Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore ICI - Gestione accertamenti

n. ord. 53

2010 01886/013

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 2010

 

(proposta dalla G.C. 16 aprile 2010)

 

   Sessione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO - Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti, oltre al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - RAVELLO Roberto Sergio.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA      

 

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ANNO 2010.

 

Proposta dell'Assessore Passoni.  

 

       L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

       L'esenzione non si applica alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.

       La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato.

       Con la Risoluzione n. 12/DPF del 5 giugno 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito gli ambiti e le modalità di applicazione dell'esenzione I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

       In particolare si applica anche:

alle pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 4 comma 1 del Regolamento Comunale dell'I.C.I.;

-      alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

       abitazione principale dei soci assegnatari;

-      alle unità immobiliari assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dagli

       enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

-      alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

-      alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-      alle unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente.

       L'esenzione dall'I.C.I. non opera per le seguenti fattispecie:

-      le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

-      i cittadini italiani residenti all'estero.

       L'articolo 1, comma 7, dello stesso Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha previsto che "dalla data di entrata in vigore dello stesso fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato".

       Inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).".

       Si ritiene pertanto di dover determinare le aliquote e la detrazione d'imposta per l'esercizio 2010 nella stessa misura del 2009. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2010;

       Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare tutto quanto descritto in premessa;

2)     di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2010 - ALIQUOTE E DETRAZIONE" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.         ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 132,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;

3)     di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1 gennaio 2010;

4)     di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;

5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

L'ASSESSSORE

AL BILANCIO E AI  TRIBUTI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

ICI - GESTIONE ACCERTAMENTI

F.to Togliatto

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Carossa Mario, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lospinuso Rocco e Ventriglia Ferdinando.

 

Esprimono voto favorevole i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                                   28

Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                                   27

                                   VOTI FAVOREVOLI               27

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Procede alla votazione nei modi regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Carossa Mario, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lospinuso Rocco e Ventriglia Ferdinando.

 

Esprimono voto favorevole i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                                   28

Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                                   27

                                   VOTI FAVOREVOLI               27

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Allegato 1

 

I.C.I - nell'anno 2010

ALIQUOTE E DETRAZIONE

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA

(per mille)

DETRAZIONE

(in Euro)

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA (per i casi diversi da quelli sotto elencati)

6

 

UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

7

 

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

ESCLUSA**

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTIUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c)

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera d)

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f)

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA IN A/l, A/8 E A/9

5,25

132,00*

UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (Legge 431/1998 art. 2, comma 4)

9

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 24/01/2008 (Legge 431/1998 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Regolamento ICI, art. 4 bis 1)

1

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 

RESIDENTI ALL'ESTERO

7

132,00*

*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare (Regolamento ICI art. 4 comma 2 bis)

**I soggetti domiciliati senza residenza possono usufruire dell'agevolazione, a condizione che non posseggano, nel territorio nazionale, un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale