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali
2010 07121/110
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RESPINTA NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 23 novembre 2010)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti
nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO
Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
|
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FIORINO Salvatore FREDA Paola FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SALTI Tiziana SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 48 presenti,
nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia -
TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CERUTTI Monica -
GHIGLIA Agostino.
Con la partecipazione del
Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA
PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Tricarico, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
A più di quattro anni dall'entrata in vigore del suddetto
Regolamento, la Città sente l'esigenza di apportare alcune modifiche per dare
seguito all'attuazione dalla mozione n. 2/2009 approvata dal Consiglio Comunale
in data 12 gennaio 2009, alle proposte della Consulta delle Associazioni del
Volontariato Animalista, il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc 2007 03333/021), esecutiva dal 24 settembre 2007,
e ad alcune esigenze manifestate dai cittadini.
A tal fine il Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela
Animali, anche a seguito di approfonditi e numerosi confronti con la Consulta
delle Associazioni del Volontariato Animalista, ha predisposto la modifica del
Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.
La Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista
ha avanzato anche l'ipotesi di una modifica importante dell'articolo 17 del
Regolamento in oggetto "Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi
in forma temporanea sul territorio cittadino" che prevedeva il divieto di
attendamento sul territorio della Città ai circhi che utilizzano primati,
delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami,
giraffe, rapaci diurni e notturni.
A seguito della richiesta della Consulta, il Settore
Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, con nota prot. n. 9249 del 21 luglio
2010, ha richiesto alla Divisione Affari Legali della Città di esprimere
formale parere sulla proposta di modifica dell'articolo 17.
Considerato che la Divisione Affari Legali, con nota prot.
n. 5774 del 27 ottobre 2010, ha espresso testuale parere "Alla luce di
quanto esposto e tenuto conto dell'attuale orientamento giurisprudenziale
amministrativo, si rappresenta che l'eventuale introduzione del divieto in
esame nel Regolamento Comunale potrebbe portare a una pronuncia di illegittimità
e al suo annullamento in caso di impugnazione avanti alla Giurisdizione
Amministrativa", la proposta di modifica dell'articolo 17 "Mostre,
fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio
cittadino" non viene accolta dall'Amministrazione.
La proposta di introduzione del comma 5 nell'articolo 41
del Regolamento in oggetto, avanzata dalla Consulta delle Associazioni di
Volontariato Animalista, non viene accolta in quanto la regolamentazione
relativa alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita
al dettaglio, la loro commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio,
nonché la loro somministrazione, compete al Regolamento del Civico Mercato
Ittico all'Ingrosso, n. 328.
Con il presente provvedimento si intendono approvare le
modifiche del Regolamento, allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale (allegato 1), così come segue:
Titolo II -
Disposizioni Generali
Articolo 8 bis -
Rondini, balestrucci, rondoni e topini:
istituito ex-novo.
"1. E' vietata a chiunque la distruzione dei
nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni,
possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione,
ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli
uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi
artificiali.".
Articolo 9 - Divieti
generali: modificati i commi 20 e 22,
istituiti ex-novo i commi 23 e 24.
20. da "Sono vietati, su tutto il territorio
del Comune di Torino, la vendita e l'uso dei collari elettrici.", diventa:
"Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita, il
trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte
rivolte verso l'interno.".
22. da "omissis... E' altresì vietato
l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. ...omissis",
diventa: "omissis... E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di
qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono
comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. ...omissis".
"23. E' vietato, su tutto il territorio del Comune
di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio ed articoli
pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e
simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei
confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e
comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in
deroga saranno valutate dalla Città.
24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi
per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile
altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico
veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela
Animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a
qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.".
Articolo 15 bis -
Animali di proprietà nelle case di riposo:
istituito ex-novo.
"1. Il Comune di Torino incoraggia il
mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso
strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri
animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si
riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per
alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la
solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani può
essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e
mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri
volatili. preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni
Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio
Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali,
prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture
destinati ad ospitare gli stessi.
3. Il proprietario dell'animale dovrà
osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o
danno alcuno.
4. I Servizi interessati della ASL
competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli
animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.".
Articolo 16 -
Vendita e toelettatura di animali vivi:
modificati i commi 3, 6, 8 e 9. Il comma 10 viene eliminato per cui i
precedenti commi 11 e 12 diventano 10 e 11.
3. Dopo la frase "... Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta." aggiungere: "Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.
Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto.
Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di volatili devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.".
6. Dopo "omissis... interventi
terapeutici del caso." aggiungere la frase: "Per le femmine gravide
e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo
tranquillo.".
8. Si sostituisce "Ogni animale venduto"
con "Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto
il carico e scarico individuale". Inoltre, dopo la frase "omissis...
Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni" aggiungere le frasi
"con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà
accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata
per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti".
9. Sostituisce i commi 9 e 10: "E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina, predisponendo comunque spazi espositivi che garantiscano le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.".
10. Sostituisce il comma 11: Eliminare la
frase "sia in esposizione che".
11. Sostituisce il comma 12.
Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizione e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino aggiungere come primo punto:
"1. Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati in dette strutture.".
Rinumerare i commi 1. e 2. come 2. e 3..
Aggiungere dopo il punto 2. (rinumerato 3.) il seguente:
"4. Il Comune di Torino subordina l'autorizzazione all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.".
Sostituire il punto 2. (rinumerato 3.):
"3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili (Regolamento n. 315) nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza."
a partire dalla data del 1° febbraio 2013 con il seguente testo:
"3. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
4. Il divieto di cui al punto 2 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
5. A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo, è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
a) camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti);
b) zebre. Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali;
c) bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti. Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. di per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie;
d) rettili. Ferma l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coinbentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.
6. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2. e 3., è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Torino con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
7. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
e) planimetria con data e firma;
f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.".
Titolo
III - Cani
Articolo
20 - Divieto di detenzione a catena:
modificato il comma 2 ed istituito ex-novo il 3.
2. Eliminare la frase "La lunghezza
della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione
allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale." e
sostituire con: "La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due
(2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque
(5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di
movimento libero per almeno 1 ora al giorno.".
"3. Qualora il cane sia detenuto in spazio
delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a
quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180
giorni.".
Articolo 23 - Accesso
negli esercizi, uffici e mezzi pubblici:
modificati i commi 1 e 2.
1. aggiungere la frase "comprese le
linee di metropolitana".
2. "omissis... i cani accompagnati dal
padrone o detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione, comunicata
dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello
esposto in modo visibile all'ingresso. ...omissis" diventa
"omissis... i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero
accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal
Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto
in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela
Animali. ...omissis".
Titolo V
- Fauna selvatica ed esotica
Articolo 38 - Fauna
selvatica: modificato il comma 9.
9. "Coloro che rinvengono esemplari
vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro
48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.",
diventa: "Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla
fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che
disporrà i provvedimenti del caso.".
Titolo
VI - Altre specie animali
Articolo 40 - Della
popolazione di Columbia livia varietà domestica: modificati i commi 1, 2 ed istituito ex-novo il comma 3.
1. Dopo la frase "Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali" aggiungere "ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città.".
2. "omissis... ad una distanza non
inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a
rischio ...omissis" diventa: "omissis... ad una distanza non
inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a
rischio ...omissis".
"3. L'alimentazione
dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere
somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di
esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale.".
Al termine del comma 3, aggiungere: "Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.".
Articolo 41 -
Detenzione di volatili ed animali acquatici:
modificati i commi 2 e 3 ed istituiti ex-novo i commi 4 e 5.
2. Dopo "omissis? alle caratteristiche etologiche degli animali" aggiungere la frase "in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.".
3. Dopo la frase "omissis... la
depurazione e l'ossigenazione dell'acqua" aggiungere la frase:
"e sono altresì vietati acquari sferici.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento ed in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
5. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
- conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
- tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.".
Il presente provvedimento, ed il regolamento allegato
(allegato 1), è stato trasmesso alla Consulta delle Associazioni di
Volontariato Animalista per il prescritto parere consultivo di competenza non
vincolante, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento della Consulta
delle Associazioni del Volontariato Animalista n. 323.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento n. 323,
si riporta il parere espresso ns. prot. 14252 del 16 novembre 2010:
"Ai sensi dell'
articolo 1, comma 2 del Regolamento n. 323, facendo seguito alla richiesta
ricevuta in data 3 novembre 2010, la Consulta delle Associazioni del
Volontariato Animalista della Città di Torino (di seguito "Consulta")
esprime il proprio parere circa la proposta di modifica del regolamento in
oggetto così come proposto dal Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela
Animali della Città di Torino a seguito di analoga proposta della scrivente
Consulta.
Il testo proposto dal
Settore Sostenibilità Ambiente e Tutela Animali:
1) non prevede alcune proposte di modifica
avanzate dalla Consulta;
2) prevede
proposte di modifica riportanti variazioni rispetto a quanto avanzato dalla
Consulta;
3) prevede
proposte di modifica conformi a quanto avanzato dalla Consulta.
La Consulta
nell'Assemblea dell''11 novembre 2010 ha espresso il proprio seguente parere
commentato e motivato:
PARERE CONSULTA SU PROPOSTA MODIFICA
REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI N. 320
Articolo 17 Mostre, fiere,
esposizioni e circhi
Parere negativo sulla
soppressione della proposta della Consulta di modifica del comma 2 ed
introduzione nuovi commi.
La Consulta non conosce
le motivazioni del parere della Divisione Affari Legali. Essendo la materia
controversa, a fronte di sentenze di segno opposto degli organi giudicanti
amministrativi, la Consulta ripropone il testo di modifica dalla stessa
predisposto.
Si ritiene che la
formula dubitativa circa la possibilità di eventuale soccombenza a fronte di
ricorso al TAR riportata sulla proposta di delibera di approvazione delle
modifiche al Regolamento in parola, con cui la Divisione Affari Legali motiva
sommariamente le ragioni del loro respingimento, esprima implicitamente la
possibilità di orientamenti giurisprudenziali favorevoli alle proposte
presentate dalla Consulta.
Articolo 40 - Della
popolazione di Columba livia varietà domestica
Parere
negativo alla modifica al comma 1. Si ripropone il testo proposto dalla
Consulta.
Parere
favorevole alle modifiche ai commi 2 e 3.
Dopo la
frase "Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli
animali" aggiungere: "ed è comunque sempre vietato l'uso di
dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per
accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.".
Tale
formulazione differisce da quanto proposta dalla scrivente Consulta, per
l'aggiunta della frase "eccetto che per accertate esigenze di tutela
igienico-sanitaria.".
Rileviamo
che la funzione dei suddetti dissuasori è unicamente l'inibizione alla posa dei
volatili, e tale funzione è parimenti assolta con uguale efficacia dai
dissuasori con aghi in materiale plastico.
I
dissuasori costituiti da aghi metallici provocano frequentemente ferite per
infilzamento dei volatili, a causa della loro acuminatezza e scarsa visibilità.
Tale pericolo è evitato con l'utilizzo di dissuasori con aghi in materiale
plastico, maggiormente arrotondati e visibili.
Fermo
restando nel merito quanto sopra riportato, rileviamo altresì che non è
indicato quali sarebbero i criteri di accertamento delle supposte esigenze di
tutela igienico-sanitaria nè è indicato il soggetto responsabile per il loro
accertamento.
Articolo 41
comma 5
Parere negativo alla
mancata introduzione del comma 5 nell'articolo 41.
Il Regolamento del
mercato ittico n. 328 all'articolo 18 comma 7 rimanda al Regolamento di Tutela
animali, quindi la materia deve essere normata nel Regolamento Tutela Animali.
Inoltre nella proposta
della Consulta si propongono divieti che afferiscono anche alla vendita al
dettaglio ed alla somministrazione di soggetti terzi, mentre il Regolamento 328
si riferisce solo alla vendita all'ingrosso all'interno dello stesso mercato
ittico.
La Consulta ripropone
quindi l'introduzione del comma 5.
Articolo 41 -
Detenzione di volatili ed animali acquatici
Parere negativo al
mancato recepimento delle parole "ed etologiche" al comma 3.
Parere positivo
all'introduzione del divieto di acquari sferici al comma 3.
Parere positivo alle
modifiche ai commi 2 e 4.
3. Gli animali
acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano
conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In
ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e
l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
Il termine
"fisiologiche" restringe le cautele da adottarsi al solo fine della
sopravvivenza.
Il termine
"etologiche" tutelerebbe minimamente anche il rispetto delle esigenze
di benessere e comportamentali.
Articolo 43 -
Definizione delle sanzioni
Parere negativo alla
mancata introduzione, al comma 1,
dell'indicazione del comma 2 dell'articolo 17, la cui violazione non
prevede sanzione. Si ripropone il testo della Consulta.
2. Si applica la
sanzione da un minimo di 80 Euro ad un
massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1 e 2; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4.
Parere negativo al mancato
recepimento del nuovo comma 2:
2. Nel caso di
violazioni dell'articolo 17 comma 2, alla struttura circense sarà anche negata
la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla
data di accertamento della violazione stessa.
La sanzione accessoria
proposta è giustificata dal suo maggiore potere deterrente rispetto alla mera
sanzione pecuniaria. A titolo di esempio tale sanzione è attualmente in vigore
nel Comune di Alessandria come prevista dall'Ordinanza Sindacale n.2 del 2 gennaio
2008 del Sindaco di Alessandria.
Parere positivo per le
restanti modifiche o testi ex novo in merito alle proposte di modifiche agli
articoli: 8 bis, 9, 15 bis, 16, 20, 23, 38.
La Consulta è
disponibile ad inviare nuovamente i pareri tecnico-scientifici su circhi,
aragoste, sofferenza specie acquatiche.
Il Presidente
Marco Francone".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione 5.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 6, 7, 8 e 10 (all. 2-6 - nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni (all. 7 - n. ):
- articolo 40: si raccomanda di individuare, per quanto riguarda il problema dei piccioni, soluzioni certamente non dolorose per la specie animale, ma atte a risolvere con efficacia il disagio e le problematiche che la presenza dei medesimi comporta relativamente alla conservazione del patrimonio artistico, palazzi storici e monumentali nonché per i palazzi ed i cortili di civile abitazione.
Si
ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in
quanto allo stesso articolo è già previsto il rispetto delle regole per il
benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori
anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela
igienico-sanitaria.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni (all. 8 - n. ):
- all'articolo 40 occorre reintrodurre il divieto di alimentazione dei colombi in città da parte dei singoli cittadini o maggiore rigore sulla possibilità di alimentazione degli stessi, con la seguente motivazione: "Bisogna educare i cittadini a non alimentare i colombi. In alcuni Paesi l'alimentazione è proibita e sanzionata con multe. Spesso gli alimenti distribuiti (pane, pasta) sono carenti di fattori tradizionali, le abbondanti disponibilità di questi alimenti non invoglia i piccioni a cercarne altri come chioccioline, vermi o insetti che hanno un valore nutritivo maggiore. La distribuzione incontrollata di cibo determina concentrazione di colombi in zone spesso meno adatte alla loro presenza. L'alimentazione controllata con alimenti appropriati è un'occasione per aggiungere al cibo medicamenti e farmaci antifecondativi.
Si ricorda che la sovrappopolazione dei colombi può determinare danni ambientali e rischi sanitari.
Danni ambientali: contaminazione fecale in strade, piazze ed edifici pubblici e privati, con oneri a carico della città ma anche a carico dei cittadini. Danni sui materiali lapidei e marmi ma anche su altri materiali da costruzione dovuti ad una combinazione di azione meccanica, chimica e microbiologica.
Rischi sanitari: Il sovraffollamento determina forte competizione, stress, maggiore vulnerabilità alle malattie e di conseguenza maggiore rischi anche per l'uomo, soprattutto per i soggetti più deboli (forme influenzali, polmoniti interstiziali, salmonella, gastroenteriti acute, micosi, ecc.).
La sovrappopolazione è una conseguenza di più fattori, sui quali si deve intervenire con misure specifiche. Gli interventi devono essere programmati, coordinati e continui.".
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto la proposta di reintrodurre il divieto di alimentazione dei colombi è ritenuta non in linea con le leggi sulla tutelategli animali. Allo stesso articolo è già previsto che l'alimentazione deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni (all. 9 - n. ):
1) all'articolo 17, sostituire il punto 2 con:
"E' fatto assoluto divieto sul territorio
comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o
intrattenimento pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche
ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'autorità scientifica
CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le specie); felini (tutte le specie);
orsi (tutte le specie); lupi (tutte le specie); primati (tutte le specie);
rinoceronti (tutte le specie); ippopotami (tutte le specie); giraffe; foche
(tutte le specie); otarie e leoni marini; cetacei (tutte le specie); rapaci
notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti sotto indicati".
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni a seguito del parere espresso dalla Divisione Affari Legali, con nota prot. n. 5774 del 27 ottobre 2010 riportato in narrativa;
2) all'articolo 23 - aggiungere "ed aree cimiteriali".
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto allo stesso articolo è già previsto il libero accesso nei luoghi aperti al pubblico, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie;
3) all'articolo 40, comma 1: si ripropone il testo della Consulta: Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici.
Si ritiene di non poter accogliere
tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto allo stesso articolo è
già previsto il rispetto delle regole per il benessere degli animali ed è
comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da
aghi metallici, eccetto che per
accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria;
4) all'articolo 41, comma 3: recepimento della parola "etologiche" al posto di fisiologiche.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute superflue, in quanto il termine è gia presente all'interno dello stesso articolo.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni (all. 10 - n. ):
1) all'articolo 17, sostituire il punto 2 con:
"E' fatto assoluto divieto sul territorio
comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o
intrattenimento pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche
ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'autorità scientifica CITES
e, segnatamente: elefanti (tutte le specie); felini (tutte le specie); orsi
(tutte le specie); lupi (tutte le specie); primati (tutte le specie);
rinoceronti (tutte le specie); ippopotami (tutte le specie); giraffe; foche
(tutte le specie); otarie e leoni marini; cetacei (tutte le specie); rapaci
notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti sotto indicati".
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni a seguito del parere espresso dalla Divisione Affari Legali, con nota prot. n. 5774 del 27 ottobre 2010 riportato in narrativa;
2) all'articolo 23 - aggiungere "ed aree cimiteriali".
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni poiché ritenute
superflue, in quanto allo stesso articolo è già previsto il libero accesso nei
luoghi aperti al pubblico, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie;
3) prevedere
il posizionamento, sul territorio cittadino, delle "bat box", che
posizionate in modo adeguato sugli alberi o sulle pareti esterne delle case,
possono offrire rifugio ai pipistrelli, noti come efficienti ed innocui alleati
nella lotta biologica nelle zanzare e agli insetti dannosi per le colture.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto così formulate risultano di difficile attuazione, in quanto non si definisce chi deve posizionare le bat box e con quali criteri.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il
parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare
incarico al Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali di provvedere, ai
sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento ed ai sensi
dell'articolo 58 dello Statuto della Città di Torino, all'acquisizione del
prescritto parere di competenza da parte delle Circoscrizioni;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ED
ALLA CASA
F.to
Tricarico
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica (*).
IL
DIRIGENTE
SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E
TUTELA ANIMALI
F.to
Portolese
(*) Emendamento 5 - parere sfavorevole sulla regolarità tecnica "Si ritiene di non poter tale emendamento in considerazione del parere legale espresso dalla Divisione Affari Legali con nota prot. 5774 del 27/10/2010, riportato in narrativa della deliberazione".
Il Presidente pone in
votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella
presente seduta.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al
momento della votazione:
Fiorino Salvatore, Galasso
Ennio Lucio, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Troiano Dario
PRESENTI 43
VOTANTI 41
ASTENUTI 2:
Salinas Francesco, Savini
Manuela
FAVOREVOLI 19:
Angeleri Antonello, Bonino Gian
Luigi, Brescia Mario, Bruno Giuseppe Maurizio, Cantore Daniele, Cassano Luca,
il Presidente Castronovo Giuseppe, Cugusi Vincenzo, Ferrante Antonio, Freda
Paola, Furnari Raffaella, Gallo Domenico, Grimaldi Marco, Moretti Gabriele,
Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tronzano
Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
CONTRARI 22:
Boero Valter, Cassiani Luca,
Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cuntrò Gioacchino, Cutuli
Salvatore, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile
Lorenzo, Giorgis Andrea, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Mauro Massimo, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi
Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Zanolini Carlo
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara respinto il provvedimento
nel testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Castronovo